Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34170 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34170 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20010-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato – nonché contro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 2509/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 292/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
31/10/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 18.6.2021, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in solido fra loro, a rifondere a NOME COGNOME le spese di lite, liquidandole in misura pari a € 500,00, e ha condannato altresì i predetti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese d’appello, liquidandole in € 236,00;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 31.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, d.m. n. 55/2014, per come modificato dal d.m. n. 37/2018, nonché degli artt. 91 e 132, n. 4, c.p.c., e 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito liquidato le spese di lite in misura dichiaratamente inferiore ai minimi tariffari;
che il motivo è fondato, atteso che la sentenza impugnata, nel riformare in parte qua la pronuncia resa dal giudice di prime cure in data 11.12.2018, espressamente afferma che ‘le spese possono essere liquidate nella misura di cui in dispositivo, inferiore ai minimi tariffari’ (cfr. pag. 3), così contravvenendo al principio secondo cui, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALEe spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in vigore dal 27.4.2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. n. 9815 del 2023); che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,