Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28755 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7728/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -controricorrente-
nonchè
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1015/2021 pubblicata il 30/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La controversia, per la materia ancora viva in cassazione, ha per oggetto l’accertamento negativo della pretesa contributiva fatta valere dagli enti previdenziali sulla base del c.d. minimale contributivo derivante dall’applicazione del CCNL siglato tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in luogo del CCNL RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE/Fisals applicato dalla RAGIONE_SOCIALE, oltre che della sussistenza dei presupposti per la riduzione delle sanzioni civili ex art.116 comma 15 legge n.388/2000.
Il Tribunale di Modena rigettava le domande proposte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della sentenza ricorre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria ai quali resistono RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 comma 1 del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni nella legge n.389/1989, dell’art.2 comma 25 della legge n.549/1995 e dell’art.3 comma 4 del d.lgs. n.423/2001, oltre che omesso esame di un fatto decisivo.
La ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere che il CCNL applicato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ossia quello siglato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non fosse uno dei contratti di categoria stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e dunque ha errato nel ritenere che tale CCNL non potesse costituire il parametro per la determinazione del c.d. minimale contributivo. 3. Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ.. In fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, si è già ritenuto che «in settori nei quali le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi è quella di individuare, tra numerosi trattamenti e voci retributive, lo strumento normativo «trainante» (definito, per ciò stesso «leader») ovvero quello che, meglio degli altri, appare in grado di rappresentare le caratteristiche dell’impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica; nello specifico, le censure, nel loro complesso, investono l’individuazione del cd. contratto leader. Esse, argomentate attraverso una critica generica dell’i ter motivazionale, presentano un assorbente profilo di
inammissibilità, dovuto alla carenza di adeguata trascrizione delle fonti collettive e dei documenti ministeriali. Come sviluppate, le critiche si pongono in contrasto con l’onere di completezza richiesto ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ. Detto onere, r iferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’articolo 366, nr. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della cedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se i motivi non trascrivono adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo tale da soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione (in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione» (Cass. 09/06/2023 n. 16249).
4. Nel caso in esame la RAGIONE_SOCIALE ricorrente si è limitata a considerazioni generali e astratte sulla normativa applicabile, senza però calarle nella specifica vicenda processuale esaminata dalla corte territoriale. Nel motivo di ricorso vengono svolte una serie di allegazioni circa la qualificazione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai fini dell’art.2 comma 25 della legge n. 549/1995. Tali allegazioni appaiono però del tutto generiche, siccome la parte ricorrente non ha trascritto nemmeno in parte i documenti, gli atti e provvedimenti normativi dai quali potrebbe desumersi, per la specifica categoria in esame, lo status di organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa. Ed ancora, trattandosi di valutazione comparativa, la parte ricorrente non ha censurato in modo specifico la ratio decidendi della corte territoriale, laddove ha ritenuto comparativamente più rappresentativo il CCNL concluso da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE «sulla base delle allegazioni e delle produzioni degli istituti appellati, già in maniera
condivisibile esaminati dal giudice di prime cure, e nella non contestazione dell’appellante».
Quanto all’asserito omesso esame di un fatto decisivo, il motivo si sostanzia nella mera indicazione della censura in rubrica e pertanto difetta in modo radicale della sufficiente specificità prevista dall’art.366 cod. proc. civ.
Il primo motivo è dunque inammissibile per la pluralità di ragioni concorrenti sopra evidenziate.
Con il secondo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.116 comma 15 della legge n. 388/2000.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere non applicabile il regime degli interessi legali in considerazione del mancato versamento dei contributi oggetto del verbale di accertamento.
Il motivo è inammissibile. Pacifica la insussistenza della ipotesi di cui alla lettera b) della disposizione in esame (crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale), quanto alla ipotesi di cui alla lettera a) la parte ricorrente non ha allegato quale sarebbe il contrasto interpretativo o applicativo tale da determinare una oggettiva incertezza sulla portata della obbligazione contributiva.
Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME