Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6079 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6079 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12666-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO – DIPARTIMENTO DEL LAVORO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE.P.L. RAGIONE_SOCIALE), ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CHIETI – PESCARA (già D.P.L. DI PESCARA), ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TORINO (già D.P.L. DI TORINO);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4238/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2024 R.G.N. 3239/2021;
Oggetto spese
R.G.N. 12666/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/02/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4238 del 8.1.2024, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso di quest’ultima volto, attraverso l’impugnazione dell’estratto di ruolo, a contestare la pretesa contributiva portata dalle cartelle sottostanti al ruolo.
La Corte d’appello accoglieva il gravame della COGNOME sulla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, perché sotto i minimi. La medesima Corte liquidava, a sua volta, € 980,00 per le spese del secondo grado, oltre accessori con distrazione. Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre gli enti resistenti non hanno spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 4 del DM n. 55/14, dell’art. 2233 comma 2 c.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello ave va liquidato le spese sotto i minimi tariffari e perché non aveva riconosciuto, ai fini della liquidazione, la fase istruttoria, che non poteva essere pretermessa, anche in caso di suo mancato svolgimento, dovendosi comunque fare riferimento alla diversa fase della trattazione.
L’appello va accolto.
Sul profilo della liquidazione della fase istruttoria/trattazione, il motivo è fondato nei termini che seguono.
Infatti, nella fase istruttoria ovvero nella fase di trattazione della istruttoria devono ricomprendersi le attività di cui all’art. 4 comma 5 lett. c) del DM n. 55/14, che sono:
‘ c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta ‘.
Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto, in maniera non approfondita, che nessun compenso poteva essere liquidato per la fase istruttoria e/o di trattazione, perché non era stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all’art. 4, comma 5, lett. c) del DM N. 55/14 (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), senza peri tarsi di dar conto, nell’esprimere detto accertamento, se le attività compiute per le distinte fasi liquidate, e cioè, quella introduttiva e decisionale (oltre alla fase di studio della controversia), potessero riferirsi, in qualche modo, anche a qualcuna delle attività di cui al predetto articolo 4, comma 5, lett. c) cit.
In riferimento al profilo relativo alla liquidazione sotto i minimi, il motivo è, altresì, fondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘ Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle allegate alle tariffe forensi’ (Cass. n. 19049/25).
Il valore della controversia in sede di gravame era limitato ad € 8.832,00 (cfr. p. 6 del ricorso), pertanto, la liquidazione -avuto riguardo ai minimi – doveva attestarsi in Euro 1.982,50 per il giudizio di appello (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 460,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed Euro 955,50 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit., aggiornato al DM 147/22); avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal
citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali.
Inoltre, nella specie, il tribunale non ha tenuto conto che rispetto al DM n. 55/14, il quadro normativo ha poi subito un’ulteriore variazione a seguito dell’emanazione del D.M. n. 37 del 2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato solo alcune delle previsioni del D.M. n. 55 del 2014. Ai fini che rilevano, la modifica ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l’attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l’aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell’80 %, eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l’interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari. La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018 (parere numero 02703/2017 del 27/12/2017), nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del Ministero vi fosse anche quello di “superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell’attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”. Nel parere, inoltre,
si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neanche con la normativa Europea in materia, anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nella specie, si segnalava che, rispetto alla vicenda vagliata dal giudice Eurounitario, il provvedimento che fissa i parametri, oltre che essere adottato non da un’organizzazione di rappresentanza della categoria forense ma dal Ministro della giustizia, rispondeva anche all’esigenza di perseguire precisi criteri d’interesse pubblico stabiliti dalla legge quali la trasparenza e l’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il regime di regolamentazione delle spese, all’attualità, secondo il regime tariffario vigente al momento della liquidazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12. 2.2026
Il Presidente NOME COGNOME