Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31672 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 597/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, AGENZIA RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 12193/2021, depositata il 15/07/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale, nella persona RAGIONE_SOCIALEa Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava la sentenza del Giudice di Pace di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di annullamento di cartelle di pagamento emesse dalla Prefettura di Roma per infrazioni al Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, per un recupero di circa € 1.200,00 , nella parte in cui liquidava le spese di giudizio per complessivi € 400,00, al di sotto dei valori medi e minimi di cui al d.m. n. 55/2014.
Il Tribunale di Roma adìto, con sentenza n. 12193/2021, dichiarava infondato il gravame, compensando le spese del grado, così argomentando:
per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 142/2012 e del successivo d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo RAGIONE_SOCIALE tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione;
nel caso di specie, l’assenza di fase istruttoria – trattandosi di causa meramente documentale – e l’estrema celerità del giudizio (esauritosi in una udienza in primo grado) – giustificano la liquidazione al di sotto dei minimi.
La suddetta sentenza veniva impugnata per la cassazione da NOME COGNOME, e il ricorso affidato ad un unico motivo.
Restavano intimate Roma Capitale e RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso veniva assegnato alla Sesta Sezione Civile di questa Corte che, riunitasi in camera di consiglio, non ravvisando evidenza decisoria, con Ordinanza Interlocutoria n. 33648 del 15.11.2022 rinviava il giudizio alla Pubblica Udienza.
Veniva p osto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 22.05.2025, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale il Pubblico Ministero
ha depositato conclusioni scritte esprimendosi nel senso RAGIONE_SOCIALEa fondatezza del ricorso, stante la recente modifica apportata all’art. 4 del d.m. n. 55/2014 dalla riforma del D.M. n. 37/2018 (applicabile ratione temporis al caso di specie), interpretata da questa Corte nel senso RAGIONE_SOCIALE‘inderogabilità dei minimi tariffari.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, come modificato dal d.m. n. 37/2018, RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 91 cod. proc. civ., art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360 n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ignorato le modifiche apportate all’art. 4 d.m. n. 55/2014 dall’art. 1 del D.M. n. 37/2018 – entrato in vigore in data 27.04.2018 e, quindi, applicabile al caso di specie, atteso che la pronuncia del Giudice di Pace è stata decisa il 18.12.2020 -che hanno reso inderogabili i minimi tariffari (Cass. nn. 9690 e 9691 del 2021). Contesta, inoltre, il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, ineludibile tanto più che nel caso concreto è incontestato l’esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione (Cass. n. 469 8/2019).
1.1. Il motivo è fondato.
Sulla questione dei minimi tariffari, l’orientamento oramai costante di questa Corte è nel senso RAGIONE_SOCIALEa loro inderogabilità, atteso che il d.m. n. 37/ 2018 ha modificato l’art. 4 d.m. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere RAGIONE_SOCIALE alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l’aumento può essere anche RAGIONE_SOCIALE alla percentuale fissata di regola nell’80%.
La novità RAGIONE_SOCIALEa rivista formulazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione consiste nell’aver eliminato, quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» che aveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con adeguata motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema; conf. ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12116 del 07.05.2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; in precedenza: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021; v. anche parere RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 02703 del 27/12/2017).
1.2. A tale interpretazione il Collegio intende aderire, innanzitutto in quanto conforme anche ai dettati RAGIONE_SOCIALEa normativa eurocomunitaria.
In effetti, con le pronunce del 23/11/2017, C- 427/16 e C-428/16, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (‘ CGUE ‘) ha, in primo luogo, dichiarato che una normativa nazionale, come quella bulgara relativa agli onorari degli avvocati – che, da un lato, non consente al difensore e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito dal regolamento adottato dall’associazione di imprese costituita da un’organizzazione di categoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, non autorizza i giudici nazionali aditi a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a tale minimo – era idonea a restringere il gioco RAGIONE_SOCIALEa concorrenza nel mercato interno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
In secondo luogo, dopo aver fatto riferimento alla c.d. «giurisprudenza Wouters» (v. sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters
e a. , C-309/99, specialmente punto 97; v. anche in senso conforme: sentenze del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione , C519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 42 a 48, nonché del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas , C-1/12, EU:C:2013:127, punti 93, 96 e 97; sentenze del 5 dicembre 2006, COGNOME e COGNOME , cause riunite C-94/04 e C-202/04, punti 46 ss.) – relativa alla possibilità di considerare che taluni comportamenti, i cui effetti restrittivi RAGIONE_SOCIALEa concorrenza sono inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi, e pertanto non rientra no nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 101, paragrafo 1, TFUE – la Corte ha ritenuto di non essere in grado di valutare, alla luce degli atti di cui disponeva, se detta normativa nazionale potesse essere considerata necessaria per la realizzazione di un obiettivo legittimo. Pertanto, la CGUE ha rimesso al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto generale in cui il regolamento adottato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si collocava ovvero spiegava i propri effetti, se, alla luce del complesso degli elementi pertinenti di cui disponeva, le norme che sancivano le restrizioni controverse nei procedimenti principali potevano essere considerate necessarie all’attuazione di tale obiettivo ( v. sentenza C427/16 e C-428/16, cit., punti da 53 a 57).
1.2.1. Ritenendo che la CGUE abbia -nella motivazione sopra riportata – lasciato il giudice nazionale nell’incertezza riguardo ai numerosi dubbi sollevati dalla giurisprudenza e dalle disposizioni nazionali, con decisione del 4 luglio 2022 il Tribunale distrettuale di Sofia (RAGIONE_SOCIALE) ha proposto alla CGUE domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 267 TFUE, chiedendo precisazioni riguardo alla portata e alla natura del controllo che il giudice nazionale è chiamato a effettuare, nel procedimento principale, sulla validità di una tariffa che fissa importi minimi di onorari, alla luce del divieto di
intese previsto all’art . 101, par. 1, TFUE, come interpretato, in particolare, nella sentenza del 23 novembre 2017, C-427/16 e C428/16.
1.2.2. Con sentenza del 25.01.2024, RAGIONE_SOCIALE c. Zastrahovatelno aktsionerno druzhestvo Armeets AD , C- 438/22, la CGUE -ribadito l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare i provvedimenti di natura legislativa o regolamentare incompatibili con l’art. 101, par. 1, TFUE (punti 36-41), a mente del quale un accordo deve avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno -ha affermato che nell’ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto art. 101, paragrafo 1, egli è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d’avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d’avvocato e di onorari d’avvocato (punto 41). Né, in presenza di una simile restrizione, possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e RAGIONE_SOCIALE pratiche restrittivi RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, enunciato all’art. 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi d’interesse generale (tesi a disciplinare l’esercizio di un’attività professionale, privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale), asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale (punto 54),
Ora, presupposto essenziale RAGIONE_SOCIALEa riportata argomentazione del giudice comunitario è che il giudice nazionale abbia constatato che un provvedimento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, risulti contrario al menzionato art. 101, par. 1, TFUE, avuto riguardo: al tenore RAGIONE_SOCIALE sue
disposizioni, agli obiettivi che mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca (in considerazione anche RAGIONE_SOCIALEa natura dei beni o dei servizi coinvolti e alle condizioni reali del funzionamento e RAGIONE_SOCIALEa struttura del mercato o dei mercati in questione: v. punto 49).
Mentre nella sentenza in esame si dà conto del fatto che il RAGIONE_SOCIALE, i cui membri sono tutti avvocati eletti dai loro colleghi, si comporti come un’associazione di imprese quando adotta i regolamenti diretti alla fissazione degli importi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 TFUE, e agisce in assenza di qualsiasi controllo da parte RAGIONE_SOCIALE autorità pubbliche e di disposizioni idonee a garantire che esso assuma decisioni quale emanazione RAGIONE_SOCIALEa pubblica autorità (punto 44); nel nostro ordinamento, di contro, le tariffe forensi, seppure approntate a cura del RAGIONE_SOCIALE, sono sottoposte al vaglio ed al controllo RAGIONE_SOCIALE‘autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di una trasposizione in decreti ministeriali (v. D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm.), con la formulazione di un preventivo parere da parte del RAGIONE_SOCIALE di Stato (CGUE sentenza COGNOME , C-202/04, cit., punti 49-52, 61; Cass. sentenza n. 10438 del 2023, cit.; sentenza n. 24993 del 2023, cit.).
1.2.3. In sintesi, la potenziale restrizione RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione dei servizi determinata dall’inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di un accordo tra le parti risulta giustificata -nel nostro ordinamento da motivi imperativi di interesse pubblico e, in particolare, dalla necessità di garantire la tutela, da un lato, dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giudiziali forniti da professionisti operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEa giustizia e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALEa buona amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia (v. CGUE sentenza COGNOME , C-202/04, cit., punto 64).
La necessità e proporzionalità di tale misura la rende legittima avuto riguardo al contesto economico, giuridico e professionale italiano.
1.2.4. In secondo luogo, la conferma RAGIONE_SOCIALE‘orientamento che esclude la possibilità di deroga ai minimi tariffari è confermata dall’ulteriore argomento per il quale l’assimilazione tra i minimi tariffari ed equo compenso (come si evince dall’interpretazione sistematica d ell’art. 13bis , RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 31 dicembre 2012, n. 247, come inserito dall’art. 19quaterdecies , comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) consente di presidiare non solo l’interesse (privato) del professionista ad un compenso adeguato all’importanza RAGIONE_SOCIALE‘opera e al decoro RAGIONE_SOCIALEa professione (art. 2230, comma 2, cod. civ.) , ma anche l’interesse generale di tutela RAGIONE_SOCIALEa sua indipendenza e RAGIONE_SOCIALE‘autonomia, atto a garantire la qualità e il livello RAGIONE_SOCIALEa prestazione offerta, nonché la buona e corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.).
1.2.5. Infine, resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni, ovvero per il caso di liquidazione giudiziale in danno RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
1.2.6. Del resto, neanche le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, hanno in alcun modo inciso sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole «di regola» in tutti i commi in cui esse ricorrevano, al fine di ridurre il
margine di discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, per rendere più omogenea l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all’interno RAGIONE_SOCIALEa categoria dei professionisti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023).
1.3. Con riferimento, poi, alla richiesta liquidazione del compenso per la fase istruttoria, si osserva che il parametro tabellare di cui al d.m. n. 55 del 2014 è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancato svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna RAGIONE_SOCIALE attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione giudiziale dei compensi, RAGIONE_SOCIALE‘importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase RAGIONE_SOCIALEa trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle RAGIONE_SOCIALEa corrispondente voce, RAGIONE_SOCIALEa congiunzione disgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»: «e/o»: v. Cass. Sez. 2, n.3242 del 05.02.2024; Cass. n. 28627/2023).
Deve, pertanto, riconoscersi anche nel caso di specie il compenso per la fase istruttoria espletatasi nella trattazione documentale RAGIONE_SOCIALEa causa.
2. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, e le spese liquidate per tutti i gradi di giudizio come da dispositivo, sulla base dei seguenti criteri: per il giudizio di primo grado, applicando nei minimi e per tutte le fasi, lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 RAGIONE_SOCIALE tariffe forensi; per il grado d’appello innanzi al
Tribunale di Roma, applicando nei minimi e per tutte le fasi, lo scaglione fino a €. 1.10 0,00, e con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘avvocato difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di lite: per il primo grado di giudizio, in € 671,00, oltre spese generali; per il giudizio innanzi al Tribunale, in € 3 54,00, oltre spese generali; per il presente giudizio di legittimità, in € 500,00 per compensi, oltre a € 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;
con distrazione di tutte le spese in favore del difensore antistatario, avvocato NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, il 22 maggio 2025.
La Relatrice
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME