Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22907 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 22907 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 5229-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO,
R.G.N. 5229/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
PU
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 635/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 323/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso proposto dalla odierna parte controricorrente «annullava» l’ avviso di addebito , avente ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 666.042,24 a titolo di contributi, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione ( recte: dichiarava non dovute le somme richieste in pagamento dall’RAGIONE_SOCIALE).
Per quanto solo rileva in questa sede, controversa la base imponibile contributiva, la Corte di appello osservava come l’onere di provare la sussistenza di un contratto leader , ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del cd. minimale contributivo, non applicato dalla parte datoriale, spettasse all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso concreto, l’RAGIONE_SOCIALE, al momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio, non aveva prodotto i contratti collettivi sulla cui base gli ispettori avevano proceduto ai rilievi.
Solo nel corso del giudizio di primo grado, con le note conclusive, e poi in sede di appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE produceva il testo del
contratto che assumeva sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La produzione era, dunque, tardiva, trattandosi di una fonte collettiva di natura privatistica.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con un solo motivo.
Ha resistito, con controricorso, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione del combinato disposto degli articoli 416, 421 e 437, comma 2, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto di non acquisire -e quindi non utilizzare ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione- il CCNL individuato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale contratto leader per la determinazione del cd. minimale contributivo, per essere l’istituto decaduto dalla produzione di tale documento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.416, ult. co, cod. proc. civ.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE censura la statuizione del giudice di appello che, pur dovendo decidere in merito alle retribuzioni da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe società cooperative (cd. minimale contributivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, D.L. nr. 338 del 1989, convertito dalla legge nr. 389 del 1989), ha ritenuto tardiva la produzione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del CCNL LogisticaRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Trasporto Merci e Spedizioni del 29 gennaio 2005 (poi aggiornato con successivi rinnovi economici) siglato dalle cc.dd. «Centrali cooperative» e da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e individuato, altresì, dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale CCNL stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore merceologico di appartenenza RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale. La produzione del contratto, infatti, era stata effettuata con le note depositate all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria del giudizio di primo grado sia pure non con la memoria di costituzione.
La decisione, secondo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avrebbe omesso di considerare il carattere indispensabile RAGIONE_SOCIALEa fonte collettiva, comunque prodotta contestualmente all’atto d’appello, e necessaria a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.
12. Il motivo è fondato.
Va osservato che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi.
L ‘insegnamento costante RAGIONE_SOCIALEa Corte indica, infatti, che nel rito del RAGIONE_SOCIALE occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca RAGIONE_SOCIALEa verità e, in questa prospettiva, si colloca l’esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall’art. 421 cod.proc.civ. e dall’ art. 437, comma 2, cod.proc.civ.
Nel giudizio di appello, pertanto, il deposito di atti non prodotti tempestivamente non è precluso in via assoluta. Il Giudice può sempre ammetterli, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, ove li ritenga indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. nr. del 2018; Cass. nr. del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019) ovvero idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Il giudizio di indispensabilità RAGIONE_SOCIALEa prova (vedi Cass., sez.un., nr. 10790 del
2017) postula, infatti, una valutazione di efficacia del l’intervento officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio.
Venendo al caso di specie, la res litigiosa riguarda proprio l ‘individuazione RAGIONE_SOCIALE a retribuzione parametro per il calcolo del minimale contributivo e, in via di derivazione, del debito contributivo controverso.
Per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione parametro, come innanzi osservato, rileva il contratto leader ovvero quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative (Cass. nr. 13840 del 2023, in motiv.).
L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tenuto alla prova RAGIONE_SOCIALEa fonte collettiva RAGIONE_SOCIALE‘ obbligazione contributiva, sia pure tardivamente, ha prodotto, in giudizio, il CCNL cd. «trainante» che, in sede ispettiva, era stato utilizzato per determinazione RAGIONE_SOCIALEa somma indicata nel l’avviso di addebito.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello che ha giudicato «inibita la possibilità di compiere una diretta verifica in ordine al contenuto del contratto e operarne una concreta valutazione » – i parametri di corretta applicazione dei poteri officiosi imponevano di verificare la decisività del CCNL indicato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di non arrestarsi al giudizio di tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione. Decisività che, nella specie, deve ritenersi implicitamente accertata, se il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello è conseguito proprio al difetto RAGIONE_SOCIALEa fonte collettiva sulla cui base il credito contributivo è stato calcolato.
L’indagine demandata a i Giudici territoriali è, infatti, quella di verificare la sussistenza o meno del credito contributivo controverso e la fonte contrattuale rappresenta il documento che può dissipare il contrasto. La Corte di merito,
pertanto, a fronte di una richiesta specifica di acquisizione del CCNL, deve valutarne l’idoneità risolutiva dei fatti in discussione e non limitarsi a un giudizio di tardività RAGIONE_SOCIALEa relativa produzione.
21. Sia pure ad altri fini, si è già osservato che quando il Giudice di merito ritiene indispensabile l’acquisizione del contratto collettivo può – e deve – fare ricorso all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio (v., Cass. nr. 29559 del 2023 in motivazione, punto 8, con richiamo ad altri precedenti).
Pertanto, deve essere affermato il principio per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del minimale contributivo, il Giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio e acquisire il CCNL, individuato dalla parte onerata RAGIONE_SOCIALEa prova, indispensabile a individuare la retribuzione parametro.
23. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi; va dunque cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2024