Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4272 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4272 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5073/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso l’ordinanza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 1039/2022 depositata il 12/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di ricorso in ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 promosso dall’AVV_NOTAIO per il pagamento di spese processuali in suo favore liquidate nella misura di € 3.358,98, inclusi gli accessori di legge, la CTR del Lazio, con sentenza n. 335 del 25/1/2022, accoglieva il
ricorso nominando il Commissario ad acta , e rinviando alla chiusura del procedimento di ottemperanza la decisione sulle spese processuali. Depositato da parte del Commissario l’esito del procedimento, la CTR, con ordinanza n. 1039/22 del 11/7/2022, dichiarava chiuso il giudizio, condannando il Comune al pagamento del compenso in favore del Commissario ad acta, e delle spese processuali in favore dell’AVV_NOTAIO liquidate in euro € 200,00.
Avverso detta ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso Roma Capitale che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in ragione della non impugnabilità in cassazione del provvedimento de quo .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 6, l. n. 247 del 31/12/2012, degli artt. 1, 2 e 4, primo comma ultima parte, del d.m. n. 55 del 2014, con la tabella annessa n. 24, degli artt. 1 e 6 de l d.m. n. 37 del 8/3/2018 e dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in ragione della intervenuta liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili.
Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte controricorrente.
2.1. Va premesso che l’art. 70 d.lgs. 546/1992, così dispone: «1. La parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale. 5. Entro venti giorni dalla comunicazione l’ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria,
allegando la documentazione dell’eventuale adempimento. 7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso . 8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi. 10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. ». 2.2. L’art. 70 cit. individua, dunque, nella sentenza, pronunciata ai sensi del comma 7 all’esito del procedimento celebrato nel contraddittorio delle parti, il solo provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione “per inosservanza delle norme sul procedimento”.
2.3. Tuttavia è orientamento pacifico (vedi Cass. n. 481/2003; Cass. n. 3435/2005; Cass. n. 11352/2012; Cass. n. 16086/2017), quello secondo cui l’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza, per la cui impugnazione la legge tributaria non prevede altro rimedio, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost, allorchè, pronunciando sul diritto al rimborso delle spese processuali, assume, malgrado la formula adottata, contenuto decisorio.
2.4. Poiché, a seguito di espressa riserva contenuta in sentenza, il giudice dell’ottemperanza ha rinviato la liquidazione delle spese processuali all’ordinanza conclusiva del procedimento, il provvedimento de quo deve
ritenersi certamente impugnabile, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione.
Occorre, quindi, rilevare che in linea generale, a seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 con il d.m. 8 marzo 2018 n. 37 -norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame non è più consentito nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
Principio di diritto già enunciato da Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023 è quello secondo cui «salvo diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice, senza adeguata motivazione, di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l. 247/2012».
3.1. Nel caso in esame la liquidazione delle spese, tenuto conto del valore della causa € 3.358,98 e dello scaglione di riferimento (da euro 1001,00 ad euro 5.200,00, utilizzando i valori minimi doveva essere pari ad € 1.064,00, così suddivisi: € 302,50 (fase di studio) € 202,50 (fase introduttiva) € 121,50 (fase istruttoria e/o di trattazione) ed € 437,50 (fase decisionale), laddove i giudici di merito hanno liquidato erroneamente soli € 200,00.
Le suddette argomentazioni che precedono conducono, quindi, all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione del provvedimento impugnato.
4.1. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti fattuali, in quanto, stabilita la violazione dei limiti
tariffari, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere liquidate nei minimi tariffari, come chiesto da parte ricorrente nella somma di € 1.064,00, oltre oneri accessori se dovuti come per legge.
4.2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore dell’AVV_NOTAIO le spese del giudizio di ottemperanza nella somma di € 1.0 64,00 oltre oneri accessori, se dovuti come per legge.
Condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio legittimità, liquidate in favore del ricorrente in € 1.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)