Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10502 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10502 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1761/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza n. 289/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO depositata il 04/07/2016 R.G.N.548/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, facendo applicazione di quanto disposto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, lett. e) deliberava nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘assemblea del 16.12.2008 lo stato di crisi aziendale, poi prorogato sino all’anno 2011 , convenendo, al dichiarato scopo di salvaguardare il proprio livello occupazionale, di ridurre la retribuzione dovuta ai soci in misura uguale alla retribuzione minima imponibile prevista ai fini del versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione e di non distribuire utili;
con verbale di accertamento del 30/5/2011 la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contestavano alla cooperativa un debito contributivo per il periodo dal 1°.1.2009 al 2011, nascente dalla differenza tra quanto versato, coerente con la retribuzione effettivamente corrisposta, e quanto dovuto in applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1 conv. in L. n. 389 del 1989 (cosiddetto minimale contributivo); inoltre, veniva richiesto il versamento di Euro 573,00 in ragione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo , parzialmente evaso in relazione alla non integrale denuncia RAGIONE_SOCIALEe ore di RAGIONE_SOCIALE prestato, relativo alla lavoratrice COGNOME;
la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed il suo legale rappresentante, in proprio, proponevano, mediante due distinti ricorsi poi riuniti, azione di accertamento negativo avverso il suddetto verbale;
il Tribunale di Vercelli rigettava la domanda;
la Corte d’appello di Torino, oltre a dare atto che l’impugnativa non aveva sostanzialmente lambito il giudizio di conferma RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva relativa alla lavoratrice NOME, riteneva invece, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale, che nulla deve la cooperativa per le altre posizioni, sul presupposto che, ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALEa L. n. 142 del 2001, artt. 4 e 6, nel caso in cui la società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dei soci lavoratori, la contribuzione previdenziale debba essere calibrata sui minori importi concretamente erogati, in deroga alla disciplina del minimale contributivo di cui alla L. n. 389 del 1989, art. 1;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato da memoria;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 7 marzo 2023, il Collegio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1., secondo comma, c.p.c., fissava il termine di giorni 60 per il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Considerato che:
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa L. 3 aprile 2001, n. 142, artt. 3,4 e 6 in relazione alla L. n. 389 del 1989, art. 1 e art. 12 preleggi e sostiene che l’interpretazione patrocinata dalla Corte di merito si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di RAGIONE_SOCIALE che informa il diritto
previdenziale e rileva che nessun riferimento alla contribuzione è contenuto nella L. n. 142 del 2001, art. 6 mentre il principio generale in merito alla retribuzione dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe cooperative è quello fissato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALEa suddetta legge, art. 3, comma 1;
il ricorso, in continuità con i precedenti di questa Corte di legittimità intervenuti sul punto (Cass. n. 15172 del 2019; Cass. n. 37020 del 2021; Cass. n.8106 del 2023), è fondato e va accolto;
la L. n. 142 del 2001, all’art. 3, comma 1, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del RAGIONE_SOCIALE prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALEa categoria affine;
il successivo art. 6 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge disciplina il regolamento interno RAGIONE_SOCIALEe società cooperative, individuandone le previsioni essenziali, tra le quali enumera alla lett. d) “l’attribuzione all’assemblea RAGIONE_SOCIALEa facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) (ed) il divieto per l’intero, durata del piano, di distribuzione di eventuali utili” e, alla lett. e), “l’attribuzione all’assemblea RAGIONE_SOCIALEa facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lett. d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione RAGIONE_SOCIALEa crisi, in proporzione alle disponibilità finanziarie…”;
lo stesso art. 6 aggiunge, al comma 2, che “Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonchè all’art. 3, comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all’art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”;
questa Corte si è occupata RAGIONE_SOCIALEa richiamata normativa, affermando che essa legittima l’incidenza in peius sul trattamento economico minimo di cui all’art. 3, comma 1, a patto che la deliberazione del “piano di crisi aziendale” contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare
l’effettività RAGIONE_SOCIALEo stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità RAGIONE_SOCIALEo stato di crisi e dei relativi interventi, uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame (Cass. 18-07-2018, n. 19096, Cass. 28-08-2013, n. 19832);
la disciplina previdenziale di riferimento del socio di cooperativa, a mente RAGIONE_SOCIALEa L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4, comma 1 è quella prevista per le diverse tipologie di rapporti di RAGIONE_SOCIALE adottabili dal regolamento RAGIONE_SOCIALEe società cooperative, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6;
la stessa legge, all’art. 4, comma 3 ha delegato il governo ad emanare uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina previdenziale dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi, rispettando il principio direttivo RAGIONE_SOCIALEa graduale equiparazione (in un periodo non superiore a cinque anni) RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale e assistenziale a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
è intervenuto quindi il D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, che all’art. 3 ha previsto l’aumento graduale RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo per gli anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, mediante l’applicazione di coefficienti progressivamente crescenti alla differenza tra la precedente parametrazione rapportata al c.d. minimo dei minimi (D.L. n. 463 del 1983, art. 7, comma 1, conv. in L. n. 638 del 1983 e succ. mod.) ed il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e ciò sino al 1° gennaio 2007;
da tale data, il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato RAGIONE_SOCIALE sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base RAGIONE_SOCIALE, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di RAGIONE_SOCIALE paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di RAGIONE_SOCIALE al sistema RAGIONE_SOCIALEa previdenza sociale ( Cass. n. 17531 del 2016; Cass. n. 8446 del 2020);
anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 142 del 2001, art. 6 la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati;
la delibera assembleare che prevede la riduzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione come apporto del socio alla riduzione RAGIONE_SOCIALEa crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle “leggi, regolamenti, contratti collettivi” che a mente del D.L. n. 338, art. 1 individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, né l’art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi;
discende, del resto, dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di RAGIONE_SOCIALE e dall’indisponibilità dei diritti previdenziali che le eventuali forme di apporto straordinarie previste a carico del socio lavoratore nel corso RAGIONE_SOCIALEa crisi RAGIONE_SOCIALEa cooperativa, seppure incidenti sul trattamento economico minimo previsto dalla legge, non incidano sull’integrale tutela RAGIONE_SOCIALEa sua posizione previdenziale;
la soluzione è inoltre coerente con la delega conferita al Governo con la L. n. 142 del 2001, art. 4, comma 3 che, pur nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALEe peculiarità del sistema cooperativo e RAGIONE_SOCIALEe sue caratteristiche di mutualità, ha dettato l’inequivocabile criterio direttivo RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese;
il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione attenendosi al principio sopra individuato;
al giudice designato competerà anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 marzo 2023.