Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5378 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5378 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2682/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente-
Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE -Reiterati messaggi di posta elettronica indirizzati da una condomina all’amministratore del condominio -Contenuto ingiurioso -risarcimento del danno.
CC 17.12.2025
Ric. n. 2682/2023
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 352/2022, pubblicata in data 21 giugno 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con atto di citazione del luglio 2019 NOME COGNOME, amministratore del RAGIONE_SOCIALE, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Lecco, la condomina NOME COGNOME, asserendo che questa gli aveva inviato, nel corso di due anni, numerosi messaggi di posta elettronica di contenuto ingiurioso, per sentirla condannare per le offese arrecategli al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale patiti e patiendi nell’importo di Euro 5.000,00, o di quella minor somma che risulterà di giustizia in corso di causa o in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, il tutto entro il limite di competenza per valore di Euro 5.000,00, oltre spese di lite. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando quanto asserito dal ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace di Lecco, con sentenza n. 240/2020, condannava NOME COGNOME a pagare in favore di NOME COGNOME l’importo di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese del grado.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la decisione di prime cure dinanzi al Tribunale di Lecco in funzione di giudice d’appello; NOME COGNOME si costituiva e sosteneva l’infondatezza dell’appello , chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Lecco, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame e condannato NOME COGNOME a
CC 17.12.2025
Ric. n. 2682/2023
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE rifondere le spese del giudizio d’appello a NOME COGNOME, come da dispositivo.
Avverso la decisione del Tribunale di Lecco in funzione di giudice d’appello , NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 -bis .1 c.p.c. alla data 17 dicembre 2025.
Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato rispettive memorie.
Ragioni della decisione
La ricorrente, dopo aver premesso il contesto complessivo e più articolato in cui si inserisce la vicenda oggetto del presente giudizio e precisato che le e-mail de quibus erano state tutte inviate all’ indirizzo di posta elettronica del solo amministratore, lamenta, con il primo motivo di ricorso, la ‘ Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c. degli articoli 4 del D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 7, 595 c.p., 116 cod. proc. Civ., 1226 c.c. e 2697 c.c. ‘ ; in particolare, ritiene che il Giudice d’appello non avrebbe tenuto conto di quanto previsto da ll’art. 4, comma 3, del d.l gs 15.01.2016 n.7, secondo cui ‘non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso’ , in quanto il suo comportamento asseritamente offensivo sarebbe stato determinato dallo stato d’ira provocato le dal mancato tempestivo invio da parte dell’amministratore della documentazione richiestale dal notaio per il rogito dell’atto di compravendita immobiliare. Lamenta, inoltre, che i giudici di merito non avrebbero ammesso la prova testimoniale che avrebbe consentito di comprendere l’atteggiamento supponente
CC 17.12.2025
Ric. n. 2682/2023
Pres. COGNOMENOME Scrima
AVV_NOTAIO e arrogante tenuto all’epoca dall’odierno resistente e insiste sul fatto che le e-mail in contestazione erano personali e dirette al solo amministratore e quindi non profferite in sede collettiva e che non sarebbe stato allegato alcun elemento di prova dal quale desumere il patimento sofferto dalla controparte, dal quale far discendere la quantificazione del danno liquidato.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Anzitutto, la parte ricorrente nell’atto di ricorso al fine di rendere più chiaro il contesto della vicenda esaminata richiama una serie di proprie risalenti richieste indirizzate all’amministratore controricorrente e volte ad ottenere la trasmissione di documentazione, che dallo stesso non sarebbero state evase, senza indicare, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., quando tali richieste fossero state formulate e se allegate agli atti del presente giudizio (Cass. Sez. U, 18/03/2022 n. 8950).
In secondo luogo, la ricorrente, pur enunciando in rubrica la violazione di specifiche norme di diritto, nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); in altri termini, il motivo in esame attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a
CC 17.12.2025
Ric. n. 2682/2023
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO sollecitare da questa Corte un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Invero, il Tribunale in funzione di giudice d’appello , lungi dal violare le invocate norme, condividendo quanto già ritenuto dal Giudice di pace in primo grado, ha ritenuto insussistente l’asserito stato d’ira nonché la pretesa provocazione suscitata dal comportamento negligente dell’amministratore di condominio, confermando il quantum di risarcimento liquidato per il danno non patrimoniale sofferto dal COGNOME a causa delle espressioni ingiuriose contenute nei numerosi messaggi di posta elettronica inviategli dalla COGNOME in un considerevole arco temporale (v. sentenza impugnata pag. 3).
Con il secondo motivo, la ricorrente censura l ‘ ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c ‘ ; in particolare, insiste nel denunciare, per un verso, l’omessa valutazione della dichiarazione resa dal condomino NOME COGNOME, secondo cui nessun condomino avrebbe mai sentito l’odierna ricorrente proferire parole ingiuriose e/o diffamatorie nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME e, per l’ altro, la mancata escussione delle prove testimoniali vertenti su tale specifica circostanza e sul fatto che la stessa avesse risieduto all’estero per alcuni anni.
2.1. La censura prospettata dal motivo in esame, anche a voler tralasciare il rilievo di inammissibilità in ragione del principio della c.d. doppia conforme, riconduce al preteso omesso esame un vizio che nulla ha a che vedere con l’individuazione di un fatto storico, attenendo viceversa ad un’evidente contestazione delle valutazioni di merito legittimamente compiute dal Tribunale attraverso il corredo istruttorio, come tale, anch’essa inammissibile. Va pure evidenziato che la mancata ammissione delle prove non
CC 17.12.2025
Ric. n. 2682/2023
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE costituisce comunque fatto storico in relazione al quale può lamentarsi l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e, peraltro, in ogni caso, dalla motivazione della sentenza impugnata in questa sede (v. pag. 2) si evince chiaramente l’irrilevanza delle prove articolate ritenuta dal Tribunale.
4. Il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME