Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3350 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3350 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17769-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 389/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 439/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Spese
Minimi tariffari, notula, borsuali
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 13/11/2025
CC
La Corte d’appello di Salerno , pronunciando in sede di rinvio di Cass. n. 12716 del 2020 e a seguito della sentenza di primo grado che, in contrasto con la parte motiva, in parte dispositiva aveva totalmente compensato le spese di due giudizi riuniti, promossi da COGNOME NOME e volti al l’accertamento del diritto alla reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi bracciantili per gli anni 2001-2005 e di quello conseguenziale a trattenere l ‘ indennità di disoccupazione erogata per l’ anno 2002, ha accolto l’originario appello condannando il soccombente istituto previdenziale al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in: € 1.378,00 per il giudizio di primo grado, € 915,00 per primo giudizio di appello, € 893,00 per il giudizio di cassazione, ed € 915,00 per giudizio di rinvio in appello, oltre spese generali al 15%, con attribuzione.
Avverso la pronuncia ricorre per cassazione la parte privata con un unico articolato motivo, illustrato da memorie depositate in prossimità di udienza, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale 13 novembre 2025.
CONSIDERATO CHE
La ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 , n.4 e n.5 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché degli art. 2 co.2 D.M. n.55/2014, art. 13 co. 6 D.M. n.37/2018, L. 247/2012, e per insufficiente e contraddittoria motivazione (solo apparente). In particolare, censura la sentenza per le seguenti violazioni:
– per la fase di giudizio di primo grado conclusa con sentenza n. 2565/2013, la Corte territoriale non aveva motivato in ordine alla liquidazione delle spese processuali riferite ai due giudizi riuniti dinanzi al Tribunale (trattasi dei procedimenti n. 2643/2012 e n. 6418/2012 riuniti, come enunciato in ricorso, con ordinanza del 16/5/2013, dopo la costituzione delle parti e l’espletamento di prova testimoniale ), senza alcuna specificazione e possibilità di controllo dell’importo liquidato complessivamente in € 1.378,00 a fronte della notula prodotta in appello, comprensiva delle liquidazioni tenute distinte per i due procedimenti fino al momento della riunione, e di un unico compenso per il periodo successivo alla riunione ai sensi dell’art. 4 co.2 DM 55/14 mod. con DM 37/18;
-nel liquidare le spese di primo grado la Corte d’appello in sede di rinvio dalla Cassazione aveva omesso di motivare in ordine alla riduzione della nota-spese presentata dalla parte vittoriosa e inserita nel ricorso introduttivo, ammontante ad € 7.140,00 per i due giudizi riuniti, a fronte della quale il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto delle somme richieste ma è tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce o che elimina, considerato che, nel caso di specie, la ricorrente nella propria nota spese aveva già ridotto del 50% gli importi delle voci ordinarie;
– nel liquidare le spese processuali la Corte di appello in sede di rinvio aveva omesso di distinguere le spese borsuali anticipate dalla parte e ammesse, pur se in via presuntiva, e gli onorari riferiti a ogni voce della fase del processo, che spetterebbero almeno nella misura di € 200,00 per ciascun grado di giudizio e di cui non vi sarebbe alcuna menzione nella statuizione di liquidazione delle spese di giudizio per il primo
grado; si tratterebbe di motivazione apparente perché non v’era alcuna motivazione sulla riduzione o diniego di alcune voci in modo da poter controllare il rispetto dei limiti delle tabelle dei compensi.
-per la fase di giudizio di appello (da intendersi quella conclusa con ordinanza n. 864/2014) l’impugnata sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine alla liquidazione delle spese processuali determinate in € 915,00, alla riduzione della prodotta nota-spese che indicava un compenso complessivo di € 5.532,00, alla mancata distinzione tra spese borsuali anticipate e ammesse, pur se in via presuntiva, e gli onorari riferiti a ciascuna voce della fase del processo;
-per la fase di giudizio di legittimità (da intendersi quella conclusa con ordinanza Cass. n. 12716/2020) l’impugnata sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine alla liquidazione delle spese processuali riferite agli onorari minimi determinate in € 893,00, alla riduzione della prodotta notaspese che indicava un compenso di € 2.935,00, alla mancata distinzione tra spese borsuali anticipate e ammesse, pur se in via presuntiva, e gli onorari riferiti a ciascuna voce della fase del processo;
-per la fase di giudizio di appello in sede di rinvio (da intendersi quella conclusa con sentenza n. 389/2022) l’impugnata sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine alla liquidazione delle spese processuali riferite agli onorari minimi determinate in € 915,00, alla riduzione della prodotta nota-spese che indicava un compenso di € 5.532,00, alla mancata distinzione tra spese borsuali anticipate e ammesse, pur se in via presuntiva, e gli onorari riferiti a ciascuna voce
della fase del processo.
1.1 – La ricorrente conclude per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ovvero per la condanna al rimborso delle spese borsuali e dei compensi richiesti per tutte le fasi del procedimento in base alla notula prodotta secondo il DM 55/2014, con distrazione, oltre borsuali e accessori per spese generali al 15%.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’ inammissibilità del ricorso per ‘ contemporanea deduzione di plurime disposizioni di legge , nonché di vizi di motivazione’, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso, e per l’impossibilità di ‘scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità ‘ tale da rendere impossibile interpretare le censure, ed impossibile la convivenza delle stesse ‘ caratterizzate da irrimediabile eterogeneità ‘ ; eccepisce il difetto di autosufficienza non avendo la parte riportato il valore di causa e riportato le attività defensionali espletate rispetto alle singole fasi; evidenzia poi che l’impugnata sentenza ha motivato sui minimi , giustificati in ragione dell’oggetto e del grado di modesta difficoltà della causa co n l’aggiunta delle spese vive e il rimborso di spese generali nella misura del 15% ‘mancando in atti prova di ulteriori esborsi’. Inoltre rileva che risultano rispettati i parametri degli artt. 4 e 5 DM 55/14 su importanza, natura, difficoltà complessità e valore effettivo della controversia , pari all’indebito di € 2.821,62, di valore inferiore allo scaglione indicato dal ricorrente, per una liquidazione di compensi non inferiori ai minimi tariffari, sussistendo il potere discrezionale del giudice tra i minimi e massimi tariffari, insuscettibile di sindacato di legittimità, e potendo procedere
con doverosa motivazione ad ulteriore diminuzione.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
4. Va in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso che, pur nella unitaria formulazione del motivo, è articolato su censure distinguibili sia come errores in judicando che come errores in procedendo , prospettando questioni parzialmente omogenee per tutte le fasi di giudizio per le quali l’impugnata sentenza ha proceduto alla liquidazione dei compensi e delle spese nel modo e nelle entità in rubrica riportati. Invero, non si verte, nel caso di specie, in una inammissibile mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione tra loro eterogenei, condizione che si palesa quando una medesima questione viene prospettata sotto profili tra loro incompatibili (come per contro enunciato in Cass. ord. 3397/2024); simile condizione resta esclusa quando, isolate e risolte le questioni s ui vizi procedurali, residui l’ autonoma valutazione sul rispetto delle disposizioni normative di disciplina dell’istituto. Nel caso in esame, tenuta distinta l’omessa pronuncia su singoli aspetti inerenti alla liquida zione delle spese, non valutati o non motivati, dal diverso profilo della violazione di legge, inerente ad un accertamento di elementi di fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, resta verificabile in concreto la conformità applicativa dei criteri di liquidazione adottati rispetto ai parametri tariffari ratione temporis vigenti. Attraverso l ‘ elencata articolazione dei vizi dedotti per ciascuna fase processuale oggetto di liquidazione di spese, si rende possibile distinguere le questioni di violazione di norme di diritto dalla omessa motivazione e isolare le censure proposte ricondotte, ciascuna, in uno dei mezzi di impugnazione
enunciati.
5. Riguardo al primo profilo di censura, non risulta in sentenza che la Corte territoriale, nel procedere alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, abbia riconosciuto due distinte sub-fasi antecedenti alla riunione dei fascicoli, come previsto dall’art. 4 D.M. 55/2014. Nella sentenza di primo grado si fa espressa menzione di due separati ricorsi riuniti in corso di causa, sicché deve trovare applicazione il principio normativo secondo il quale il compenso unico si applica quando più cause vengono riunite ‘dal momento dell’avvenuta riunione’, mentre per le fasi precedenti il compenso per ciascun procedimento va liquidato separatamente in ragione del valore di causa; di seguito, per la comune fase processuale successiva alla ordinata riunione, il compenso unico ‘può’ essere aumentato nella misura del 20% (aumentato al 30% a seguito di modifiche apportate dal DM 37/2018) restando devoluta alla discrezionalità del Giudice l’applicazione della maggiorazione (sul punto, conforme orientamento di legittimità, cfr. Cass. ord. n. 13276/18).
5.1 Che l’importo liquidato in € 1.378,00 sia poi inferiore ai minimi tariffari, lo si desume da un iniziale primo calcolo operabile sulle prime due voci distintamente considerate per una controversia di valore indeterminato (disconoscimento rapporto di lavoro e cancellazione dall’elenco nominativo dei braccianti agricoli del Comune di residenza), ove valutabile di bassa complessità, pari ad € 1.383,50 (risultante dalla somma dei minimi tariffari per fase studio -€ 810,00-, e fase introduttiva -€ 573,50-), a cui andrebbero poi aggiunte le parallele voci per il giudizio di ripetizione di indebito dal valore determinato nel secondo scaglione ( € 202,50+202,50 = €
405,00) finché svolto separatamente, per poi proseguire con una liquidazione unica per fase istruttoria/trattazione e fase decisionale, oltre maggiorazione discrezionale per disposta riunione.
5.2 -Sull’osservanza dei valori indicati nei parametri ministeriali sui compensi professionali, nel calcolo operato secondo le tariffe ratione temporis vigenti, si rammenta che la questione della derogabilità o meno dei valori minimi è stata variamente dibattuta in sede di legittimità: è stata affermata la sua inderogabilità in assenza di convenzione fra le parti (come rammenta sent. n.9815/2023), ovvero la possibilità di una motivazione giudiziale per l’ulteriore scostamento e la misura di esso (cfr. Cass. sent. n. 15506/2024, che richiama ord. n.14198/2022, ed altre n.89/2021, n.19989/2021), ovvero la possibilità di deroga con riguardo ai soli valori massimi, fermi restando ‘in ogni caso’ i valori minimi (cfr. ord. n.26734/2024). L’inderogabilità dei minimi ovvero ‘l’impossibilità per il giudice di diminuire di oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, introdotta dal d.m. n. 37 del 2018 ‘ è stata, in ultimo, affermata anche da questa sezione (Cass. n.19049 del 2025, sulla scia di altri e richiamati precedenti).
5.3 -Per quanto innanzi argomentato sul tema della liquidazione delle spese in caso di riunione di fascicoli, va affermata, in relazione al primo grado di giudizio, la non conformità della liquidazione compiuta dal giudice di merito con riferimento all’osservanza dei parametri minimi indicati ne l citato tariffario ministeriale, come richiamato ed applicato; la verifica del rispetto dei predetti parametri conduce, di seguito, ad una verifica ‘a cascata’ per i successivi gradi, laddove il
valore di causa determinato sul disputatum (che nel caso di specie attiene, per i gradi successivi al primo, al solo thema decidendum relativo alla entità delle spese di lite) rientri in diversi scaglioni di valore.
Ulteriore rilievo oggetto di specifica censura sulla liquidazione compiuta in ciascuna fase di giudizio, attiene alla riduzione, senza motivazione, degli importi indicati nella nota spesa difensiva. Il ricorrente indica il luogo processuale nel quale sono state prodotte le notule, riportate a pag. 7 del ricorso in riassunzione del giudizio di rinvio in Corte d’appello, per gli importi invocati ivi analiticamente indicati in separati prospetti.
6.1 -Nell’impugnata sentenza non si dà atto della loro produzione né delle ragioni per le quali, discostandosi da esse, sia stato possibile addivenire ad una liquidazione inferiore, per ciascun grado di giudizio, ove pure il risultato della riduzione fosse contenuto nei limiti minimi tariffari. Questa Corte ha già altre volte affermato che in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (cfr. Cass. ord. n. 22762/2023, ord. 19718/2025). La necessità di un’adeguata motivazione se il giudice riduce o elimina le voci riportate in nota ha lo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed
alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942 (in tal senso, Cass. n. 20604/2015, e n.8824/2017).
7. Infine, quanto all’ultimo rilievo di omessa indicazione delle spese borsuali, si osserva che nella impugnata sentenza oltre alle spese vive ed ai rimborsi delle spese generali nella misura del 15%, non risultano liquidati ulteriori esborsi mancandone la prova in atti. La censura omissiva, collegata alla censura che precede sulla omessa motivazione sulla riduzione degli importi indicati nella nota spese -stante la richiesta di rimborso di spese borsuali determinate in via presuntiva nella misura di 200,00 euro, riportata nel ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio (consultabile nel fascicolo telematico)-, si traduce, invero, nella violazione di un principio già altre volte espresso da questa Corte secondo il quale, anche in tal caso, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata (ord. 19718/2025), con la precisazione che ‘All’avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all’art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l’invio di email o per comunicazioni telefoniche
inerenti l’incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’ id quod plerumque accidit )’ (cfr. Cass. S.U. 31030/2019, e conformi successive, ord. 12983/2020, n.32624/2021, quest’ultima sul rilievo che ‘La liquidazione forfetaria delle spese non documentabili non esclude pertanto il diritto al rimborso delle spese documentate e delle c.d. spese generali, che spettano comunque, in ragione del disposto dell’art. del 2 del D.M. n. 55/2014, ed è sufficiente a tal fine il riferimento, nella sentenza di cui si tratta, agli accessori dovuti per legge’).
La sentenza impugnata che non si è attenuta ai suddetti principi va cassata in parte qua, con rinvio per riliquidazione delle spese processuali nelle singole fasi di giudizio, nonché per la determinazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Roma, 13 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME