Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13842 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13842 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1765 -2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, nella qualità di titolare della ditta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Minimale contributivo
R.G.N. 1765/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/06/2018 R.G.N. 235/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.22/18, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso un avviso di accertamento e successivo avviso di addebito emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e aventi ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti, tra l’altro, per violazione del minimale contributivo.
La Corte, dopo aver dato atto che la ditta opponente aveva per oggetto sociale la gestione di una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non, negava l’applicabilità del contratto collettivo provinciale FISA, in quanto recante condizioni retributive più sfavorevoli rispetto al contratto nazionale. In ambito nazionale due erano i contratti collettivi applicabili alla RAGIONE_SOCIALE, e conclusi dalle stesse associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, mentre diverse erano le associazioni firmatarie per la parte RAGIONE_SOCIALE: un contratto, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stato firmato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e delle istituzioni operanti nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo; l’altro contratto, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, era stato firmato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La Corte riteneva applicabile quest’ultimo contratto in quanto l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era quella che più specificamente rappresentava le
imprese di assistenza residenziale per gli anziani autosufficienti e non.
Avverso la sentenza, NOME ricorre per tre motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1 d.l. n.338/89 e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per avere la Corte applicato il criterio della maggiore specificità soggettiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anziché il criterio della maggiore rappresentatività.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità e di buon andamento della p.a. ex art.97, co.2 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, pur applicando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto ridurre la pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità e di buon andamento della p.a. ex art.97, co.2 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, pur applicando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto escludere la fattispecie dell’evasione contributiva e ridurre così l’importo delle sanzioni civili.
Il primo motivo è fondato.
La Corte d’appello dà atto che l’attività svolta dalla ricorrente, di gestione di una struttura residenziale assistenza per anziani autosufficienti e non, rientra in due diversi RAGIONE_SOCIALE, ovvero quello RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quello RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Va dunque applicato l’art.2, co.25 l. n.549/95 relativo al caso di più RAGIONE_SOCIALE applicabili alla RAGIONE_SOCIALE professionale del datore. In base a tale norma, ‘ L’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
‘
Il criterio posto dal legislatore è quello della maggior rappresentatività dell’organizzazione sindacale dei lavoratori o dei datori.
Nel caso di specie, i due contratti furono firmati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori. La maggior rappresentatività andava allora accertata in relazione alle organizzazioni sindacali della parte RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello non ha, tuttavia, compiuto tale accertamento, in quanto non ha considerato quale fosse il numero delle imprese di RAGIONE_SOCIALE rappresentate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE firmataria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, per converso, il numero delle imprese di RAGIONE_SOCIALE rappresentate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE firmataria del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha invece utilizzato un criterio diverso da quello della maggior rappresentatività, ovvero quello della specificità soggettiva, reputando che
l’RAGIONE_SOCIALE firmataria del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse quella che più specificamente rappresentasse le imprese di assistenza residenziale per gli anziani autosufficienti e non, anziché le imprese operanti più in generale nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario.
Così facendo, la Corte non ha dato applicazione del criterio normativo posto dall’art.2, co.25 l.n.549/95, e la sentenza dev’essere cassata.
Il secondo e terzo motivo restano assorbiti.
Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame, alla luce di quanto sin qui detto, accertamento in ordine all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentativa e, infine, per la regolazione delle spese di lite del giudizio di cassazione.
P.Q.M.