Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6206 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22092-2019 proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Minimale contributivo
R.G.N.22092/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2025 CC
nonché contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BERGAMO (già DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO);
– intimato – avverso la sentenza n. 261/2019 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 18/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.261/19, l a Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di appaltatrice, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di committente coobbligata ex art.29 d.lgs. n.276/00, avverso un verbale unico di accertamento ispettivo in cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta anche dei rilievi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, contestava l’omissione contri butiva dovuta in relazione al minimale contributivo, da calcolarsi applicando un RAGIONE_SOCIALE per il settore trasporto diverso da quello ritenuto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siccome non siglato dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sindacali maggiormente rappresentative.
Come già il giudice di primo grado, la Corte confermava che le RAGIONE_SOCIALE comparativamente più rappresentative a livello nazionali erano RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, firmatarie del RAGIONE_SOCIALE invocato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e non RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, firmatarie del RAGIONE_SOCIALE invocato dalla ricorrente. Aggiungeva poi il collegio d’appello che era infondata la contestazione di nullità per omessa motivazione del
verbale d’accertamento, poiché il giudizio verteva sull’esistenza del diritto e non sull’atto amministrativo, mentre non erano mai stati contestati i conteggi dei contributi omessi.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha conferito procura al difensore senza svolgere attività difensiva.
All ‘odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.389/89, per avere la Corte con valutazione astratta ritenuto dovuta la contribuzione derivante dall’applicazione del RAGIONE_SOCIALE autotrasporto firmato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza accertare che la contribuzione versata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse effettivamente inferiore. Il motivo deduce che i dati e i criteri di calcolo fatti propri dagli ispettori non sono comprensibili e che erano sempre stati contestati nei precedenti gradi di merito.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.389/89, poiché la Corte
avrebbe errato nel non riconoscere al RAGIONE_SOCIALE applicato dalla ricorrente il requisito di contratto firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Contesta che vi debba essere una comparazione tra organizzazioni sindacali, e afferma che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avevano tutti i requisiti per essere considerate organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.13 d.lgs. n.124/04, poiché la Corte non avrebbe pronunciato sui rilievi di nullità del verbale d’accertamento svolti dai ricorrenti: esso era stato sempre contestato non esponendo criteri di calcolo chiari e motivati.
Il primo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione. Essi sono inammissibili.
La Corte, lungi dall’aver res o una pronuncia senza motivazione, ha invece chiarito che l’eccezione di nullità del verbale d’accertamento per mancanza di motivazione era infondata, poiché il presente giudizio non verte sulla legittimità dell’atto amministrativo, bensì sull’accertamento del diritto di credito al pagamento della contribuzione dovuta. In effetti, l’opposizione a verbale ispettivo introduce un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria per contributi previdenziali allegata nel verbale, e questo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui se ne possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente
valutabile dal giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c. (Cass.14965/12).
La Corte ha poi aggiunto che i conteggi dei contributi omessi non erano stati mai contestati in giudizio. I due motivi invece affermano il contratto: si trattava di conteggi apodittici, privi di indicazione dei dati e dei criteri adottati per il calcolo.
Sul punto i motivi si mostrano inammissibili per mancanza di autosufficienza: non indicano quando e in quali atti dei gradi di merito sarebbe stata svolta la contestazione, né riportano in modo specifico il contenuto degli atti difensivi dei gradi di merito in cui sarebbe stata svolta la contestazione invece negata dalla sentenza.
Il primo motivo è poi altrettanto generico, e quindi inammissibile, laddove afferma che la Corte avrebbe applicato in modo astratto il RAGIONE_SOCIALE siglato dalle RAGIONE_SOCIALE sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza considerare se i contributi versati dalla RAGIONE_SOCIALE fossero superiori a quelli invocati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Il motivo infatti non specifica: né quale sia stato l’importo dei contributi versati dalla RAGIONE_SOCIALE, né quale sia l’importo dei contributi dovuti secondo la regola del minimale contributivo applicando il RAGIONE_SOCIALE invocato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La sentenza, rigettando l’opposizione, ha preso atto dei maggiori contributi chiesti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel verbale d’accertamento rispetto a quelli realmente versati dalla RAGIONE_SOCIALE, e in ciò non ha compiuto alcuna astrazione, avendo anzi specificato che i conteggi a credito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non erano mai stato contestati in giudizio.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Si verte in tema di doppia pronuncia conforme, poiché sia la sentenza di primo grado, sia quella d’appello , hanno accertato in fatto che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE autotrasportatori firmato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In particolare, l’accertamento è stato condotto alla luce dei criteri menzionati a p.5 della sentenza, come già in primo grado.
Ai sensi dell’art.348 -ter c.p.c. in tema di doppia sentenza conforme, tale accertamento di fatto non può più essere rimesso in discussione, come invece tende a fare -in modo inammissibile -il motivo, assumendo che maggiormente rappresentative a livello nazionale nella categoria dell’autotrasporto erano RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Quanto poi al rilievo secondo cui, entro la stessa categoria, non si dovrebbe stilare una sorta di classifica tra le varie organizzazioni sindacali, basta replicare che ai fini del minimale contributivo occorre sempre individuare un solo contratto applicabile, ovvero il c.d. contratto leader (sul quale v. cass.17993/21, cass.22907/24). L ‘individuazione del contratto leader avviene ai sensi dell’art.2, co.25 l. n.549/95, ossia considerando, ove vi siano più contratti siglati da organizzazioni sindacali nazionali entro la stessa categoria, il solo RAGIONE_SOCIALE stipulato dall’organizzazione comparativamente più rappresentativa nella categoria. È la stessa lettera della legge a istituire una valutazione ‘comparativa’ delle organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella, tra le più firmatarie di RAGIONE_SOCIALE di
categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
Conclusivamente, il ricorso è da dichiararsi inammissibile, senza pronuncia sulle spese, poiché l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 14.2.25