Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8978 Anno 2023
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ; le altre parti in epigrafe indicate sono rimaste intimate. Civile Ord. Sez. L Num. 8978 Anno 2023 Presidente: COGNOME
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della dec isione in camera di consiglio. Relatore: COGNOME NOME Data pubblicazione: 30/03/2023
Considerato che:
Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione di legge, in particolare dell’art. 29 del d.l. n. 244/95, convertito nella legge n. 341/95, in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., per l’ erronea affermazione del la Corte d’appello in ordine alla debenza della contribuzione minimale sulla retribuzione ordinaria anche durante i periodi di sospensione consensuale dei rapporti di lavoro, sebbene i lavoratori non avessero diritto ad alcuna retribuzione.
Il motivo di ricorso è infondato e la decisione della Corte territoriale è conforme ai principi espressi da questa Corte.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ‘ la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro’ (Cass. n. 15120/2019, 4676/2021) .
Inoltre, nella specie, il datore di lavoro non ha né allegato né provato la sussistenza di un’ipotesi eccettuativa – prevista in via tassativa dall’art. 29 cit . – dell’obbligazione contributiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
Numero sezionale 1377/2023 Sussistono presupposti per il versamento da parte della’ societa Numero di raccoltà generale 8978/2023 ricorrente dell’ulteriore importo già versato a titolo di unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, e accessori di legge .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.PR. n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.3.2023.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
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CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Rclazioni con il Pubblico
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