Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25546 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25546 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13782 – 2022 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di NOME COGNOME domiciliati presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che difende sé stesso e , giusta procura in calce al ricorso, i primi due ricorrenti, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 332/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, pubblicata il 22/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2024 dal consigliere NOME COGNOME lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 332 del 22 marzo 2022, con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello da loro proposto avverso l’ordinanza collegiale del Tribunale di Lecce del 21 gennaio 2020, pronunciata secondo il rito previsto dal l’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 .
C on l’ordinanza, era stata rigettata la domanda, da loro proposta quali eredi dell’avv. NOME COGNOME, di condanna del convenuto NOME COGNOME, socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE, al pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati dal loro dante causa per l’attività professionale svolta in favore di questa società.
L a Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello in applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
I ricorrenti hanno formulato tre motivi; NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
In data 15/5/2023, il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ., rimarcando che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto che le violazioni di carattere sostanziale e processuale asseritamente commesse nell’ordinanza del Tribunale impugnata avrebbero dovuto
essere denunciate non per appello, ma mediante ricorso per cassazione, restandone quindi preclusa la disamina per effetto dell’erronea individuazione del mezzo di gravame .
In data 19/6/2023, i tre ricorrenti hanno proposto istanza di decisione; la causa è stata rimessa alla trattazione in camera di consiglio in data odierna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi, quanto alla comparsa di intervento di NOME COGNOME quale cessionario del «credito e tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla posizione processuale assunta nel ricorso in Cassazione n. 13782/22 ed alle altre azioni eventuali e successive tutte nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME scaturenti dall’oggetto della controversia» e alla sua richiesta di «estromissione dei due ricorrenti cedenti», che nel giudizio di legittimità non rileva la intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso, mancando una espressa previsione normativa, sicché «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. n. 11322/2005) e «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. n. 6610/1988); invero, nell’ipotesi in cui il dante causa non si sia costituito nel giudizio di legittimità, la facoltà di intervento è assicurata al successore ex art. 111 cod. proc. civ. ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Cass. n. 2543/2019, n. 33444/2018 n. 11638/2016), ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. 1, n. 5987 del 04/03/2021).
1. Con il primo motivo NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno denunciato , in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 e dell’ art. 14 d.lgs. n. 150/2011, dell’ art. 28 della legge n. 794/42,
dell’art. 2304 e 2312 cod. civ., nonché, ex n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. civ. e 132 cod. proc. civ.: la Corte d’appello non avrebbe valutato che NOME COGNOME «era stato evocato in giudizio in virtù di altro titolo che non era quello del mandato professionale», in quanto non cliente del loro dante causa e che, perciò, «la materia era estranea all’art. 14» .
1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’ art. 67 L. n. 1578/33, dell’ art. 40 cod. proc. civ., art. 167 cod. civ., dell’ art. 14 d.lgs. n. 150/11, dell’art. 28 della legge 794/42 nonché, ex n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.: la Corte d’appello non avrebbe considerato che gli eredi del difensore, decorsi tre anni dalla morte di quest’ultimo, non possono chiedere i compensi utilizzando il rito speciale.
1.3. Infine, con il terzo motivo, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno prospettato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 702 bis e ss. cod. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs n. 150/11, nonché, ex n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.: la Corte d’appello non avrebbe considerato che il giudizio si è svolto nelle forme dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e non nelle forme prescritte d all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati.
La Corte d’appello ha evidenziato, nella sentenza qui impugnata, che l’ordinanza è stata adottata collegialmente, a seguito di mutamento del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
Per principio consolidato di questa Corte, l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento
giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 17646 del 21/06/2021; Cass. Sez. 3; n. 23390 del 23/10/2020). Il principio tutela la certezza del diritto in funzione dell’ economia processuale perché evita che la parte interessata alla riforma della decisione sia costretta a tutelarsi proponendo impugnazioni meramente cautelative.
Pertanto, come proprio rimarcato nella proposta di definizione accelerata, poiché il Tribunale aveva inequivocabilmente adottato il rito ex art. 14, non rilevando che questa scelta del primo Giudice fosse stata corretta o erronea, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbero dovuto denunciare le lamentate violazioni di carattere sostanziale e processuale che assumevano come commesse, non con appello, ma con ricorso per cassazione: era il ricorso per cassazione, infatti, il mezzo di impugnazione imposto dal rito adottato in primo grado.
In conseguenza, per effetto dell’erronea individuazione del mezzo di gravame, era ed è preclusa la disamina delle violazioni denunciate.
Il ricorso è perciò respinto. Secondo soccombenza, al rigetto consegue la condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass., Sez. U., 27-9-2023 n. 27433 e Cass., Sez. U., 13-102023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un ‘ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME ;
condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 2.800,00 in favore di NOME COGNOME e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 18 settembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME