Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32549 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 25150/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con indirizzo pec EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliataria ex lege, con sede in Roma in INDIRIZZO e indirizzo pec EMAIL intimato
a vverso l’ordinanza ex art. 170 d.P.R. 115/2002 R.G. 37/2021 rep. 460/2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE depositata il 26-7-2021;
OGGETTO:
patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G. 25150/2021
C.C. 12-7-2023
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12-7-2023 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza depositata il 26-7-2021 il Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha rigettato integralmente l’opposizione proposta ex art t. 170 d.P.R. 30-05-2002 n. 115 e 15 d.lgs. 01-09-2011 n. 150 dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale in composizione monocratica nel procedimento penale complesso R.G.N.R. n. 935/2011 – n. 1049/2012 R.G. per l’attività svolta in qualità di difensore di fiducia di NOME COGNOME, ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con decreto RAGIONE_SOCIALE stesso Tribunale del 20-5-2013, fino alla conclusione del processo con sentenza del 2-3-2020; ha compensato le spese di lite.
L’ordinanza ha ritenuto che il decreto opposto avesse correttamente applicato la ‘Tabella standardizzata nei giudizi con rito monocratico in riferimento all’ipotesi base A (sentenze ex art. 129 c.p.p.)’ prevista dal Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE del 13-12-2016, determinando il compenso in Euro 225,00 per la fase di studio ed Euro 675,00 per la fase decisoria, per cui il compenso complessivo di Euro 900,00 era stato ridotto di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. 115/2002, per un totale riconosciuto di Euro 600,00; ha rilevato che il giudice poteva scendere anche al di sotto dei minimi previsti dalla tariffa professionale, purché ne desse motivazione e nella fattispecie specifica motivazione era stata data con
l’applicazione del protocollo d’intesa. Invece, l’avvocato aveva chiesto gli ulteriori importi di Euro 270,00 per la fase introduttiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 co.3 lett. b) D.M. 55/2014 ed Euro 540,00 per la fase istruttoria ex art. 12 co.3 lett. c) in quanto il difensore aveva partecipato a undici udienze dibattimentali e all’escussione di due testimoni.
2.L ‘AVV_NOTAIO in proprio ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, censurandola con tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec il 27-9-2021 presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma all’indirizzo pec EMAIL, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del giorno 12-7-2023 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1 .Con il primo motivo ‘ violazione di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art.13 n. 6 legge 31.12.2012 n. 247’ il ricorrente rileva che l’art. 13 co. 6 legge 31-122012 n. 247 prevede l’applicazione dei parametri emanati dal RAGIONE_SOCIALE su proposta del RAGIONE_SOCIALE; lamenta che il rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua opposizione sia stato motivato con rinvio al protocollo intercorso tra il Tribunale e il RAGIONE_SOCIALE, nonostante il protocollo non possa
giustificare il mancato riconoscimento di compensi per attività difensive necessarie.
2.Con il secondo motivo rubricato ‘ violazione di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. in relazione all’art. 12 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, e tabella II; nonché, in subordine , per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Costituzione e del limite di cui all’art. 2233 comma 2 c.c. ‘ il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata, facendo riferimento al potere del giudice di scendere anche al di sotto dei limiti tariffari, non abbia considerato che il D.M. 37/2018, applicabile ratione temporis alla liquidazione in questione in quanto la sentenza penale aveva data 2-3-2020, aveva eliminato nelle disposizioni del D.M. 55/2014 le locuzioni ‘di regola’, con la conseguente inderogabilità dei minimi tariffari. In subordine rileva che la liquidazione di Euro 600,00 lordi è manifestamente irrispettosa del principio posto dall’art. 36 Cost. sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2232 cod. civ..
3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‘ difetto di motivazione e violazione di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. in relazione a: art. 12 comma 3 lett. B) e lett. C) D.M. 55/2014 e allegata tabella II, nonché dei principi generali in tema di determinazione giudiziale dei compensi di avvocato’; rileva che il riferimento eseguito dall’ordinanza alla derogabilità dei minimi tariffari era inconferente, in quanto egli aveva lamentato la totale omissione di liquidazione dei compensi RAGIONE_SOCIALEa fase introduttiva del giudizio, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 co.3 lett. b D.M. 55/2014 e dei compensi RAGIONE_SOCIALEa fase
istruttoria/dibattimentale, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 co.3 lett. c e aveva chiesto il riconoscimento di quei compensi nella misura minima rispettivamente di Euro 270,00 ed Euro 540,00. Infine, e in via subordinata, il ricorrente rileva che il rinvio eseguito al protocollo è stato errato, in quanto eseguito a ipotesi nella quale non vi erano fase introduttiva e fase dibattimentale, che nella fattispecie invece erano state svolte.
4.I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente stante la connessione, sono fondati.
L’art. 12 co.3 D.M. 55/2014 e la tabella 15 allegata allo stesso decreto ministeriale per l’attività difensiva svolta nei giudizi penali prevedono che il compenso si liquidi per fasi, tra le quali vi sono la fase introduttiva e la fase istruttoria, per cui il mancato riconoscimento del compenso per l’attività svolta in tali fasi si risolve in violazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa professionale denunciabile ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., come avvenuto nella fattispecie. L’ordinanza impugnata non ha dubitato RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale da parte del difensore sia nella fase introduttiva del giudizio sia nella fase istruttoria e dibattimentale, ma non ha riconosciuto il compenso richiesto per queste fasi dichiarando di applicare il protocollo stipulato tra il Tribunale e il locale RAGIONE_SOCIALE in quanto tale protocollo , per l’ipotesi di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen, non prevedeva il riconoscimento del compenso per la fase introduttiva e per quella dibattimentale. A prescindere dalla questione RAGIONE_SOCIALE‘ esattezza RAGIONE_SOCIALEa lettura del protocollo eseguita dal giudicante, pure contestata dal ricorrente, si esclude che l’atto
convenzionale derogatorio alla tariffa professionale possa essere posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione nei confronti del difensore opponente, in quanto privo di valore normativo e di efficacia vincolante verso di lui (Cass. Sez. 6-2 21-2-2012 n. 2527 Rv. 621828-01, con specifico riferimento a protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori RAGIONE_SOCIALEe persone ammesse al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; cfr. altresì Cass. Sez. 2 13-62022 n. 19041. S ull’assenza di carattere precettivo dei protocolli di intesa per la redazione RAGIONE_SOCIALE atti processuali, cfr. Cass. Sez.1 31-5-2022 n. 17667, Cass. Sez.2 3-9-2021 n. 23873, Cass. Sez. 1 24-4-2018 n. 10112).
Del resto, l’esclusione del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘ attività difensiva svolta in quelle due fasi non poteva neppure essere fondata, come ha fatto il Tribunale, sull’affermazione RAGIONE_SOCIALEa derogabilità dei minimi tariffari, per cui anche sul punto il ricorso è fondato. Posto che, come evidenzia il ricorrente, nella fattispecie l’attività difensiva è stata svolta fino al 2020 e perciò si applica il D.M. 37/2018, si deve dare continuità al principio secondo il quale il D.M. 37/2018, avendo modificato l’art. 12 D.M. 55/2012 con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa previsione che i compensi ‘possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento’ , ha escluso la possibilità di derogare ai minimi tariffari (cfr. Cass. Sez. 2 13-4-2023 n. 9818, Cass. Sez. 2 5-5-2023 n. 11788, Cass. Sez. 2 19-4-2023 n. 10465).
5.In conclusione, per il fatto che non ha riconosciuto al difensore i compensi per l’attività RAGIONE_SOCIALEa fase introduttiva e RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria, l’ordinanza impugnata deve essere cassata ; non
potendo procedersi alla decisione RAGIONE_SOCIALEa causa nel merito, non essendo sufficienti gli accertamenti risultanti dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 2 13-9-2013 n. 21045 Rv. 627833-01), si dispone il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà uniformandosi ai principi sopra esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda