Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34170 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34170 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20010-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistenti con mandato – nonché contro
R.G.N. 20010/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– resistente con mandato –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 2509/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 292/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 18.6.2021, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, in solido fra loro, a rifondere a NOME COGNOME le spese di lite, liquidandole in misura pari a € 500,00, e ha condannato altresì i predetti alla rifusione delle spese d’appello, liquidandole in € 236,00;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS e l’INAIL hanno depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 31.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, d.m. n. 55/2014, per come modificato dal d.m. n. 37/2018, nonché degli artt. 91 e 132, n. 4, c.p.c., e 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito liquidato le spese di lite in misura dichiaratamente inferiore ai minimi tariffari;
che il motivo è fondato, atteso che la sentenza impugnata, nel riformare in parte qua la pronuncia resa dal giudice di prime cure in data 11.12.2018, espressamente afferma che ‘le spese possono essere liquidate nella misura di cui in dispositivo, inferiore ai minimi tariffari’ (cfr. pag. 3), così contravvenendo al principio secondo cui, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in vigore dal 27.4.2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. n. 9815 del 2023); che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,