Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20434 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20434 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18627-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– intimati –
Oggetto
Contributi, minimale contributivo operai edili
R.G.N. 18627/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 1140/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 1172/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 10.12.2018, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva intimato il pagamento di contributi omessi in danno di lavoratori edili che avevano fruito di ferie collettive e individuali in misura superiore a quanto previsto dal CCNL di settore;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 24.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 29, d.l. n. 244/1995, e 1, d.l. n. 338/1989, per avere la Corte di merito ritenuto insussistente l’addebito senza prima verificare in concreto se le ferie colle ttive di cui avevano fruito i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘odierna intimata fossero state concesse in misura pari o inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti di imprese appartenenti al settore edile;
che, al riguardo, va premesso che l’art. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), prevede, per quanto qui rileva, l’esclusione dal calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione virtuale su cui commisurare l’obbligazione contributiva RAGIONE_SOCIALEe assenze dei
lavoratori per causali individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; che il d.m. 16.12.1996, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega normativa, ha previsto tra dette causali i ‘periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate’;
che i giudici territoriali, nell’interpretare tale previsione normativa, hanno ritenuto che essa dovesse intendersi nel senso che ‘le ferie collettive concesse dal datore di lavoro che legittimano la deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ‘virtuale’ sono quelle attribuite (anche) ai lavoratori che hanno già fruito di quelle individuali e, quindi, non le hanno maturate (quelle collettive)’, per modo che ‘l’ipotesi prevista dal DM si aggiunge a quella già prevista dall’art. 29 come esclusione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ‘virtuale’, cioè la fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie individuali maturate da ciascun lavoratore’ (così la sentenza impugnata, pag. 4);
che, pertanto, nell’interpretazione fatta propria dalla Corte di merito, la fruizione di ferie collettive costituisce un ulteriore caso di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione alla regola RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ‘virtuale’, che si aggiunge a quello previsto in relazione alla fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie individuali;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel censurare la sentenza impugnata, non ha invero contestato tale interpretazione, ma ha piuttosto sostenuto che l’errore dei giudici territoriali consisterebbe nel non aver inteso che ‘la propria pretesa riguardava non la totalità RAGIONE_SOCIALEe ferie collettive concesse ai lavoratori, ma quelle di numero superiore a quello previsto dal CCNL’ (così il ricorso per cassazione, pag. 7);
che, nondimeno, l’accertamento ispettivo posto a base RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito appare piuttosto costruito su di una diversa lettura del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, d.l. n. 244/1995, e del d.m. 16.12.1996, leggendosi in esso che ‘le ferie collettive non maturate e le ferie personali non possono, in ogni caso, superare le ferie spettanti a consuntivo’, ossia ‘160 ore di ferie annuali, pari a gg. 20’ (v. sul punto il verbale di accertamento, siccome trascritto a pag. 5 del ricorso per cassazione);
che, tanto premesso, non si può non rilevare come la causa petendi addotta in questa sede a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva si palesi affatto differente da quella fatta valere mercé l’accertamento ispettivo, atteso che, mentre in quella sede si era all’evidenza contestato che per taluni lavoratori il cumulo di ferie collettive e ferie individuali concesse dall’azienda fosse superiore alle 160 ore annuali (pari a 20 gg.) spettanti a ciascun lavoratore, con il ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sembra pi uttosto censurare l’avvenuta concessione di ferie collettive in misura superiore a quanto previsto dal CCNL;
che, in disparte la circostanza che non è dato sapere se il CCNL preveda una misura (minima e/o massima) di ferie collettive, non può del pari non rilevarsi che, nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte (ripetesi, non censurata nel ricorso), sono le ferie colletti ve in quanto tali a costituire un’ipotesi eccettuativa alla regola RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ‘virtuale’ di cui all’art. 29, d.l. n. 244/1995, che si aggiunge a quella costituita dalle ferie individuali;
che, ciò posto, il motivo di censura si rivela inammissibile, atteso che, per un verso, non censura adeguatamente la ratio decidendi posta dai giudici territoriali a base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e, per un altro verso, pretende di introdurre in
questa sede di legittimità una causa petendi diversa da quella di cui all’accertamento ispettivo e di cui non solo non v’è traccia nella sentenza impugnata (dove invece si identifica il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva nella medesima causa petendi individuata nell’accertamento ispettivo: cfr. ancora pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, sub § 2, righe 2-7), ma non si comprende quando e come sarebbe stata veicolata nei precedenti gradi di merito;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva; d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24.4.2024.