Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4792 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26526/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI BORGOSESIA, elettivamente domiciliato in PIGLIO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 354/2022 depositata il 30/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Borgosesia ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo che fosse accertato e dichiarato che, in base a quanto disposto dall’art. 64 L. 388/2000, i ‘minori introiti’ percepiti da esso Comune, da compensare con il trasferimento erariale, dovessero essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria catastale D passati ad autodeterminazione della rendita catastale; che, pertanto, l’ammontare del debito del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze verso esso Comune per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002 -2010) fosse pari a € 369.341,35; che, conseguentemente, i convenuti Ministeri fossero condannati al pagamento in favore di esso Comune del predetto debito non ancora adempiuto e, comunque, fossero condannati a restituire e pagare a esso Comune le somme che indebitamente avevano recuperato in violazione del diritto di credito predetto.
Con sentenza del 15.11.2019 il Tribunale di Torino ha integralmente accolto la domanda del Comune di Borgosesia, accogliendo l’interpretazione del Comune in merito all’applicazione dell’art. 62 L. n. 388/2000.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 354/2022, depositata il 30.3.2022, ha rigettato l’appello proposto dai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, e, in adesione all’impostazione del primo giudice, ha ritenuto che il trasferimento statale deve essere commisurato alla perdita effettiva del gettito
rispetto alla totalità degli immobili passati al regime di autodeterminazione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidandolo ad un unico articolato motivo.
Il Comune di Borgosesia ha resistito in giudizio controricorso ed ha, altresì, depositato, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero dell’interno 1° luglio 2002, n. 197.
Lamentano i Ministeri ricorrenti che la Corte territoriale non ha considerato < >
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
La questione di diritto dibattuta in causa riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l’imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D (opifici, teatri, fabbricati utilizzati per attività di impresa in genere).
Più specificamente, si tratta di stabilire se la base di calcolo del minor gettito ICI, di anno in anno, debba tener conto o meno di tutti gli immobili di categoria D per cui la rendita catastale sia stata autodeterminata, dal 2001 in poi, come sostiene il Comune controricorrente, o se, invece, debba tenersi conto dei soli immobili oggetto di autodichiarazione nell’anno di riferimento, come sostengono i Ministeri ricorrenti.
Ancor più chiaramente, il dubbio riguarda il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, delle soglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi compensativi. Orbene, su tale questione, questa Corte, nelle sentenze nn. 19168/2023, 18701/2023, 18705/2023, 18718/23, 19895/2023, emesse all’esito dell’udienza pubblica del 21.2.2023 – che questo Collegio intende richiamare integralmente -ha enunciato il seguente principio di diritto, cui deve darsi continuità:
« I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e del d.m. 1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa
corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell’anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati. ».
Nel percorso logico -argomentativo, questa Corte ha evidenziato che il principio del consolidamento a regime del trasferimenti acquisiti negli anni precedenti non è stato introdotto solo dal d.m. 197 del 2002, ma era già presupposto nell’art. 64 della L. n. 388/2000 e la sua applicazione comporta che non può essere conteggiata nel minor gettito ICI una perdita che tale non può più essere considerata perché compensata stabilmente (a seguito del consolidamento) dal trasferimento compensativo. Pertanto, se, da un lato, il consolidamento presuppone l’intangibilità dei trasferimenti erariali già acquisiti, dall’altro, non se ne possono recuperare, anno per anno, gli importi al fine di integrare il requisito del rispetto delle soglie. Tuttavia, laddove il minor gettito ICI, calcolato secondo il criterio di cui sopra, non abbia determinato il superamento dell’una o dell’altra delle soglie di cui all’art. 64 comma 1° legge n. 388/2000, la conseguente mancata erogazione al Comune del trasferimento compensativo comporta che il minor gettito ICI non compensato potrà essere considerato nella base di calcolo ai fini della determinazione del minor gettito dell’anno successivo e per la verifica del superamento delle soglie.
L’interpretazione di questa Corte di legittimità è stata criticata dal Comune controricorrente nella memoria ex art. 380 bis. 1 cod.
proc. civ. , nella quale è stato invocato un ripensamento della questione in senso conforme alla difesa del resistente. E ciò sul rilievo ‘ che per quasi un decennio, anche in virtù di un regolamento interministeriale (D.M. degli Interni 1.7.2002, n. 197) e plurime circolari interpretative, gli aggiuntivi trasferimenti erariali in materia di ICI, per gli anni dal 2001 al 2009, sono stati sempre attribuiti verificando se il complesso (cfr. lo stock) del minor gettito annuale fosse superiore o meno ad alcuni parametri (uno fisso, € 1.549,37 e uno variabile corrispondente allo 0,5% della spesa corrente iscritta nel bilancio comunale dell’anno di cui si voleva misurare la perdita).
Con il Comunicato 23.1.2009 il Ministero dell’Interno ha introdotto un criterio nuovo e differente da quello previsto dalla legge e dalla normativa regolamentare, in base al quale, il minor gettito rilevante ai fini dell’annuale verifica con i citati limiti di legge non sarebbe più dato dallo ‘stock’ ma dal ‘differenziale’ di crescita del minor gettito di un anno rispetto all’anno precedente ‘.
Questo Collegio non ritiene questa difesa persuasiva.
Nelle sentenze, sopra citate, emesse all’esito dell’udienza del 21.2.2023, questa Corte ha già avuto modo di osservare che ‘ non può essere attribuita alcuna particolare rilevanza e tantomeno una influenza decisiva ai fini dell’interpretazione della legge alla prassi e alle circolari interpretative diramate dall’Amministrazione, palesemente e inequivocabilmente orientate per la lettura patrocinata dal Comune.
Ai fini dell’accertamento del pagamento indebito, poiché di questo si discute, è alla legge e al regolamento che la attua che occorre guardare e non alla interpretazione erronea che a tali fonti è stata, anche per lungo tempo, attribuita, che rileverà semmai ad altro fine, laddove, ad esempio, vengano in rilievo la buona fede del percettore o la responsabilità causale della lite.
Non è superfluo ricordare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, comma 2, Cost.) e che la prassi amministrativa non figura fra le fonti del diritto (art.1, disp. prel.cod.civ.): sarebbe del resto inconciliabile con i principi costituzionali che il potere esecutivo potesse abrogare o modificare una fonte promanante dal potere legislativo legittimato dalla volontà popolare.
Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che la prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell’interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l’esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza. (Sez. L, n. 23960 del 24.11.2015; Sez. 5, n. 20819 del 30.9.2020)..’ .
Il Comune ha, inoltre, criticato le precedenti pronunce di questa Corte sulla stessa questione, sul rilievo che sarebbe stato erroneamente valorizzato l’art. 53 L. n. 388/2000, ed ha inserito nella memoria illustrativa dei prospetti ‘al fine di agevolare un’immediata comprensione del palese fraintendimento’ in cui sarebbe incorsa questa Corte.
Anche tali censure devono essere disattese, atteso che il richiamo all’art. 53 legge cit. è stato fatto da questa Corte nell’iter motivazionale come semplice fatto storico, senza attribuire allo stesso alcuna valenza.
Per quanto concerne i conteggi prodotti dal Comune, gli stessi devono essere sottoposti al giudice del rinvio in quanto implicanti accertamenti in fatto riservati al giudice di merito.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 31.1.2025