Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4142 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4142 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5365/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ Appello di l ‘ RAGIONE_SOCIALE n. 64/2025 depositata il 20/02/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di L ‘ RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME, docente a tempo determinato del RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 167 resa il 15/5/2024 dal locale Tribunale, che pronunciando su domanda presentata il 16/6/2023 aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE all ‘ erogazione del beneficio RAGIONE_SOCIALEa cd. ‘Carta Docente’, per l’importo di €. 500,00 annui, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre alle spese del giudizio, liquidate, «in considerazione del carattere seriale RAGIONE_SOCIALEa causa», in €. 1.000,00, oltre accessori di legge e spese.
La COGNOME aveva proposto appello in punto di quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali, lamentando: il discostamento dal valore medio tabellare senza adeguata motivazione, essendo incongrua quella addotta avendo il suo difensore patrocinato solo due giudizi RAGIONE_SOCIALEo stesso oggetto; la mancata determinazione dei compensi per fasi; e la inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa quantificazione in rapporto all ‘ importanza RAGIONE_SOCIALE ‘ opera ed al decoro RAGIONE_SOCIALEa professione; ed anzi liquidando un importo inferiore ai minimi.
In contumacia del RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello lo rigettava perché (in sintesi): la causa aveva un valore di €. 1.500,00; «trattandosi di causa documentale non richiedente attività istruttoria costituenda né attività di trattazione ulteriori rispetto a quelle proprie RAGIONE_SOCIALEa fase introduttiva, il valore medio RAGIONE_SOCIALEe spese liquidabili ammonta a €. 2.059,00 e quello minimo a €. 1.030,00»; si trattava notoriamente di contenzioso seriale già risolto in senso positivo sia dalla giurisprudenza di merito che da Cass. n. 29661/2023 in sede di rinvio pregiudiziale e quindi con specifica valenza nomofilattica. Di ciò tenuto conto la liquidazione in misura appena inferiore ai minimi tabellari era pertanto adeguata sia al valore RAGIONE_SOCIALEa causa, appena superiore al minimo di scaglione, che alla natura e complessità di questa, considerato altresì che il medesimo difensore ne aveva patrocinata un ‘ altra del tutto analoga, e RAGIONE_SOCIALE ‘ applicabilità (virtuale)
RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 151 d.a.c.p.c. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa quantificazione non sarebbe stata nemmeno necessaria. La Corte affermava inoltre, per quanto ancora rileva, che l ‘ aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche era «dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni -con evidenza non ricorrenti nella fattispecie -la possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni».
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre COGNOME con atto affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE convenuto è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 91 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4 del DM n.55/2014. Premesso che nella specie il valore medio di compenso erogabile era pari a €. 2.626,00; e che questo era da maggiorare del 30% secondo l ‘ art. 4, co. 1 bis , del DM n.55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, il quale, eliminando l ‘inciso ‘di regola’, ne aveva soppresso il carattere facoltativo, per un totale di €. 3.413,80; e che comunque la stessa Corte di Appello aveva riconosciuto che il minimo tariffario applicabile (calcolato in €. 1.030,00, ma in realtà pari a €. 1.314.00 senza la maggiorazione, ed €. 1.708,20 con la stessa) era superiore al liquidato (€.1.000,00); si lamenta che la Corte di Appello, convalidando tale liquidazione:
abbia violato principio di diritto desunto da Cass. n. 27203/2023 secondo il quale, stante il carattere standard del valore medio, in caso di sensibile scostamento dallo stesso, il giudice deve «specificare i criteri di liquidazione del compenso»; e comunque non «liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro RAGIONE_SOCIALEa professione»;
b) abbia violato principio di diritto mutuato da Cass. n. 11102/2024, secondo il quale il minimo tariffario è inderogabile.
Ancora, si lamenta che la Corte territoriale, convalidando la predetta liquidazione malgrado non giustificata mediante articolazione per fasi, abbia violato principio di diritto mutuato da Cass nn. 19482/2018 e 2365/2024, che tale formalità richiederebbero per consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto RAGIONE_SOCIALEe relative tabelle. Tale verifica era tanto più necessaria alla luce RAGIONE_SOCIALEa motivazione addotta (serialità RAGIONE_SOCIALEa causa), posto che questa poteva giustificare la riduzione massima del 50%, al più, solo per la fase di studio, e non per le altre, richiedenti un impegno ordinario.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, sempre in relazione al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 151 d.a.c.p.c., contestando la conformità a diritto del principio, adottato dalla Corte territoriale, secondo il quale la possibilità virtuale di riunione con altro procedimento giustificherebbe la riduzione del compenso per analogia. Si sostiene che la regola secondo la quale «Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione RAGIONE_SOCIALE ‘ unitaria trattazione RAGIONE_SOCIALEe controversie riunite» si fonda su un presupposto (l ‘ unitaria trattazione dalla riunione) insussistente in caso di mancata riunione, e quindi non applicabile neanche in via analogica allo stesso.
Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione/falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 c.p.c.. Si lamenta omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, col quale si era specificamente censurato il fatto che il Tribunale non avesse determinato il compenso per fasi.
Il primo ed il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati e meritano accoglimento, seppure nei limiti che seguono.
Prioritario in ordine logico-giuridico è l ‘ apprezzamento del rispetto dei minimi tariffari. Questa Corte ha infatti ormai affermato, con
orientamento che può dirsi consolidato ed al quale comunque si ritiene di dare continuità, anche perché nemmeno contraddetto dalla sentenza impugnata, che anche nella vigenza del d.m. n. 55 del 2014 e s.m., ed anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il minimo tariffario (il 50 per cento in meno dei valori medi di cui alle tabelle allegate: Cass. 10438/2023, 11102/2024, 19049/2025).
In linea con tale orientamento è quello, pure meritevole di seguito, secondo il quale la liquidazione non inferiore ai minimi tabellari non richiede alcuna motivazione . In particolare, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, ‘di regola’, quelli di cui alla allegata tabella, la quale individua tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, va intesa nel senso che l ‘ esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (tra le più recenti, Cass. n. 22369/2024; ma già Cass. nn. 89/2021, 19989/2021).
Non vale invocare l ‘ orientamento secondo il quale il giudice debba motivare per discostarsi dai valori tabellari medi. Tale orientamento (del quale fanno parte Cass. nn. 25234/2019, 27203/2023 richiamate dalla ricorrente) si inscriveva invero nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE ‘ insegnamento che, anche in relazione al problema RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra il principio europeo sulla libera concorrenza nel mercato interno e la possibilità per una normativa nazionale di stabilire importi minimi inderogabili per il pagamento degli onorari professionali, negava tale inderogabilità. Muovendo da tale premessa, era del tutto conseguenzialmente ovvio che il giudice dovesse partire dai valori medi, e giustificare qualunque riduzione tenendo presente la necessità di preservare il decoro RAGIONE_SOCIALEa professione (ma anche una tendenziale coerenza col costo affrontato dalla parte vittoriosa). Una volta stabilito e comunque recepito il principio RAGIONE_SOCIALE ‘ inderogabilità dei
minimi tariffari, è esso stesso a preservare tale esigenza; tanto più che gli stessi sopracitati arresti finirono col censurare solo il mancato riconoscimento dei minimi tariffari.
La sentenza impugnata, nel giudicare conforme a diritto la liquidazione di prime cure, non approda a conclusioni corrette, in ragione di alcune violazioni di legge.
In primo luogo, non è conforme a diritto l ‘ affermazione secondo la quale sarebbe possibile liquidare al di sotto del minimo tariffario in applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 151 d.a.c.p.c., per la mera ragione che, avendo il medesimo difensore patrocinato in causa analoga un altro cliente, le due cause avrebbero potuto essere proposte congiuntamente e comunque riunite. La disposizione è invero del tutto chiara nel prevedere che (in caso di riunione) «Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione RAGIONE_SOCIALE ‘ unitaria trattazione RAGIONE_SOCIALEe controversie riunite», criterio che esprime in modo altrettanto chiaro la ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione, che risponde all ‘ esigenza di impedire, dal momento in cui più cause siano unitariamente trattate, la duplicazione o moltiplicazione RAGIONE_SOCIALEe relative voci tariffarie.
Il riferimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, a Cass. n. 3093/1999 non è pertinente, perché in quell ‘ arresto questa Corte ha affermato che la mancata riunione (o meglio, in quel caso, mancata proposizione congiunta) RAGIONE_SOCIALEe cause connesse secondo l ‘ art. 151 cit. potesse giustificare la compensazione parziale RAGIONE_SOCIALEe spese, e non che potesse incidere sul rispetto dei minimi tariffari. Il principio non è estensibile a tale ultima materia, perché il potere del giudice di compensare parzialmente le spese di lite è retto da una regola (l ‘ art. 92 c.p.c.) ispirata al principio di soccombenza temperato da ragioni giustificative, del tutto estraneo alle regole tariffarie.
In secondo luogo, l ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo la quale il compenso tabellare previsto per la fase istruttoria non sarebbe dovuto, «trattandosi di causa documentale non richiedente attività
istruttoria costituenda né attività di trattazione ulteriori rispetto a quelle RAGIONE_SOCIALEa fase introduttiva», non è conforme a diritto.
E ‘ infatti orientamento consolidato di questa Corte, al quale si ritiene di dare continuità, che il compenso per la cd. fase istruttoria, che nel DM comprende la fase di trattazione, non solo non richiede lo svolgimento di alcuna attività istruttoria (in tal senso già Cass. n. 8561/2023, 28627/2023), ma è ineludibile (Cass. 24349/2025 per il giudizio di appello, per il mero fatto di essere richiamata dall ‘ art. 350 c.p.c.; ma in tal senso già Cass. nn. 21743/2019, 14483/2021, 37994/2022, 4837/2024).
L ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ineludibilità del compenso per la fase in questione è in realtà di solito anche accompagnata, nella giurisprudenza di questa Corte, a richiami più puntuali riferiti alla notevole ampiezza RAGIONE_SOCIALEe attività che i DD.MM. riferiscono alla fase in questione, sì da non rendere agevolmente discernibile se la predetta ineludibilità discenda necessariamente dall ‘ impossibilità giuridica di ritenere che un giudizio di cognizione vada in decisione senza essere stato trattato (come pare intendersi secondo la formulazione del principio), o se sia invece dovuta una verifica in concreto RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di almeno una RAGIONE_SOCIALEe attività previste per la fase.
Il caso in esame rappresenta invero un caso-limite, trattandosi di procedimento definito in un ‘ unica udienza, nella quale, a stare a quanto riportato al verbale di causa, era comparsa solo la difesa attorea, che si era limitata a riportarsi ‘a tutti i propri scritti e istanze’; a seguito di che il Tribunale, ‘all’esito RAGIONE_SOCIALEa discussione’ si era ritirato in camera di consiglio per poi pronunciare la sentenza.
Pur tuttavia, tenuto conto del fatto che il DM n. 147/2022 ascrive alla fase istruttoria persino « le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale», risulta comunque impossibile negare rilevanza a quella che è comunque
una istanza e deduzione a verbale, ancorchè di mero riporto a istanze e richieste precedenti.
9. In terzo luogo, l ‘ affermazione, che la Corte territoriale mutua da Cass. n. 22762/2023, secondo la quale, «in tema di spese processuali, l ‘ aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni» omette di considerare che tale arresto diede applicazione, ratione temporis, all ‘ art. 4, comma 1 bis , del DM n. 55/2014, il quale, nel testo vigente fino al 22/10/2022 prevedeva che «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ atto».
In tale versione normativa l ‘ aumento del 30% era fisso, ma la prescrizione «di regola» consentiva al giudice, secondo l ‘ orientamento sopra richiamato, di negare l ‘ aumento nel caso la redazione RAGIONE_SOCIALE ‘ atto con modalità informatiche atte a consentire l ‘ immediato esame dei documenti dallo stesso richiamati non assolvesse ad una significativa utilità agevolativa, per il numero e/o la dimensione dei documenti stessi.
Nella specie la liquidazione impugnata era del 15/5/24, ed era quindi regolata ratione temporis dal D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23/10/2022, il cui articolo 1 ha modificato la disposizione in esame, nel senso che:
«All ‘ articolo 4 del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia 10 marzo 2014, n.55, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-bis, le parole:
«è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento».
Il testo riveniente dalla modifica normativa è il seguente:
«Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ atto»; ed il suo significato normativo è chiaro: la soppressione RAGIONE_SOCIALE ‘ espressione «di regola» impone la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione, ma l ‘ introduzione RAGIONE_SOCIALEa parola «fino al 30 per cento» manifesta che la maggiorazione del 30% è ormai solo quella massima, sì che nella nuova formulazione rientra nella discrezionalità del giudice applicare, entro detto limite massimo, la maggiorazione più congrua in rapporto alla concreta utilità agevolativa dei rinvii informatici.
10. Il terzo motivo è inammissibile, perché questa Corte ha affermato che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un ‘ eccezione (ritualmente sollevata o rilevabile d ‘ ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un ‘ altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di
legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività ( ex pluris , Cass. n. 12121/2023).
Nella specie la Corte di merito, convalidando la liquidazione operata dal Tribunale, e facendolo confrontandosi con le regole tabellari che disciplinano il compenso liquidabile articolandolo per fasi, ha implicitamente escluso che sulla correttezza RAGIONE_SOCIALEa stessa potesse incidere la mancata liquidazione analitica per fasi.
Lo stesso assunto, quale già formulato nel secondo motivo in termini di violazione di legge, è comunque infondato, posto che il fatto che il compenso sia determinato in ragione RAGIONE_SOCIALEe quattro fasi nelle quale si articola il giudizio non richiede che la quantificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso sia motivata per fasi separate, essendo comunque possibile, in mancanza di tale adempimento, alla luce dei princìpi sopra enunciati, verificare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole tariffarie, a differenza di quanto avviene nel caso, richiamato dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese nei processi bifasici, ovvero nei casi nei quali il giudice procede anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di gradi precedenti del giudizio; casi nei quali la ‘liquidazione separata’ è invece richiesta dal diritto vivente, essendo tale modalità necessaria al fine di consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto RAGIONE_SOCIALEe relative tabelle (Cass. nn. 19482/2018, 2365/2024).
Applicando alla fattispecie in esame i princìpi sopra esposti, la Corte rileva che nella specie, trattandosi di causa compresa nello scaglione 1101/5200, il minimo tariffario, come tale inderogabile, era di €. 1.314,00 (€. 444,00 per la fase di studio, €. 213,00 per quella introduttiva, €. 284,00 per quella di trattazione/istruttoria, €. 373,00 per quella decisionale).
Tale compenso risulta congruo, posto che la causa era di carattere seriale, verteva su un unico motivo di diritto sul quale si era già formato diritto vivente, dopo gli scritti introduttivi non si era svolta alcuna attività
nuova né di trattazione né istruttoria, e non essendoci stato alcun contraddittorio successivo effettivo dopo la fase introduttiva anche la discussione orale fu evidentemente, al più, pressochè virtuale.
In mancanza di evidenze riguardo alla consistenza ed alla concreta utilità dei rinvii ipertestuali, la maggiorazione di cui all ‘ art. 4, co. 1 bis del decreto merita la maggiorazione minima di un euro.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, per quanto di ragione, limitatamente ai motivi accolti; e, decidendo nel merito, il compenso da rifondere per il giudizio di primo grado va rideterminato in €. 1.315,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge; con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO.
Il RAGIONE_SOCIALE intimato va altresì condannato, come da dispositivo, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello, con la chiesta distrazione; e di quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo. Decidendo nel merito, ridetermina in €. 1.315,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, il compenso da rifondere per il giudizio di primo grado, da distrarsi. Condanna il RAGIONE_SOCIALE intimato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello, che liquida in €. 1.459,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, da distrarsi; nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 94 0,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/01/2026.
La Presidente
NOME COGNOME