Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31680 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 818/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, AGENZIA RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
– intimate – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 16455/2020, depositata il 20/11/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del dott.
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione a n. 16 cartelle di pagamento emesse da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per violazione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’) .
1.1. Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti impugnati per intervenuta prescrizione, con condanna alle spese di lite a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente riscossione, disponendone, invece, l’integrale compensazione con gli enti creditori.
NOME COGNOME interponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la condanna alle spese di lite a carico di tutte le parti convenute in solido.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 16455/2020, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, riconosciuta la legittimazione passiva sia all’esattore che aveva emesso l’atto opposto, sia ai due enti impositori titolari RAGIONE_SOCIALEa pretesa sostanziale contestata, condannava l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il Comune RAGIONE_SOCIALE in solido -in quanto litisconsorti necessari – al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio liquidate in primo grado; condannava, altresì, i convenuti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado liquidate in €. 221,00, con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto per la fase istruttoria e in applicazione dei minimi di tariffa, stante la semplicità del motivo di impugnazione, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali, CPA e IVA ed €. 64,00 per esborsi, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione NOME COGNOME, affidandolo ad un unico motivo e illustrandolo con memoria.
Restavano intimate RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso veniva assegnato per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia in camera di consiglio.
Il Collegio non ravvisava evidenza decisoria; ritenendo opportuna la trattazione in pubblica udienza RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALEa natura, derogabile o meno, dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 nel testo modificato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018, rinviava il ricorso a nuovo ruolo con Ordinanza Interlocutoria n. 6780 del 01.03.2022.
Veniva p osto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 05.06.2025.
Il Procuratore Generale si è espresso nel senso RAGIONE_SOCIALEa fondatezza del ricorso, stante la recente modifica apportata all’art. 4 del DM n. 55/2014 dalla riforma del DM n. 37/2018 (applicabile ratione temporis al caso di specie), interpretata da questa Corte nel senso RAGIONE_SOCIALE‘inderogabilità dei minimi tariffari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri adesso allegate, art. 91 cod. proc. civ., art. 132, comma 2, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado di giudizio, in relazione all’art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello ha operato una liquidazione complessiva dei compensi
del secondo grado di giudizio, anziché per fasi, non consentendo di stabilire la correttezza RAGIONE_SOCIALEa liquidazione e la sua conformità alle tabelle. Inoltre, sempre con riferimento al secondo grado di giudizio, osserva il ricorso che il Tribunale ha immotivatamente operato una liquidazione, in base al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, utilizzando il criterio del decisum (€. 1.104,00, pari al valore RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in primo grado a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente concessionario e dei due enti creditori) , in misura evidentemente inferiore ai parametri medi ed anche minimi previsti nella tabella allegata al DM n. 55/2014, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. n. 37 del 2018 che, nel modificare l’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, ha reso di fatto espressamente inderogabili i cosiddetti minimi tariffari.
1.1. Sulla questione dei minimi tariffari, l’orientamento oramai costante di questa Corte è nel senso RAGIONE_SOCIALEa loro inderogabilità, atteso che il d.m . n. 37/2018 ha modificato l’art. 4 d.m. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere RAGIONE_SOCIALE alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l’aumento può essere anche RAGIONE_SOCIALE alla percentuale fissata di regola nell’80%. La novità RAGIONE_SOCIALEa rivista formulazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione consiste nell’aver eliminato, quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» che aveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con adeguata motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema; conf. ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12116 del 07.05.2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021;
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021; v. anche parere RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 02703 del 27/12/2017).
1.2. A tale interpretazione il Collegio intende aderire, anche perché non vìola i dettati RAGIONE_SOCIALEa normativa eurocomunitaria, non rientrando la fattispecie in alcuna RAGIONE_SOCIALE vicende decise dalla Corte di Giustizia Europea ( ‘CGUE’ ), come le pronunce del 23/11/2017, C- 427/16 e C428/16, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , punti da 53 a 57, che hanno dichiarato la normativa nazionale, come quella bulgara -che, da un lato, non consente all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito dal regolamento adottato dall’associazione di imprese costituita da un’organizzazione di categoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, non autorizza i giudici nazionali aditi a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a tale minimo – idonea a restringere il gioco RAGIONE_SOCIALEa concorrenza nel mercato interno ai sensi d ell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; come la c.d. «giurisprudenza Wouters», sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. , C-309/99, specialmente punto 97; v. anche in senso conforme: sentenze del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione , C-519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 42 a 48, nonché del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas , C-1/12, EU:C:2013:127, punti 93, 96 e 97; sentenze del 5 dicembre 2006, COGNOME e COGNOME , cause riunite C-94/04 e C-202/04, punti 46 ss., relativa alla possibilità di considerare che taluni comportamenti, i cui effetti restrittivi RAGIONE_SOCIALEa concorrenza sono inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi, e pertanto non rientra no nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 101, paragrafo 1, TFUE ; da ultimo, la sentenza del 25.01.2024, Em RAGIONE_SOCIALE ЕООD c. Zastrahovatelno aktsionerno druzhestvo RAGIONE_SOCIALE , C- 438/22, con la quale la CGUE ha ribadito l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare i
provvedimenti di natura legislativa o regolamentare incompatibili con l’art. 101, par. 1, TFUE , sul presupposto che il RAGIONE_SOCIALE, i cui membri sono tutti avvocati eletti dai loro colleghi, si comporti come un’associazione di imprese quando adotta i regolamenti diretti alla fissazione degli importi, ai sensi del l’art. 101 TFUE, e agisce in assenza di qualsiasi controllo da parte RAGIONE_SOCIALE autorità pubbliche e di disposizioni idonee a garantire che esso assuma decisioni quale emanazione RAGIONE_SOCIALEa pubblica autorità (punti 36-44).
In effetti, nel nostro ordinamento le tariffe forensi, seppure approntate a cura del RAGIONE_SOCIALE, sono sottoposte al vaglio ed al controllo RAGIONE_SOCIALE‘autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di una trasposizione in decreti ministeriali (v. D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm.), con la formulazione di un preventivo parere da parte del RAGIONE_SOCIALE di Stato (CGUE sentenza COGNOME, C-202/04, cit., punti 49-52, 61; Cass. sentenza n. 10438 del 2023, cit.; sentenza n. 24993 del 2023, cit.).
Sì che la potenziale restrizione RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione dei servizi determinata dall’inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di un accordo tra le parti risulta giustificata -nel nostro ordinamento – da motivi imperativi di interesse pubblico e, in particolare, dalla necessità di garantire la tutela, da un lato, dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giuridici forniti da professionisti operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEa giustizia e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALEa buona amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia (v. CGUE sentenza COGNOME e COGNOME , C-202/04, cit., punto 64).
1.2.1 . Del resto, l’assimilazione tra i minimi tar iffari ed equo compenso (come si evince dall’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 31 dicembre 2012, n. 247, come inserito dall’art. 19quaterdecies , comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) consente di
presidiare non solo l’interesse (privato) del professionista ad un compenso adeguato all’importanza RAGIONE_SOCIALE‘opera e al decoro RAGIONE_SOCIALEa professione (art. 2230, comma 2, cod. civ.), ma anche l’interesse generale di tutela RAGIONE_SOCIALEa sua indipendenza e RAGIONE_SOCIALE‘autonomia, atto a garantire la qualità e il livello RAGIONE_SOCIALEa prestazione offerta, nonché la buona e corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.).
1.2.2. Infine, resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni, ovvero per il caso di liquidazione giudiziale in danno RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
1.2.3. Neanche le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, hanno in alcun modo inciso sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole «di regola» in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, rendere più omogenea l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all’interno RAGIONE_SOCIALEa categoria dei professionisti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023).
1.3. Tanto chiarito in tema di rispetto dei minimi tariffari, nel caso che ci occupa, stante il riferimento al primo scaglione RAGIONE_SOCIALE tabelle del d.m. n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. n. 37 del 2018 (applicabile ratione temporis , poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20.11.2020), essendo il valore RAGIONE_SOCIALEa causa inferiore a €. 1.100,00, contrariamente a quanto affermato in ricorso la somma
liquidata dal Tribunale (€. 221,00) corrisponde perfettamente ai minimi tariffari evidentemente liquidati per fasi (€. 63 ,00 per la fase di studio; €. 63,00 per la fase introduttiva; €. 95 ,00 per la fase decisionale; totale: €. 221,00), esclusa la fase istruttoria (€. 133,00) RAGIONE_SOCIALEa cui mancanza liquidazione, però, la parte non si è lamentata.
Osserva il Collegio che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALEa tassatività e RAGIONE_SOCIALEa specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, quanto ai minimi di tariffa, e mancante quanto alle voci liquidate (cfr. Cass. n. 11603/2018, conforme alla precedente Cass. n. 16038/2023).
In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Non deve procedersi alla determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, il 5 giugno 2025.
La Relatrice NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME