DECRETO TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00004929-1 2025 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 02 04 2026
TRIBUNALE DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’1.4.2026, letta l’istanza ai sensi degli artt. 18, 19, 20 CCII depositata il 18.3.2026 da (C.F. e P.IVA ) con sede legale in INDIRIZZO Maria di Sala INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. (c.f. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per la proroga di misure cautelari; P. C.F.
rilevato che le notifiche sono state eseguite come segue:
TABLE
rilevato che ai sensi dell’art. 19, 5° comma CCII nella composizione negoziata della crisi il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al 4° comma, su istanza del debitore o delle parti interessate all’operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell’esperto;
rilevato che con decreto del 9.12.2025 e successive correzioni e integrazioni sono state confermate tutte le misure protettive richieste da per la durata di 4 mesi decorrenti dal 18.11.2025;
che è stato depositato il parere dell’esperto in data 24.3.2026, il quale osserva esamina quattro misure già concesse, valutandole positivamente sotto i profili di adeguatezza, coerenza con la procedura, funzionalità alle trattative e proporzionalità;
in particolare, ritiene giustificata la proroga:
della sospensione dei pagamenti bancari e del blocco delle segnalazioni a RAGIONE_SOCIALE e CRIF, per evitare il deterioramento del merito creditizio durante le trattative;
del divieto di estinzione anticipata dei finanziamenti oggetto di moratoria, al fine di preservare il perimetro del piano di risanamento;
della sospensione delle azioni di recupero e dell’escussione delle garanzie, incluse quelle RAGIONE_SOCIALE e fideiussorie, per prevenire l’aggravamento del passivo;
dell’inibitoria diretta a RAGIONE_SOCIALE, ritenuta necessaria a evitare effetti irreversibili derivanti dall’escussione della garanzia pubblica;
conclude l’esperto con un parere favorevole alla proroga di tutte le misure cautelari richieste, ritenendole temporanee, non pregiudizievoli in modo definitivo per i creditori e funzionali al buon esito della composizione negoziata;
considerato che la proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all’articolo 18, 1° comma, e che la durata complessiva delle misure protettive (non anche di quelle cautelari) non può superare il limite invalicabile di 240 giorni con decorrenza dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e senza sospensione feriale dei termini;
PER QUESTI MOTIVI
proroga la durata delle misure protettive confermate con l’ordinanza del 9.12.2026 per ulteriori 120 giorni, nel rispetto del termine massimo di efficacia delle misure protettive nella composizione negoziata individuato in 240 giorni ai sensi dell’art. 19, comma quinto, CCII, proroga la durata delle misure cautelari confermate con l’ordinanza del 9.1.2026, per ulteriori 120 giorni a far data dalla loro scadenza del 9.4.2026:
sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate a scadere e scadute senza incorrere nella decadenza dal beneficio del termine e quindi, il divieto per Banco BPM Spa, UniCredit Spa, Intesa San Paolo Spa, ICCREA Banca Spa, BCC Credito cooperativo, di segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla Crif;
divieto per Banco BPM Spa, UniCredit Spa, Intesa San Paolo Spa, ICCREA Banca Spa, BCC Veneta – Credito cooperativo, di estinguere in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di finanziamento a breve/medio/lungo termine per rate o in altri titoli, per cui il piano di risanamento prevede viceversa una moratoria;
sospensione nei confronti degli Istituti di credito ICCREA Banca Spa e BCC Veneta – Credito cooperativo, UniCredit Spa e di avviare o proseguire procedure di recupero del credito e comunque di escussione della garanzia prestata da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 143/1998, in relazione ai contratti di finanziamento in essere con la Società e/o comunque, qualsivoglia tipologia di garanzia, anche fideiussoria prestata da terzi;
inibitoria nei confronti di dell’avvio e prosecuzione, ove già iniziato, del procedimento per la liquidazione delle garanzie eventualmente oggetto di richiesta di escussione da parte di ICCREA Banca Spa e BCC Veneta – Credito cooperativo, UniCredit Spa e e, in ogni caso, l’escussione delle garanzie e il pagamento delle somme che fossero eventualmente richieste da parte dei creditori bancari al RAGIONE_SOCIALE.
Si comunichi.
Venezia, 1.4.2026.
il giudice
NOME COGNOME