Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22600-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
Oggetto
Minimale contributivo
R.G.N.22600/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.25/02/2025
CC
COGNOME, NOME, NOME, NOME ADA COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1572/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/01/2019 R.G.N. 1551/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello principale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Liquidazione, e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, confermando la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito emesso per omesso versamento di contributi pari ad Euro 1.090.352,00 dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, afferente al periodo settembre 2007 e da marzo 2008 a giugno 2013, avendone riconosciuto l’obbligo nei limiti RAGIONE_SOCIALEa eccepita prescrizione.
Nel verbale di accertamento l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla RAGIONE_SOCIALE l’illegittima riduzione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo dovuta alla errata applicazione dei RAGIONE_SOCIALE adottati in azienda, perché, per i soci assunti fino al 31/12/2010, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva applicato il RAGIONE_SOCIALE Trasporti senza gli aumenti previsti dall’1/1/2008, e per i soci assunti dall’1/1/ 2011 era stato applicato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in contrasto con quanto previsto dall’art. 1 L. n. 389/1989 che impone di tener conto del contratto concluso dalle RAGIONE_SOCIALE sindacali maggiormente rappresentative; aveva anche contestato l’illegittima riduzione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo derivante dall’unilaterale riduzione RAGIONE_SOCIALE‘orario di
lavoro al di sotto RAGIONE_SOCIALEa soglia contrattuale per assenze, ed il mancato assoggettamento a contribuzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di trasferta per l’anno 2010. La RAGIONE_SOCIALE, oltre all’eccezione di prescrizione, si opponeva ai contributi richiesti perché non era individ uata la posizione dei singoli lavoratori, ed all’applicazione degli aumenti retributivi previsti dal RAGIONE_SOCIALE Trasporti per i quali gli accordi del dicembre 2006 prevedevano il dilazionamento; inoltre, invocava l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la legittim a riduzione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro per assenza di lavoratori, e la genuinità del trattamento di trasferta applicato o in subordine del trattamento di cui all’art. 51 co .6 TUIR.
Il Tribunale aveva ritenuto l’infondatezza di tutti i motivi, salva la prescrizione quinquennale, per la mancanza di prova del raggiungimento di un’intesa con i sindacati volta alla temporanea sospensione RAGIONE_SOCIALEa gradualità degli aumenti retributivi al fine di mantenere i livelli occupazionali, per il soddisfatto onere dimostrativo a cura di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE circa l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa maggiore rappresentatività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE sindacali che avevano sottoscritto il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE firmato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e la scarsa rappresentatività di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e per la mancanza di presupposti del temporaneo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione in luogo diverso da quello abituale sì da poter considerare l’indennità di trasferta come retribuzione.
La Corte territoriale ha respinto i motivi di appello principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sostenendo: 1) che eventuali accordi migliorativi non possono derogare al trattamento minimo di cui alla contrattazione collettiva nazionale in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n.389/1989, e 2) che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva adeguatamente assolto al proprio onere probatorio nell’individuazione del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE concluso con le RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentative ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, sostenendo quindi l’illegittima applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i soci assunti dopo il 1/1/2011; 3) riguardo alla temporanea sospensione del rapporto di lavoro ha ritenuto infondata la doglianza di non applicazione del minimale contributivo nelle ipotesi in cui non sia dovuta alcuna prestazione lavorativa né alcuna retribuzione, perché in sede di accertamento erano emersi periodi di assenza non retribuita, non attribuiti a cause legali o contrattuali, né era stata documentata alcuna delibera di crisi aziendale, sicché si trattava di una sostanziale riduzione unilaterale RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro e non già di un accordo tra datore e lavoratore; 4 ) quanto alla genuinità RAGIONE_SOCIALEa voce ‘indennità di trasferta Italia’, la Corte ha evidenziato la mancanza del carattere RAGIONE_SOCIALEa provvisorietà RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione dei soci lavoratori ad altro luogo rispetto alla sede fissa di lavoro, come risulterebbe già dall’at to di assunzione nel quale si fa riferimento ad attività da svolgere in luoghi sempre, sicché non era valutabile la temporaneità RAGIONE_SOCIALEo spostamento del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, e mancava, comunque, la prova a cura RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dalla norma di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 comma 6 TUIR fornita dall’art. 7 quinquies comma 1 del D.L. n.193/2016.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deducendo cinque motivi, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Nell’Adunanza camerale del 25 febbraio 2025 il ricorso è stato trattato e deciso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 co. 1 del D.L. n.338/1989 convertito in L. 389/1989, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art 2 co. 25 RAGIONE_SOCIALEa L. 549/1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 co. 4 del D.lgs. n. 423/2001, in riferimento alle ragioni del rigetto del primo motivo di appello; sostiene il ricorrente che il cit. art. 1 comma 1 non faccia alcun esplicito riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, e non risulta che il contratto di diverso livello, eventualmente applicabile, non possa concorrere a determinare l’imponibile contributivo; invece, l’accordo aziendale RAGIONE_SOCIALE’11/12/2006 prevedeva una diversa gradualità temporale per l’applicazione degli aumenti retributivi previsti a livello nazionale, una momentanea sospensione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione degli aumenti contrattuali di cui al RAGIONE_SOCIALE soltanto a seguito di accordo sindacale; aggiunge che il divieto di deroga in pejus ex art. 2077 c.c. si riferirebbe esclusivamente al rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale.
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce le stesse violazioni di cui al punto 1, in riferimento però al secondo motivo di appello, ossia alla prova RAGIONE_SOCIALEa maggiore rappresentatività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE stipulanti. Ritiene il ricorrente che per evitare contratti collettivi c.d. pirata si debbano selezionare contratti collettivi stipulati da sindacati comparativamente rappresentativi RAGIONE_SOCIALEa categoria, ma in sentenza non sarebbero spiegate le ragioni per le quali non sia rappresentativo il contratto collettivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALEe stesse disposizioni di legge di cui innanzi con riferimento al terzo motivo di appello respinto, per avere la Corte territoriale ritenuto non dimostrata la natura consensuale RAGIONE_SOCIALEe sospensioni
RAGIONE_SOCIALEe prestazioni lavorative laddove la RAGIONE_SOCIALE le aveva concordate con i lavoratori. Sotto il profilo probatorio, non si tratterebbe di un’ipotesi di eccezione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, bensì di totale assenza RAGIONE_SOCIALEo stesso, per cui l’onere grava non sulla RAGIONE_SOCIALE ma sull’istituto che intende beneficare RAGIONE_SOCIALEa contribuzione; non vi sarebbe alcuna eccezione poiché l’obbligo contributivo non sorge ab initio, e quindi non spetta alla RAGIONE_SOCIALE dimostrare la consensualità RAGIONE_SOCIALE‘assenza ma all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’es istenza dei presupposti per pretendere la contribuzione, tenuto altresì conto che non era stato dimostrato che i soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE abbiano messo a disposizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE le proprie capacità professionali in relazione alle prestazioni di sponibili. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del Regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era invece prevista la possibilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione quando la RAGIONE_SOCIALE non disponga transitoriamente di opportunità di lavoro da assegnare al socio.
4. Con il quarto motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 co.5 del D.P.R. 917/1986, con riferimento al quarto motivo di appello respinto in sentenza sulla ritenuta totale contribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme erogate a titolo di indennità di trasferta. Rileva la RAGIONE_SOCIALE ricorrente che nella circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALEe Finanze n 326 E/1997 veniva prevista l’indennità di trasferta quando il lavoratore sia chiamato a svolgere la sua attività al di fuori RAGIONE_SOCIALEa sede di lavoro e che è rimessa alla libera decisione RAGIONE_SOCIALEe parti l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa sede di lavoro; inoltre, nei contratti di lavoro si legge ‘la RAGIONE_SOCIALE si riserva di affidare compiti e mansioni fuori sede’, il che signific herebbe che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte d’appello, la sede di lavoro
pattuita coincide con quella RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e che lo svolgimento fuori sede sia stato oggetto di possibili trasferte.
Nel quinto motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 comma 6 TUIR e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 quinquies del D.L. 193/2016: la RAGIONE_SOCIALE ricorrente invoca l’applicazione quantomeno RAGIONE_SOCIALEa regola del ‘trasfertismo’ le cui indennità concorrono a formare il reddito in misura del 50% del loro ammontare. Si tratterebbe di luoghi di lavoro sempre variabili e ricorrerebbero, in parte qua, le condizioni per l’esonero, in presenza di una continua mobilità del dipendente, come da contratto, e di una remunerazione fissa forfettaria.
6.Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce che la RAGIONE_SOCIALE era in RAGIONE_SOCIALE ed era cessata come persona giuridica in data 6/8/2018, ossia in epoca precedente alla data di rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura speciale datata 18/7/2019, da parte del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa s RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per l’assistenza difensiva nel giudizio di cassazione. Nel merito poi sostiene l’infondatezza o l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.
Preliminarmente non è meritevole di accoglimento l’eccezione di carenza del potere del liquidatore e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cessata un anno prima a conferire procura speciale al difensore per costituirsi nel giudizio di cassazione. Come affermato da questa Corte, con sent. n. 36892/2022, in tema di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese, il differimento quinquennale degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore ‘ conservi tutti i poteri di rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘efficacia e validità degli atti del contenzioso ‘ . La procura speciale è stata, quindi, validamente conferita.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
In ordine al primo motivo, si osserva che il Contratto Collettivo che abbia le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 co 1 RAGIONE_SOCIALEa L. 389/1989 è finalizzato ad individuare il minimale contributivo, non a disciplinare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore per il quale non sarebbero esclusi i contratti in deroga, salvo l’inderogabilità in peius. Sul punto la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte è univoca nell’affermare che l’individuazione del contratto leader ai fini contributivi di cui alla citata Legge attiene al principio di autonomia del rapporto contributo ris petto all’obbligazione retributiva (sul punto cfr. Cass. ord. n. 13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira anche ‘all’esigenza di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà e RAGIONE_SOCIALEa tenuta del sistema previdenziale’, giacché la finalità RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui all’art. co. 1 d.l. 338/89 integrato da art. 2 comma 25 L.549/95 non è quella di assicurare la conciliazione tra il diritto di organizzazione sindacale e la selezione RAGIONE_SOCIALEa categoria di riferimento, ma di individuare un parametro riferimento per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa misura del minimale contributivo, che non è devoluta all’autonomia datoriale ma è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto di deroga da parte dei contraenti (RAGIONE_SOCIALEo stesso avviso cfr. anche Cass. ord.
n.4209/2023). L’individuazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sindacali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta RAGIONE_SOCIALEa fonte collettiva ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALE‘obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili; in linea con quanto innanzi, e per un ulteriore approfondimento finalistico RAGIONE_SOCIALEa normativa in esame, cfr. ord. 13840/2023 ‘ il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, RAGIONE_SOCIALEa garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) ‘adeguato’ cui fa espresso riferimento l’ art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso ‘leader’), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratter istiche, anche soggettive RAGIONE_SOCIALE‘impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato RAGIONE_SOCIALEa spesa previdenziale pubblica ‘ . Nel caso in esame, poi, non trova condivisione quanto sostenuto dal ricorrente circa la possibilità di consentire, sul piano di accordo aziendale, una deroga al RAGIONE_SOCIALE (diversa gradualità temporale per l’applicazione degli aumenti retributivi posti a livel lo nazionale); questa Corte ha già affermato di recente che la contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in pejus
al livello retributivo assunto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n.389/89 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall’art. 2115, comma 3 c.c. ed è soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale (Cass.28972/24). Nel caso di specie, la norma imperativa è fisata nell’art.1 L. n.389/89 che detta il livello minimo di retribuzione da assumere a riferimento per c alcolare l’imponibile contributivo, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo minimo. Affermata l’inderogabilità in peius RAGIONE_SOCIALEa contrattazione aziendale dei livelli retributivi a fini contributivi, diviene irrilevante il fatto che l’accordo aziendale sia stato sottoscritto o meno da un’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
10. Il secondo motivo è inammissibile. Esso sottende ad una rivalutazione probatoria compiuta in sede di accertamento ispettivo confermata in sentenza, con positivo giudizio di adeguato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella individuazione RAGIONE_SOCIALEa maggiore rappresentatività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE stipulanti il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, firmato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, seguendo i criteri di riferimento di cui alla lettera circolare del Ministero del lavoro e RAGIONE_SOCIALEe Politiche Sociali del 1/6/2012 (per numero complessivo di imprese associate, numero complessivo di lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero di sedi e ambiti settoriali, numero di contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti). Per contro, i dati illustrati nel secondo motivo di ricorso circa gli indici di maggiore rappresentatività comparata in capo alla
contrattazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre ad essere espressivi ed introduttivi di un rinnovato giudizio di merito inammissibile in questa fase, mirano ad una critica dei criteri selettivi operati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia confutarne le ragioni, ma solo genericamente e teoricamente affermando la distanza RAGIONE_SOCIALEa propria prospettazione dal fenomeno dei contratti collettivi c.d. ‘pirata’ (tali intendendosi quelli stipulati da RAGIONE_SOCIALE che non difendono i diritti del lavoratori, che stipulano accordi contro i loro interessi, a vantaggio del datore di lavoro, e che quindi non sono rappresentativi nel senso richiesto dalla normativa in esame). Non risultano, inoltre, esplicitati argomenti su eventuali errori interpretativi nella individuazione dei criteri descrittivi RAGIONE_SOCIALEa maggiore rappresentatività, sulla non comparabilità nella contrattazione nazionale di settore con il contratto collettivo individuato in atti (cfr. ord. n.12166/19 ‘ il criterio RAGIONE_SOCIALEa maggiore rappresentatività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE sindacali, previsto dall’art. 2, comma 25, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l’applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria ‘), o sulla eventuale devianza da criteri oggettivi e predeterminati nella individuazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito contrattuale di riferimento (cfr. sul punto Cass. ord. n. 19759/2024 ‘ La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non
lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost . ‘) . Per contro, la Corte di merito ha invece adeguatamente motivato, in linea con i suddetti principi in risposta al secondo motivo di appello.
11. Il terzo motivo è anch’esso infondato, perché tende ad una nuova valutazione del materiale probatorio e contravviene al principio secondo cui chi invoca un esonero contributivo deve dimostrare di averne diritto, ossia che le assenze nel caso di specie fossero ingiustificate. Questa Corte ha già osservato, in altre precedenti occasioni, che, in costanza del principio di indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, sia dovuta la contribuzione nei casi di mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa e corresponsione RAGIONE_SOCIALEa relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo (sul punto, Cass. ord. n. 13650/19), e, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenza concordata (cfr. Cass. ord. n.15120/2019: ‘ La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata RAGIONE_SOCIALEa prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro ‘). Rileva, quindi, ai fini di esonerare il datore dall’obbligo contributivo, l’impossibilità di ricevere la prestazione per unilaterale ed ingiustificata scelta del
lavoratore, non condivisa con il datore né prevista per legge o per contratto collettivo; ed è invece dovuta la contribuzione in caso di mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa dipendente da forza maggiore non prevista quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore (cfr. ord. 4676/2021).
11.1 Resta ferma la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘onere a carico del datore di provare la ricorrenza di un’ipotesi eccettuativa RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo rispetto al minimale contributivo previsto dall’art. 1 co. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. 338/1989; sul punto si è espressa questa Corte con ord. n.23360/2021 (‘ In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un’impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all’orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un’ipotesi eccettuativa RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo ‘ ).
11.2 – La pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito va esente dalle spiegate censure laddove, in linea con i suesposti principi, ha anche accertato in fatto la mancanza di dati giustificativi RAGIONE_SOCIALEe assenze escludendo che si sia trattato di un accordo e confermando il rilievo contestato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che vi sia stata una sostanziale riduzione unilaterale RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro.
Il quarto ed il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, e sono anch’essi infondati. L’impugnata sentenza non nega l’an RAGIONE_SOCIALEe trasferte, ma le assoggetta a contribuzione perché erano utilizzate in modo sistematico e non provvisorio, disvelando in tal modo un carattere di stabilità, ben idoneo a configurare il correlativo trattamento economico alla stregua di una retribuzione. Il ricorso, sul punto, non censura la
sistematicità accertata in fatto, né l’obiezione svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE circa la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità giornaliera di importo variabile da un mese all’altro. Inoltre, la ricorrente non argomenta sulla possibile qualificazione sub specie di ‘trasfertismo’ di cui all’art. 51 co 6 TUIR la cui indennità, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘art 51 co. 5, concorre a formare il reddito nella misura del 50%.
12.1 – La Corte ha già precisato, sotto il primo profilo, che l’accertamento, da parte del giudice del merito, RAGIONE_SOCIALEa natura retributiva RAGIONE_SOCIALE‘indennità corrisposta ai cosiddetti “trasfertisti” in relazione alle modalità RAGIONE_SOCIALEa prestazione abitualmente fuori sede, in quanto espressione di un apprezzamento di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità in assenza di vizi giuridici e logici (Cass. sent. n. 16852/2003).
12.3 – Superata la circostanza che le trasferte siano state dettate da fatti occasionali e contingenti, su singole disposizioni datoriali, come disciplinato dall’art. 51 co.5 TUIR (operabilità non compatibile con la stessa dicitura riportata nei contratti di lavoro), va di seguito rammentato che nella nozione di “trasfertisti” rientrano i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori RAGIONE_SOCIALEa sede aziendale, sempre in luoghi diversi, senza alcuna sede lavorativa fissa e predeterminata (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 co.6 TUIR) , percependo la retribuzione indipendentemente dalla effettiva effettuazione RAGIONE_SOCIALEa trasferta, ‘ secondo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici e giuridici ‘ (cfr. sent. n. 27643/2013). E già questa argomentazione escluderebbe l ‘ ammissibilità del denunciato vizio di legittimità.
12.4 – Si aggiunga che in alcuni precedenti di legittimità è stato anche precisato che l’inserimento in ambito retributivo RAGIONE_SOCIALEa indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede sociale ‘ svolge anche una funzione retributiva ‘; tanto afferma no Cass. sent. n. 28162/2005 in relazione al suo inserimento nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di fine rapporto (e RAGIONE_SOCIALEe altre competenze indirette), e Cass. sent. n.15360/2002 in relazione alla formazione RAGIONE_SOCIALEa base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di anzianità ex artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge 29 maggio 1982, n. 297), sia pure nella misura assoggettata a contribuzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 ter del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche nella legge 1/6/1991, n.166; ed ancora con riferimento alle indennità nell’ambito d ella retribuzione globale da utilizzare come parametro per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione per una quota del 50 per cento si è espressa la precedente sent. n. 5510/2015.
12.5 Infine, non si rinviene la coesistenza dei tre requisiti previsti dall’art. 7 quinquies D.L. n.193/16 in tema di interpretazione autentica nella determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti, a tenore del quale il comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 51 del TUIR si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: ‘ a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, RAGIONE_SOCIALEa sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di
un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta ‘. La mancanza di rilievi specifici alla confutazione da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa terza circostanza, come innanzi enunciata, depone per il rigetto. Nè sono allegate le circostanze da cui sia risultata una diversa interpretazione del rapporto di lavoro, né è invocata la violazione dei criteri ermeneutici degli atti di fonte negoziale.
13. Il ricorso va, pertanto, respinto. Segue per soccombenza la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, nonché la sanzione del doppio del contributo unificato, come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate in € 10.000 ,00, oltre accessori di rito ed € 200,00 per esborsi.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta