Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10466 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10466 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2023
Oggetto: spese processuali
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37537/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE – contro
ROMA CAPITALE , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t..
PREFETTURA DI ROMA , in persona del Prefetto p.t.
-INTIMATE-
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18299/2019, depositata in data 26.9.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.2.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 18299/2019 il Tribunale di Roma, respingendo l’appello proposto da NOME COGNOME, ha confermato la sentenza con cui il giudice di pace, dopo aver annullato una cartella di pagamento volta alla riscossione di sanzioni stradali per l’importo di €. 1770,83, aveva liquidato a titolo di spese € 300,00, ponendone l’onere ad esclusivo carico dell’RAGIONE_SOCIALE ia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con compensazione di quelle relative ai rapporti con la Prefettura di Roma e con Roma Capitale.
Il Giudice di appello ha ritenuto congrua la liquidazione effettuata dal Giudice di pace, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ripetitività e semplicità RAGIONE_SOCIALE causa e RAGIONE_SOCIALE possibilità RAGIONE_SOCIALE parte di difendersi personalmente, e ha compensato le spese di secondo grado.
La cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è chiesta da NOME COGNOME con ricorso in tre motivi.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
La Prefettura di Roma e l’RAGIONE_SOCIALE riscossione non hanno svolto difese.
La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza n. 7199/2021 ed è stata decisa nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28
ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 4, Dm. 55/2014, aggiornato dal D.M. 37/2018, RAGIONE_SOCIALE tabelle 1 e 3 dell’allegato al suddetto decreto, degli artt. 91, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 118 disp att. C.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, sostenendo che, essendo il valore RAGIONE_SOCIALE lite pari ad € 1770,83, la sentenza abbia ritenuto congrua la liquidazione di € 300,00 a titolo di spese di primo grado, benché inferiore ai minimi tabellari e senza che il primo giudice avesse proceduto ad una quantificazione per fasi.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 118, comma secondo, disp. att. c.p.c., lamentando che il Tribunale abbia confermato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado nei rapporti tra il ricorrente con Roma Capitale e la Prefettura di Roma, senza addurre alcuna motivazione.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 118, comma secondo, disp. att. c.p.c., sostenendo che non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di primo grado nei confronti RAGIONE_SOCIALE Prefettura e di Roma Capitale.
2. Il primo motivo è fondato.
Il ricorso pone il problema RAGIONE_SOCIALE derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, che ora dispone che, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle
allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
L’art. 13, comma sesto, L. 247/2012 rimette, com’è noto, ad un apposito decreto del RAGIONE_SOCIALE, l’aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d’i ntesa con in RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri ‘si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge’.
La novellata previsione dell’art. 4, comma primo, è difform e dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e RAGIONE_SOCIALE spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un’apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso
professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020).
A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso -o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità RAGIONE_SOCIALE liquidazioni a tutela del decoro RAGIONE_SOCIALE professione e del livello RAGIONE_SOCIALE prestazione professionale.
La suddetta ratio legis è esplicitamente evidenziata nel parere del RAGIONE_SOCIALE di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703/2017 del 27 dicembre 2017, che aveva giudicato inadeguato, rispetto al dichiarato scopo di ‘ limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando RAGIONE_SOCIALE soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto RAGIONE_SOCIALE quali non è possibile andare , l’utilizzo di una formula normativa suscettibile di avallare ‘ approdi interpretativi in merito all’applicazione RAGIONE_SOCIALE locuzione ‘di regola’ anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base, mentre tale possibilità doveva più incisivamente essere limitati agli incrementi dei parametri e non alla riduzione ‘.
L’attuale previsione è quindi volta proprio a specificare ‘ con maggiore chiarezza l’inderogabilità RAGIONE_SOCIALE soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 13, comma 7 del la legge n. 247 del 2012 prevede fra i criteri cui si deve attenere l’Amministrazione quello RAGIONE_SOCIALE
‘trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali ‘.
Tale intento normativo traspare dalla dichiarata rispondenza -per esplicita valutazione normativa – dei parametri tabellari introdotti ex novo ai requisiti cui devono rispondere le liquidazioni ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 13 bis L. 247/2012, introdotto dal d.l. 16 ottobre 2017, convertito nella legge 4 dicembre 2017, e poi modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La disposizione precisa che il compenso, nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie RAGIONE_SOCIALE microimprese o RAGIONE_SOCIALE piccole o medie imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE prestazione legale, e ‘ conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6 ‘.
Ai medesimi parametri deve far riferimento il giudice per porre rimedio alla vessatorietà RAGIONE_SOCIALE clausole a norma dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 13, ipotesi in cui una volta accertata, la non equità del compenso, la successiva quantificazione va effettuata proprio mediante l’impiego dei parametri tabellari per superare l’originario squilibrio dell’accordo (art. 13, comma 10).
La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela RAGIONE_SOCIALE concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE (sentenza 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un
organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell’organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi RAGIONE_SOCIALE imprese o RAGIONE_SOCIALE associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l’interesse generale e gli interessi RAGIONE_SOCIALE imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di RAGIONE_SOCIALE 427/2017; Corte di RAGIONE_SOCIALE UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di RAGIONE_SOCIALE 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002).
Sono giudicate ammissibili eventuali restrizioni RAGIONE_SOCIALE concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di RAGIONE_SOCIALE 427/2017), come pure una normativa RAGIONE_SOCIALE volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al 12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall’art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all’art. l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l ‘articolo 4, paragrafo 3, TUE (Corte di RAGIONE_SOCIALE 8.12.2016, C- 532/2015 e 538/2015).
Ha da ultimo precisato la Corte di RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza 427/2017) che ‘l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa RAGIONE_SOCIALE che, da un lato, non consenta all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un’organizzazione di categoria dell’ordine RAGIONE_SOCIALE, a pena di procedimento disciplinare a carico dell’avvocato medesimo, e, dall’altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco RAGIONE_SOCIALE concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo
101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce RAGIONE_SOCIALE sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l’attuazione di tali legittimi obiettivi’.
Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal RAGIONE_SOCIALE, previo parere del RAGIONE_SOCIALE di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazio ne dei compensi professionali.
Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di RAGIONE_SOCIALE 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l’intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l’introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti.
I nuovi criteri r ispondono inoltre all’interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello RAGIONE_SOCIALE prestazione adeguato nell’interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di RAGIONE_SOCIALE UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro RAGIONE_SOCIALE attività svolte.
La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado – in relazione alla valore RAGIONE_SOCIALE causa (pari all’importo RAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata – somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. 37/2018, e con l’attribuzione di un importo
onnicomprensivo senza distinzione per fasi (Cass. 6518/2022; Cass. 23873/2021; Cass. 19482/2018; Cass. 6306/2016).
Anche il secondo motivo è fondato, poiché -nel confermare integralmente la decisione di primo grado- il Tribunale ha del tutto omesso di giustificare la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado nei rapporti dell’opponente con la Prefettura di Roma e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione.
Il terzo motivo è invece assorbito, essendo espressamente condizionato al rigetto RAGIONE_SOCIALE seconda censura.
Segue accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo, proposto in via condizionata.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Deve infine essere affermato il seguente principio di diritto:
‘In assenza di diversa conve nzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALE spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile’.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione in data 28.2.2023.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME