Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25640-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata – e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
Oggetto
Spese lite
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 14/11/2025
CC
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1710/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/04/2022 R.G.N. 886/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.1710/22, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione promossa da NOME COGNOME avverso un avviso di addebito avente ad oggetto contributi relativi all’anno 2009.
Riteneva la Corte d’appello che si fosse compiuta la prescrizione poiché non risultava la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso d’addebito. Liquidava le spese del primo e secondo grado in favore di COGNOME, rispettivamente in €3000 e €950 per compensi.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con successivo ricorso da qualificarsi incidentale, impugnava a sua volta per un motivo, cui resiste con controricorso NOME COGNOME.
È rimasto intimato il concessionario RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso principale, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2233 c.c. e 4 d.m. n.55/2014, nonché dell’art.111 Cost., per avere la Corte liquidato i compensi al di sotto dei minimi tariffari.
Con l’unico motivo incidentale, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto non dimostrata la notifica dell’avviso di addebito.
Priorità logica ha l’esame del motivo di ricorso incidentale.
Esso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha escluso la prova della notifica dell’avviso d’addebito motivando sui seguenti elementi: a) sull’avviso di ricevimento non risultava il timbro postale; b) non risultava la data della notifica; c) non risultava il numero dell’avviso di addebito cui si ri feriva l’avviso di ricevimento.
L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con il motivo, contesta gli argomenti sub b) e sub c), deducendo che l’avviso di ricevimento recava il numero corrispondente a quello dell’avviso di addebito e recava la data.
Il motivo si mostra per un verso generico, poiché nulla argomenta sulla ratio sub a), senza dedurre che tale elemento fattuale non fosse di per sé inidoneo a escludere l’avvenuta notifica.
Le contestazioni sui punti b) e c), poi, nella sostanza deducono un errore di giudizio compiuto nell’apprezzamento di un documento in contestazione tra le parti, e quindi vertono su un apprezzamento di fatto inammissibile in questa sede se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., senza che il motivo nulla alleghi sulla decisività dell’errore compiuto, considerato anche quanto sopra detto sulla mancata censura circa l’argomento sub a).
Il motivo di ricorso principale è fondato.
Trattandosi di causa previdenziale e applicandosi ratione temporis il d.m. n.55/14 e il d.m. n.37/18, considerato lo scaglione di valore per il primo grado tra €26.000 ,01 a €52.000 , si avrebbero, prendendo a riferimento i minimi tariffari, €810+573,5+7 69,50+1750, ovvero somma superiore a €3000 liquidati in sentenza; per le spese liquidate in appello il valore di causa è dato dal l’unico avviso d’addebito su cui verteva l’impugnazione e quindi lo scaglione tariffario è quello compreso tra €1.100,01 e €5.200, sicché, secondo i minimi tariffari si avrebbero €202,50+202,50+243NUMERO_TELEFONO437,50, ovvero somma superiore a €950 liquidati in sentenz a.
In conclusione, la sentenza va cassata in accoglimento del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso incidentale, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.