Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16115 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 16115 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11241/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 2273/2017 depositata il 06/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di accertamento negativo del credito contributivo sulla base di un verbale ispettivo;
in estrema sintesi, la Corte di appello ha osservato come la contribuzione andasse calcolata sulla base della retribuzione corrispondente a quella dovuta in applicazione del CCNL di categoria;
nella fattispecie, avuto riguardo alle emergenze dei libri sociali in punto di inquadramento dei lavoratori e di durata dei relativi rapporti, parte datoriale risultav a inadempiente all’obbligo contributivo; nessun rilievo, in base alla regola del minimale contributivo, poteva avere l’assunto datoriale di corrispondenza della contribuzione alla retribuzione concretamente versata, in ragione delle assenze volontarie dal lavoro da parte di alcuni dipendenti;
ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con due motivi; ha resistito l’ Inps con controricorso;
all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 3 80 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.).
CONSIDERATO CHE:
6. con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del DL nr. 338 del 1989, conv. con legge nr. 389 del 1989, per l’errata individuazione del minimo retributivo su cui calcolare i contributi;
con il secondo motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del DL nr. 338 del 1989, conv. con legge nr. 389 del 1989, per
avere la Corte territoriale ritenuto che le assenze concordate tra lavoratore e datore di lavoro non esonerasser o quest’ultimo dal pagamento della contribuzione;
i motivi, per stretta connessione, vanno congiuntamente esaminati;
la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte, come consolidatisi in base alla giurisprudenza prevalente, che sulla scia di Cass., sez.un., nr. 11199 del 2002, ha ribadito come l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 (conv. con L. n. 389 del 1989), non possa essere inferiore all’importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, in virtù del quale l’obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e – com’è stato chiarito da Cass. nr. 15120 del 2019 – la sua operatività concerne non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e
assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte Cost. nr. 342 del 1992);
ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l’obbligazione contributiva in funzione dell’orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l’obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell’ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. nr. 4676 del 2021 e Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. nr. 13650 del 2019 che ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018);
10. corollario di quanto precede è l’ulteriore affermazione della Corte secondo cui anche «la forza maggiore non imputabile al datore di lavoro, pur potendo liberare il lavoratore dall’obbligo della prestazione ed il datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione, non acquista rilevanza ai fini della determinazione dell’obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una clausola del contratto collettivo di settore che attribuisca alla “forza maggiore” la qualità di causa di sospensione del rapporto di lavoro» (Cass. nr. 4676 del 2021 cit.);
11. il ricorso va, dunque, rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale dell’8 marzo 2023