Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6206 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 6206  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22092-2019 proposto da:
COGNOME  NOME,  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliati  in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  NOME  COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Minimale contributivo
R.G.N.22092/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2025 CC
nonché contro
ISPETTORATO  TERRITORIALE  DEL  LAVORO  DI  BERGAMO  (già DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO);
– intimato – avverso la sentenza  n.  261/2019  della  CORTE  D’APPELLO  di
BRESCIA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 18/2019; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del
14/02/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.261/19, l a Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di appaltatrice, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di committente coobbligata ex art.29 d.lgs. n.276/00, avverso un verbale unico di accertamento ispettivo in cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta anche dei rilievi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, contestava l’omissione contri butiva dovuta in relazione al minimale contributivo, da calcolarsi applicando un RAGIONE_SOCIALE per il settore trasporto diverso da quello ritenuto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siccome non siglato dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sindacali maggiormente rappresentative.
Come già il giudice di primo grado, la Corte confermava che le RAGIONE_SOCIALE comparativamente più rappresentative  a  livello  nazionali  erano  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, firmatarie del RAGIONE_SOCIALE invocato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e non RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, firmatarie del RAGIONE_SOCIALE invocato dalla ricorrente. Aggiungeva poi il collegio d’appello che era infondata la contestazione  di  nullità  per  omessa  motivazione  del
verbale d’accertamento, poiché il giudizio verteva sull’esistenza del diritto e non sull’atto amministrativo, mentre  non  erano  mai  stati  contestati  i  conteggi  dei contributi omessi.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  è rimasto  intimato,  mentre  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  proprio  e  quale procuratore  speciale  della  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha conferito procura al difensore senza svolgere attività difensiva.
All ‘odierna  adunanza  camerale il  collegio  riservava  il termine di 60  giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.389/89, per avere la Corte con valutazione astratta ritenuto dovuta la contribuzione derivante dall’applicazione del RAGIONE_SOCIALE autotrasporto firmato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza accertare che la contribuzione versata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse effettivamente inferiore. Il motivo deduce che i dati e i criteri di calcolo fatti propri dagli ispettori non sono comprensibili e che erano sempre stati contestati nei precedenti gradi di merito.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.389/89, poiché la Corte
avrebbe  errato  nel  non  riconoscere  al  RAGIONE_SOCIALE  applicato dalla  ricorrente  il  requisito  di  contratto  firmato  dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello  nazionale.  Contesta  che  vi  debba  essere  una comparazione tra organizzazioni sindacali, e afferma che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  avevano  tutti  i  requisiti  per  essere considerate organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.13 d.lgs. n.124/04, poiché la Corte non avrebbe pronunciato sui rilievi  di  nullità  del  verbale  d’accertamento  svolti  dai ricorrenti: esso era stato sempre contestato non esponendo criteri di calcolo chiari e motivati.
Il  primo  e  terzo  motivo  possono  essere  esaminati congiuntamente  data  la  loro  stretta  connessione.  Essi sono inammissibili.
La Corte, lungi dall’aver res o una pronuncia senza motivazione, ha invece chiarito che l’eccezione di nullità del verbale d’accertamento per mancanza di motivazione era infondata, poiché il presente giudizio non verte sulla legittimità dell’atto amministrativo, bensì sull’accertamento del diritto di credito al pagamento della contribuzione dovuta. In effetti, l’opposizione a verbale ispettivo introduce un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria per contributi previdenziali allegata nel verbale, e questo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui se ne possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente
valutabile dal giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c. (Cass.14965/12).
La  Corte  ha  poi  aggiunto  che  i  conteggi  dei  contributi omessi non erano stati mai contestati in giudizio. I due motivi  invece  affermano  il  contratto:  si  trattava  di conteggi  apodittici,  privi  di  indicazione  dei  dati  e  dei criteri adottati per il calcolo.
Sul punto i motivi si mostrano inammissibili per mancanza di autosufficienza: non indicano quando e in quali  atti  dei  gradi  di  merito  sarebbe  stata  svolta  la contestazione, né riportano in modo specifico il contenuto degli atti difensivi dei  gradi  di  merito  in  cui sarebbe stata svolta la contestazione invece negata dalla sentenza.
Il primo motivo è poi altrettanto generico, e quindi inammissibile, laddove afferma che la Corte avrebbe applicato in modo astratto il RAGIONE_SOCIALE siglato dalle RAGIONE_SOCIALE sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza considerare se i contributi versati dalla RAGIONE_SOCIALE fossero superiori a quelli invocati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Il motivo infatti non specifica: né quale sia stato l’importo dei contributi versati dalla RAGIONE_SOCIALE, né quale sia l’importo dei contributi dovuti secondo la regola del minimale contributivo applicando il RAGIONE_SOCIALE invocato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La sentenza, rigettando l’opposizione, ha preso atto dei maggiori contributi chiesti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel verbale d’accertamento rispetto a quelli realmente versati dalla RAGIONE_SOCIALE, e in ciò non ha compiuto alcuna astrazione, avendo anzi specificato che i conteggi a credito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non erano mai stato contestati in giudizio.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Si verte in tema di doppia pronuncia conforme, poiché sia  la  sentenza  di  primo  grado,  sia  quella  d’appello , hanno accertato  in  fatto  che  il  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  autotrasportatori firmato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello  nazionale.  In  particolare,  l’accertamento  è  stato condotto  alla  luce  dei  criteri  menzionati  a  p.5  della sentenza, come già in primo grado.
Ai sensi dell’art.348 -ter c.p.c. in tema di doppia sentenza conforme, tale accertamento di fatto non può più essere rimesso in discussione, come invece tende a fare -in modo inammissibile -il motivo, assumendo che maggiormente rappresentative a livello nazionale nella categoria dell’autotrasporto erano RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Quanto poi al rilievo secondo cui, entro la stessa categoria, non si dovrebbe stilare una sorta di classifica tra le varie organizzazioni sindacali, basta replicare che ai fini del minimale contributivo occorre sempre individuare un solo contratto applicabile, ovvero il c.d. contratto leader (sul quale v. cass.17993/21, cass.22907/24). L ‘individuazione del contratto leader avviene ai sensi dell’art.2, co.25 l. n.549/95, ossia considerando, ove vi siano più contratti siglati da organizzazioni sindacali nazionali entro la stessa categoria, il solo RAGIONE_SOCIALE stipulato dall’organizzazione comparativamente più rappresentativa nella categoria. È la stessa lettera della legge a istituire una valutazione ‘comparativa’ delle organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella, tra le più firmatarie di RAGIONE_SOCIALE di
categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
Conclusivamente, il ricorso è da dichiararsi inammissibile, senza pronuncia sulle spese, poiché l’RAGIONE_SOCIALE  è  rimasto  intimato  mentre  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  non  ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  dello  stesso  art.  13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 14.2.25