Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10351 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10351 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30572-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
E.N.A.C. – ENTE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1421/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2021 R.G.N. 1337/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 30572/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 20/02/2025
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 9 giugno 2021, la Corte d’Appello di Napoli, riformando limitatamente alla riduzione della condanna ottenuta dall’istante in prime cure per ritenuta prescrizione di una quota del credito azionato, la decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva negli indicati limiti la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Ente Nazionale Aviazione Civile avente ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento della retribuzione di posizione relativamente al periodo dal novembre 2002 al gennaio 2015;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa consuderato accertato, anche in considerazione della mancata dettagliata contestazione dal parte dell’Ente della straordinarietà degli specifici incarichi, lo svolgimento da parte dell’istante di incarichi di particolare complessità ed ulteriori rispetto all’ordinaria prestazione lavorativa rientranti nell’art. 83, comma 1, lett. B) del CCNL 2001-2005, ritenendo peraltro fondata l’eccepita prescrizione dei crediti maturati nel periodo antecedente al 14.12.2006, data di decorso del quinquennio decorrente dalla data del 14.12.2011, in cui perveniva al datore la diffida di pagamento inviata dall’istante, primo atto interruttivo della prescrizione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’ENAC;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., deduce la nullità dell’impugnata sentenza imputando alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccepita inesistenza della notific a dell’appello proposto dall’ENAC;
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che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, R.D. n. 37/1931, 125 e 170 c.p.c. e 16 sexies, d.l. n. 179/2012, il ricorrente, in via subordinata, censura la statuizione della Corte territoriale di implicito rigetto dell’eccezione di cui al motivo che precede;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2233, comma 2, c.c. e del D.M. n. 55/2014, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver statuito in ordine alle spese di lite senza il rispetto dei minimi tariffari, assumendo doversi considerare quale parametro per la determinazione delle spese di lite i valori medi dello scaglione relativo al valore della causa compreso tra 52.000,00 e 260.000,00 euro;
che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233, comma 2, c.c. e del D.M. n. 55/2014 è prospettata in via subordinata in relazione alla censura di cui al motivo che precede assumendo tuttavia a parametro per la determinazione delle spese di lite i valori tariffari minimi dello scaglione di cui sopra;
che il primo e il secondo motivo, i quali in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati essendosi la Corte territoriale pronunciata sull’eccezione di inesistenza della notifica dell’appello dell’ENAC implicitamente così correttamente rigettandola, ben potendo la notifica essere indirizzata al procuratore indicato come domiciliatario ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 (cfr., da ultimo, Cass. n. 18534/2024) e comunque, dovendo la notifica così effettuata considerarsi nulla e sanata con la costituzione dell’appellato (cfr., da ultimo, Cass. n. 32366/2024);
che del terzo e quarto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi per essere volti a censurare la statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite, possono essere qui
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trattati congiuntamente, solo il quarto motivo merita accoglimento dovendo la pronunzia della Corte territoriale essere adeguata ai minimi tariffari di cui allo scaglione indicato compreso tra i 52.000,00 e i 260.000,00 che, ferma restando la disposta compensazione nella misura del 50%, risultano non rispettati tanto per il primo grado quanto per il secondo grado, e vanno rideterminati (tenuto conto della deduzione relativa alla fase istruttoria non espletata secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente) in euro 2.108,50 per il primo grado ed in euro 2.498,50 per il secondo grado;
che il quarto motivo va dunque accolto, rigettati gli altri, la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto e la causa, che non abbisogna di altri accertamenti in fatto, decisa nel merito con la rideterminazione delle spese relative ai gradi di merito nei termini di cui in dispositivo e con la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della complessiva reciproca soccombenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ferma la compensazione parziale al 50% disposta in sede di gravame, liquida il residuo in favore del ricorrente in euro 2.108,50 (anziché 2.000.00) per il primo grado ed in euro 2.498.50 (anziché 2.200,00) per il secondo grado, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di cassazione il 20 febbraio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)