Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3323 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3323 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
Oggetto
Liquidazione
spese.
Minimi tariffari
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 17534-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 208/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/03/2022 R.G.N. 1107/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte di Appello di Milano ha riformato la decisione di primo grado quanto alla statuizione sulle spese.
Il Tribunale, accolta la domanda dell’odierno ricorrente avente ad oggetto l’accertamento negativo dei crediti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, portati rispettivamente in due cartelle esattoriali, aveva, poi, integralmente compensato le spese di lite.
In parziale accoglimento del motivo di appello, la Corte territoriale ha mantenuto ferma la compensazione nella misura di 1/3; ha, invece, posto i restanti 2/3 a carico RAGIONE_SOCIALE parti soccombenti. Ha quindi liquidato le spese in favore dell’odierno ricorrente in euro 2100,00 per il giudizio dinanzi al Tribunale ( 2/3 dell’intero, pari ad euro 3150,00) e in euro 3200,00 per il grado di appello (2/3 dell’intero, pari ad euro 4800,00).
Avverso la decisione, ricorre NOME COGNOME, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Si sono costituiti, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese, depositando unicamente procura speciale.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 -regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense- come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 (che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 4 del D.M. n 55 del 2014) e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1 -2 dei parametri ad esso allegate, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012.
Parte ricorrente assume il mancato rispetto dei parametri legali. Deduce di aver presentato nota spese e lamenta che la Corte di appello non ha motivato sia in relazione alle singole voci richieste sia con riferimento alla maggiorazione del 30%, richiesta per la redazione degli atti con tecniche informatiche.
In ogni caso, risulterebbero violati i parametri minimi che, ratione temporis, vanno individuati in euro 6.664,55, per il primo grado, e in euro 7.856,05, per il secondo grado. Assume anche che il compenso per la fase la fase istruttoria è ineludibile.
Il motivo è fondato nei sensi segnati dalla presente motivazione.
E’ principio della Corte che «in presenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri
di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALE tariffe» (tra le più recenti, Cass. nn. 22762 e 727 del 2023).
In ogni caso, anche in assenza di nota specifica, «il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALE spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (tra le altre, Cass. n. 9815 del 2023).
Nel caso di specie, il provvedimento di liquidazione dei compensi è reso l’8 marzo 2022. Il valore della causa, da determinarsi in ragione dei crediti portati nelle due cartelle e «dichiarati non dovuti», è di «euro 148.541,77» (pari alla somma di euro 146.617,77 e di euro 1.925,20).
Ciò posto, quanto al giudizio di primo grado, osserva il Collegio che la liquidazione contenuta nella sentenza impugnata, tenuto conto dello scaglione di riferimento (tra 52.000,00 e 260.000,00 euro), anche a prescindere dalla analitica valutazione della nota spese, si pone al di sotto del minimo inderogabile, stabilito per le cause di previdenza, che è pari a complessivi euro 6.552,00 (per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale). Pertanto, il minimo inderogabile del corrispettivo dovuto al difensore, tenuto conto della disposta compensazione nella misura di 1/3, era di euro 4.368,00.
Le censure, viceversa, non sono fondate per quanto riguarda il giudizio in grado di appello.
In relazione al giudizio di impugnazione, il valore della causa non era più costituito dall’importo dei crediti contributivi ma dall’oggetto del gravame e, dunque, nella specie, dalle spese di lite, negate in primo grado (in argomento, v. Cass. n.
29420 del 2019 ). Nello specifico, avuto riguardo all’importo massimo domandato a titolo di compensi professionali, il valore della causa rientrava nello scaglione tra 5.000,00 e 26.000,00 euro. L ‘operata liquidazione si sottrae, pertanto, ai mossi rilievi, in quanto contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa (in motiv., Cass. n. 28749 del 2025), non sindacabile in questa sede.
È da disattendere anche la richiesta di maggiorazione del 30%,
Nell’interpretare l’art. 4, comma 1 bis , del D.M. n. 55 del 2014, questa Corte ha chiarito che la mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica, di per sé, l’incremento del compenso. Non si tratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimette al giudice di valutare l’effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale (Cass., n. 9464 del 2025, non massimata; Cass., n. 24532 del 2023) insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il controllo sulla motivazione.
Si è anche precisato (in ultimo, Cass. n. 28749 del 2025 cit.) che su questi principi non ha inciso la modifica normativa introdotta dal d.m. n. 147 del 2022 che ha espunto, dal testo originario della norma, l’inciso «di regola». Ai fini della maggiorazione resta necessario il giudizio di «idoneità» RAGIONE_SOCIALE tecniche di redazione adottate ad agevolare la consultazione degli atti. Pertanto, le censure che, in parte qua , si fondano sull’assunto che l’incremento del compenso competa a prescindere dalle caratteristiche intrinseche dell’atto redatto e, quindi, neppure illustrano e dimostrano, come invece sarebbe stato necessario, quali atti erano stati redatti con tecniche tali
da realizzare le finalità espresse dalla disposizione, sono da respingere.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. -è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorrente deduce che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe «interposto un vero e proprio appello incidentale», rigettato dalla Corte di merito. Pertanto, se la compensazione di 1/3 RAGIONE_SOCIALE spese di lite, nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , «può essere accettata e(d è) condivisibile» appare ingiustificata e illegittima nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il cui contegno andrebbe sanzionato anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c
Il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità perché argomentato con riferimento ad una vicenda processuale che non trova corrispondenza in quella che emerge dalla sentenza impugnata. La Corte di appello non interpreta affatto la difesa dell’ I RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come propositiva di un’impugnazione incidentale, né le censure illustrano specificamente situazioni di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata è, dunque, cassata, per quanto di ragione, con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà la causa nel rispetto RAGIONE_SOCIALE indicazioni date e provvederà anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale dell’11 novembre 2025
La Presidente NOME COGNOME