Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4178 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4178 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10232-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di TIVOLI, del 02/11/2023 R.G.N. 1091/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalla Consigliera AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Decreto di omologa
Status
Violazione minimi tariffari
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 15/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato in data 02.11.2023, il Tribunale di Tivoli, sulla base delle risultanze della consulenza medico-legale espletata, omologava l’accertamento del requisito sanitario richiesto, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa . Condannava l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.272,00 per compensi professionali di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Avverso tale decreto ricorreva la parte in epigrafe, con ricorso affidato a tre motivi di ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimato.
All’udienza camerale, la Corte riservava il termine di giorni 60 per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione ex articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c. degli articoli 111 Cost, con riferimento agli articoli 9 D.L. 1/2012, 13 L. 247/2012, D.M. 55/2014 e agli articoli 1 e 2 D.M. 147/2022, per non aver, il Tribunale di Tivoli, rispettato l’applicazione dei parametri minimi nella quantificazione delle spese di lite, considerato peraltro che la controversia, in quanto volta al mero riconoscimento del requisito sanitario, non era suscettibile di valutazione economica al pari di quelle relative allo stato ed alla capacità delle persone e, pertanto, doveva ritenersi di valore indeterminabile.
2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione ex articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c. degli articoli 111, co. 6 Cost. e 132 c.p.c. per non aver, il Tribunale di Tivoli, motivato in merito al discostamento dai parametri minimi, in punto di quantificazione e per non aver fatto alcun riferimento alle tabelle
applicate, allo scaglione di riferimento, all’importo per le singole fasi o alle voci eventualmente escluse.
Con il terzo motivo di ricorso, si prospetta la violazione e falsa applicazione ex articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c. degli articoli 111, co. 7 Cost. e 112 c.p.c. per aver, il Tribunale di Tivoli, omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di liquidazione della maggiorazione di cui all’articolo 4, co. 1 -bis D.M. 55/2014, come modificato dall’art 2, comma 1, lett B) del D.M. 147/2022.
I primi due motivi, che censurano la violazione dei parametri minimi nella quantificazione delle spese di lite, nel secondo caso, sotto il profilo dell’omessa motivazione, possono essere esaminati congiuntamente.
Va innanzitutto ribadito che questa Corte ammette l’impugnabilità per cassazione, ex art. 111 Cost., del decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. e, indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito (Cass n. 4365 del 20/02/2017), con riguardo alle statuizioni sulle spese, sia di lite che di consulenza, in quanto tali statuizioni integrano un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, lesivo dei diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile (Cass., sez. lav., 17 marzo 2014, n. 6085).
Tanto premesso, ritiene la Corte che i primi due motivi siano fondati.
4.2. Nel caso in esame, il ricorso per ATP è stato ammissibilmente volto al l’accertamento del requisito sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
Il valore della presente controversia è da considerarsi indeterminabile, perché il riconoscimento del requisito sanitario richiesto è accostabile ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019;), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che l’art. 3, comma 1, I. n. 104/1992 attribuisce
ad un soggetto nei confronti di altri soggetti nell’ambito dell’ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 ss., e agli artt. 17-19, 33 ss., I. n. 104/1992, cit., e succ. mod. e integraz.(cfr n. 29311/2020).
Questa Corte ha affermato, infatti, che le cause riguardanti lo status personale sono da considerarsi di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese legali.
Per la liquidazione delle spese, allora, occorre far riferimento allo scaglione tra 26.001 e 52.000 euro, secondo il D.M. n. 55/2014 (art. 5, commi 56) e, alla Tabella 9 ‘Procedimenti di Istruzione Preventiva’ per la fase ex comma 1 art. 445 bis c.p.c., con la conseguente applicazione degli importi minimi (questi ultimi corrispondenti alla metà dei medi), determinati per la fase di studio della controversia in € 496,00; per la fase introduttiva del giudizio in € 394,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione in € 638,00, per un totale di € 1.528,00, oltre al rimborso delle spese generali di cui all’art. 2, c.2, del DM n. 55/2014.
4.3. A fronte del pieno accoglimento della domanda introduttiva e della integrale soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE, nel liquidare il compenso delle spese processuali in € 1.272,00 , il Tribunale ha quindi determinato un’illegittima riduzione rispetto all’importo minimo inderogabile indicato dalle norme citate, agendo così in violazione delle norme indicate.
La liquidazione svolta dal Tribunale di Tivoli, per complessivi euro 1.272,00, si dimostra al di sotto dei minimi legali, senza adozione di alcuna motivazione che giustifichi la riduzione dei compensi al di sotto dei minimi.
4.4. Va anche precisato, come di recente ricordato in ord. n.16670/25, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali, mentre non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione
secondo i valori medi indicati nel DM del 2014, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe (per cui l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella), la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass., sez. L, n.6966/2025; Cass., sez. 3, n.7349/2022; Cass., sez. 3, n.89/2021; Cass., sez. L, n. 12537/2019, Cass., sez. 6- L, n.2386/2017; Cass., sez. 6 – 3, n.26608/2017; Cass., sez. L, n. 22991/2017; Cass., sez. 6 – 3, n.29606/2017).
5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il comma 1bis dell’art. 4 del DM 55/2014, inserito dal DM 37/2018, art. 1, comma 1, lettera b), applicabile, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del medesimo decreto, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27.04.2018) disponeva che ‘il compen so determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in partico lare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto’. L’art. 2, comma 1, lettera b) del DM n. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, ed applicabile nel caso in esame, ha poi stabilito: ‘b) al comma 1 -bis, le parole: «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento», così sopprimendo, insieme alle parole ‘di regola’, anche la discrezionali tà del giudice sul punto.
5.1. Nel caso di specie, però, il motivo non appare sufficientemente specifico e va ritenuto infondato, perché la parte si limita a dedurre che l’atto introduttivo del giudizio era stato interamente redatto con tali modalità informatiche (v. pag 13) ma non indica specificamente che fosse davvero consentita la navigazione all’interno dell’atto e ai document i allegati, mediante collegamenti ipertestuali funzionanti ovvero con tecniche tali da realizzare le finalità espresse dall’art. 1, comma 1 bis, d.m. n.55/14 (ex multis, Cass.32771/21, Cass.35898/22, 35753/2022; Cass.23855/25), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.
Questa Corte, in tema di spese processuali, ha chiarito, infatti, che ai fini del riconoscimento dell’aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero “utilizzo del processo telematico”, essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di “navigare” all’interno dell’atto stesso e dei documenti allegati con tecniche “ipertestuali” (Cass. n. 21365 del 19/07/2023; n. NUMERO_DOCUMENTO del 06/12/2022).
6.Il decreto va, dunque, cassato, in ordine ai primi due motivi di ricorso, con rinvio al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato per la nuova liquidazione delle spese di lite, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, rigettato il terzo, cassa il decreto in ordine ai motivi accolti, rinviando al Tribunale di Tivoli in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 15 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME