Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19760 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27703-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 337/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/03/2019 R.G.N. 57/2017;
Oggetto
Contributi, minimale imprese edili, contratti parttime
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.3.2019, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva intimato il pagamento di differenze contributive rivenienti dalla stipulazione di contratti part-time in numero eccedente la percentuale di occupati RAGIONE_SOCIALE‘impresa siccome prevista dal CCNL di settore;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 24.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), e 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), per avere la Corte di merito ritenuto che la stipula di contratti part-time in eccesso rispetto alla percentuale prevista dal CCNL di settore (nella specie, per i dipendenti di imprese operanti nel settore edile) potesse dar luogo, per i contratti eccedenti, alla commisurazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione retributiva alla retribuzione virtuale prevista per i contratti a tempo pieno, non configurandosi in tal caso un’ipotesi di nullità dei contratti part -time e dovendo pertanto l’obbligazione contributiva pur sempre modularsi in relazione all’attività effettivamente svolta;
che il motivo è fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, nel settore edile, l’istituto del minimale contributivo, previsto dall’art. 29, d.l. n. 244/1995, cit., trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, dal momento che la funzione RAGIONE_SOCIALEa norma predetta è quella di individuare il complessivo valore economico RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario norm ale di lavoro anche per i lavoratori assunti parttime in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti (così Cass. n. 8794 del 2020, cui hanno dato continuità, da ult., Cass. nn. 11555 e 26832 del 2023);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24.4.2024.