Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5904 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
9005/2023 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , eletto dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 561/2023 pubblicata in data 14/02/2023, n.r.g. 2778/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/01/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stato dipendente di RAGIONE_SOCIALE con qualifica di dirigente fino al 28/05/2019, quando era stato
OGGETTO:
rito del lavoro – omessa lettura del dispositivo in udienza -conseguenze -mancata ammissione di mezzi istruttori -sindacabilità in sede di legittimità – limiti
licenziato per ragioni disciplinari relative principalmente alle modalità con cui aveva condotto ‘l’operazione HDPE del 24/04/2018 con RAGIONE_SOCIALE
Assumeva di essere in realtà uno pseudo-dirigente e che il licenziamento era nullo per motivo ritorsivo o, in subordine, illegittimo per violazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 7 L. n . 300/1970, o ancora per insussistenza del fatto contestato o in estremo subordine perché punito con sanzione conservativa.
Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento del licenziamento, l’ordine alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro con tutte le ulteriori conseguenze previste dall’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande.
3.- Previa autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (divenuta cessionaria del ramo di azienda successivamente alla proposizione dell’appello), con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Des RAGIONE_SOCIALE
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
nelle controversie soggette al rito del lavoro l’omessa lettura del dispositivo in udienza determina la nullità della sentenza di primo grado, da far valere con l’appello, senza tuttavia che la controversia possa tornare al giudice di primo grado, in quanto non ricorrono i casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., sicché il giudice d’appello deve decidere nel merito (Cass. n. 5659/2010);
correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibili le nuove circostanze ed i nuovi documenti contenuti nella memoria di costituzione del nuovo difensore nel corso del giudizio di primo grado e generica è la deduzione che tali novità si sarebbero rese necessarie in risposta alle difese della società convenuta, dal momento che l’appellante non indica quali sono le allegazioni e i documenti che avrebbero richiesto la formulazione di nuove circostanze e la produzione di nuova documentazione;
si condivide pertanto il convincimento del Tribunale circa l’assoluta genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo e la mancanza di
prova dell’asserito carattere ritorsivo del licenziamento, dal momento che non vi è alcun riscontro probatorio circa la volontà datoriale di licenziare un lavoratore ‘scomodo o peggio sgradito’, anzi risulta che l’appellante fino al licenziamento ha avuto un’apprezzabile progressione di carriera;
infondato è altresì il motivo di gravame, con cui l’appellante si duole dell’esclusione della sua qualifica di pseudo -dirigente;
va infatti considerato che egli era ‘senior vice president’ della società e riportava direttamente all’amministratore delegato, come si ricava dal doc. 5 della memoria difensiva di primo grado; aveva ampia rappresentanza legale della società anche davanti alle pubbliche amministrazioni e ad organismi ed istituzioni nazionali e sovranazionali, sia in Italia che all’estero; aveva capacità di impegnare la società in diverse tipologie di rapporti contrattuali per importi di decine di milioni di euro, come si ricava dalle procure depositate come docc. 6 e 7 con il ricorso introduttivo;
dal suo canto l’appellante non ha provato che il rapporto di lavoro si sia svolto in concreto con modalità diverse da quelle formalmente convenute;
l’esistenza di policies aziendali che prevedano procedure particolari di interlocuzioni con più funzioni, nei casi in cui la controparte commerciale non sia già inclusa nell’elenco dei clienti a partners aziendali, costituisce solo un’ipotesi particolare, dovuta alla necessità di garantire il rispetto delle regole amministrative e legali in un settore -quelle dell’energia particolarmente esposto a rischi di sanzioni internazionali, riciclaggio, embargo e simili;
ne consegue l’irrilevanza dell’asserita violazione della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 L. n. 300/1970, poiché le conseguenze sarebbero solo quelle previste dalla contrattazione collettiva per il licenziamento privo di giustificazione (Cass. n. 897/2011);
esatta è anche la conclusione tratta dal Tribunale sulla mancanza di qualunque domanda relativa alla tutela indennitaria prevista per i dirigenti dal contratto collettivo nel caso di licenziamento ingiustificato, poiché l’appellante ha avanzato unicamente domanda di
tutela c.d. reale prevista dall’art. 18 L. n. 300/1970, sicché resta superfluo l’esame della giustificatezza o meno del recesso datoriale.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
6.- Le controricorrenti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo, proposto senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. , il ricorrente denuncia ancora una volta la nullità della sentenza di primo grado -per omessa lettura del dispositivo in udienza -di cui lamenta la mancata dichiarazione da parte dei giudici d’appello.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte territoriale, secondo cui l’accertata nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 429 c.p.c. non integra uno dei tassativi casi di rimessione al giudice di primo grado, previsti ( ratione temporis ) dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone ai giudici d’appello di decidere nel merito. La giurisprudenza invocata dal ricorrente (Cass. n. 25305/2014; Cass. n. 72/2018) attiene al diverso caso in cui l’omessa lettura del dispositivo in udienza abbia riguardato il giudizio d’appello, sicché non è pertinente nel presente giudizio.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 224 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso le istanze istruttorie da lui avanzate.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione spesa dai giudici d’appello, secondo cui le nuove allegazioni contenute nella comparsa di costituzione del nuovo difensore del ricorrente alla prima udienza dinanzi al Tribunale e la nuova documentazione ivi prodotta non si giustificavano in relazione ad asserite esigenze difensive in risposta alle eccezioni e produzioni documentali della società, che l’appellante aveva indicate in modo del tutto generico, tale da non
consentirne quindi un controllo. Ne consegue l’infondatezza del motivo, laddove si invoca il potere di modificare la domanda e di produrre nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 420 c.p.c. (v. ricorso per cassazione, p. 9).
Il motivo è ancora inammissibile per manifesta contraddittorietà: da un lato si afferma che ‘… quanto prodotto unitamente alla comparsa di nuovo difensore in sede di prima udienza non è stato mai avanzato quale documentazione di formazione successiva … ‘ (v. ricorso per cassazione, p. 9), dall’altro si invoca il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui la produzione di documenti successiva al deposito del ricorso può essere giustificata dal tempo della loro formazione (v. ricorso per cassazione, p. 10).
Il motivo è infine inammissibile laddove si lamenta la violazione dell’art. 421 c.p.c. per non avere il Tribunale, prima, la Corte d’appello, poi, esercitato i poteri istruttori ufficiosi.
In primo luogo il ricorrente non ha allegato né dimostrato di aver avanzato istanza in tal senso dinanzi ai giudici d’appello , invece necessaria per potersene poi dolere con ricorso per cassazione (Cass. ord. n. 22628/2019).
Inoltre, come riconosce lo stesso ricorrente, tale potere può essere esercitato soltanto laddove ‘le prove già acquisite’ si rivelino insufficienti (Cass. ord. n. 23605/2020) . Ciò presuppone che l’istruttoria sia stata compiuta, mezzi di prova siano stati raccolti, si sia formata una ‘pista probatoria’ o almeno un principio di prova. Tale presupposto è stato considerato, invece, del tutto assente dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente abbia censurato questo convincimento. Ne consegue che, sotto quest’ultimo profilo, il motivo è anche inammissibile per difetto di autosufficienza e, quindi, di specificità.
Le ulteriori censure (v. ricorso per cassazione, pp. 12-13) si appuntano alla sentenza di primo grado e, quindi, sono inammissibili dinanzi a questa Corte di legittimità, dinanzi alla quale le censure devono riguardare la sentenza d’appello .
Inammissibile è altresì la censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (v. ricorso per cassazione, p. 14), in quanto ciò di cui si lamenta l’omesso
esame non è un ‘fatto storico’ ossia un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico ( Cass. n. 21152/2014; Cass. sez. un. n. 5745/2015) -bensì sono i documenti tempestivamente prodotti e asseritamente dotati -secondo il ricorrente -di valenza probatoria. Dunque si è al di fuori dei limiti in cui può essere fatto valere il vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012.
Inammissibile è infine l’ultima parte del motivo, con cui il ricorrente sollecita a questa Corte un apprezzamento e una valutazione della trascrizione di un file audio prodotto in primo grado, attività interdette in sede di legittimità, in quanto attività riservate ai giudici del merito.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna controricorrente in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in