Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11050 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 11050 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 22053-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME,
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
P.U. 14/11/2023
7/07/2022 giurisdizione Somme corrisposte in virtù di accordo transattivo e mensilità aggiuntive.
con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale -e
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso di E-RAGIONE_SOCIALE, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO 29
-resistente al ricorso incidentale –
per la cassazione della sentenza n. 1090 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 21 marzo 2022 (R.G.N. 280/2018).
Udita la relazione della causa, svolta in udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha c oncluso per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.
Udito, per l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’avvocato NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.
Uditi, per RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, gli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME, che hanno ribadito le conclusioni già formulate.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso, notificato il 16 settembre 2022 e incentrato su un motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , nella qualità indicata in epigrafe, impugna per cassazione la sentenza n. 1090 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Roma e depositata il 21 marzo 2022.
La Corte di merito ha accolto in parte il gravame principale dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha condannato RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a corrispondere anche i contributi e le correlate sanzioni sulle somme dovute per mensilità aggiuntive, benché concretamente non corrisposte.
La Corte territoriale ha quindi disatteso le ulteriori domande dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, finalizzate ad assoggettare a contribuzione le somme versate al fine di evitare controversie sulla quantificazione dell’indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto (TFR), e ha rigettato il gravame incidentale della società , inerente all’obbligo di versare i contributi sulle mensilità aggiuntive corrisposte.
Le spese del doppio grado sono state compensate per intero.
–RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notificato il 20 settembre 2022, e propone ricorso incidentale, articolato in quattro motivi.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si limita a depositare procura in calce al controricorso avversario per resistere al ricorso incidentale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 14 novembre 2023.
-Il Pubblico Ministero ha depositato memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il ricorso principale e di rigettare il ricorso incidentale, anticipando le conclusioni rassegnate in udienza.
-La ricorrente incidentale , prima dell’ udienza, ha depositato memoria (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il Tribunale di Roma ha accolto le opposizioni proposte da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, limitatamente agl’importi corrisposti a titolo di transazione sul calcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (TFR) e alle somme non corrisposte a titolo di mensilità aggiuntive.
Il giudice di prime cure ha confermato, invece, gli avvisi di addebito con riferimento a contributi reclamati sugl’importi effettivamente corrisposti a titolo di mensilità aggiuntive.
Pertanto, il Tribunale di Roma ha condannato la società a pagare la minor somma di Euro 8.568,00, riguardo all’avviso n. 397 2016 00292768 56, e l’importo di Euro 3.954.596,00 , in relazione all’avviso n. 397 2016 0029278371.
-La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha accolto in parte il gravame principale dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , riguardo a l diniego dell’obbligo contributivo per le mensilità aggiuntive non erogate, e ha respinto il gravame incidentale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che si doleva del l’assoggettamento a contribuzione delle mensilità aggiuntive concretamente corrisposte e, per altro verso, delle somme aggiuntive richieste.
2.1. -Non è fondato, anzitutto, il motivo d’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che mira a sottoporre a contribuzione le somme corrisposte a titolo transattivo al solo fine di evitare controversie sul calcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.
In virtù dell’espressa previsione dell’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto o d’indennità di anzianità sono escluse dalla base imponibile. Quel che assume rilievo decisivo è proprio la «natura dello specifico emolumento oggetto di transazione» (pagina 6 della sentenza d’appello).
2.2. -Non coglie nel segno l’appello incidentale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che tende a qualificare come incentivi all’esodo le mensilità aggiuntive.
Gl’importi indicati, lungi dal configurarsi come incentivi all’esodo, devono essere ricondotti all’indennità sostitutiva del preavviso in base alla disciplina pattizia che si è succeduta nel tempo, senza mai richiamare l’adombrata finalità incentivante. Finalità, peraltro,
inconciliabile con il fatto che l’emolumento sia corrisposto anche in caso di morte del prestatore d’opera. Né si può attribuire carattere d’interpretazione autentica a quanto le parti contrattuali hanno dichiarato in sede di rinnovo del contratto di categoria, in quanto il riferimento all’evoluzione del quadro normativo già di per sé smentisce un siffatto carattere interpretativo.
Quanto ai lavoratori che hanno aderito al piano di cui all’accordo quadro previsto dall’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, comunque non viene meno l’obbligo di pagare i contributi sugl’importi effettivamente corrisposti a titolo di mensilità aggiuntive.
2.3. -D ev’essere accolto il motivo di doglianza dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e devono essere versati i contributi sulle mensilità aggiuntive che i lavoratori avevano diritto di percepire. È ininfluente che, in fatto, i lavoratori non abbiano ricevuto questi emolumenti. Il datore di lavoro deve pagare i contributi sia sulle mensilità aggiuntive erogate che su quelle ‘erogabili’ e, nondimeno, non corrisposte.
Né l’accordo quadro invocato da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE «potrebbe mai incidere sui diritti già acquisiti in forza della contrattazione collettiva» (pagina 10 della sentenza d’appello). Si deve escludere, pertanto, che l’incentivo all’esodo erogato in virtù di tale accordo «possa assorbire il diritto alla percezione delle mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro» (pagina 11 della sentenza).
Significativo, a tale riguardo, è che i singoli accordi individuali contemplino una rinuncia alle mensilità aggiuntive, rinuncia che sarebbe stata superflua se le misure incentivanti avessero assorbito ogni altro trattamento di fonte negoziale.
2.4. -Sui contributi non corrisposti, sono dovute anche le somme aggiuntive.
Nessuna specifica censura la società ha formulato riguardo al regime dell’evasione, che la sentenza del Tribunale ha ritenuto
applicabile. Esula, poi, dall’oggetto del giudizio l’applicabilità del regime di cui all’art. 116, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. -Contro la pronuncia della Corte d’appello di Roma l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso principale, con un motivo, ed RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone, con quattro motivi, ricorso incidentale.
4. -L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997.
La Corte d’appello di Roma avrebbe errato nell’equiparare le somme erogate da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con l’accordo transattivo a somme erogate a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il ricorrente, dopo avere ripercorso il contenuto delle clausole n. 2 e n. 4, rammenta che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti delle tassative ipotesi di esenzione dall’obbligo contributivo.
La sentenza impugnata si sarebbe limitata a valorizzare il «titolo formale delle erogazioni» (pagine 7 e 8 del ricorso), senza compiere una più accurata disamina sulla giustificazione sottesa al pagamento delle somme in questione. Si tratterebbe pur sempre d’importi corrisposti in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro e perciò riconducibili alla retribuzione imponibile a fini contributivi.
5. -I quattro motivi di ricorso incidentale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si possono così compendiare.
5.1. -Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società denuncia violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997.
La sentenza d’appello meriterebbe censura, nella parte in cui ha reputato soggette a contribuzione le somme erogate a titolo di ‘mensilità aggiuntive’ . Tale emolumento, correlato con il
raggiungimento dei requisiti per godere della pensione di anzianità, si rivelerebbe eterogeneo rispetto all’indennità sostitutiva del preavviso e, fin dalla sua originaria previsione negoziale, confermata dai successivi accordi stipulati dalle parti collettive, si prefiggerebbe d’ incentivare le cessazioni anticipate del rapporto di lavoro.
L’interpretazione privilegiata dalla sentenza d’appello trascurerebbe sia il dato letterale degli accordi collettivi che la reale intenzione delle parti, univoca nell’escludere ogni affinità con l’indennità sostitutiva del preavviso.
5.2. -Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società prospetta violazione o falsa applicazione della disciplina collettiva e delle norme sull’onere della prova e assume che, nel caso di specie, difettino i presupposti negoziali per l’erogazione delle mensilità aggiuntive, legate alla cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione.
Nella prospettiva della ricorrente incidentale, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha ottemperato all’onere di provare che le somme siano dovute e, di questa circostanza, non ha tenuto conto la sentenza impugnata, nel sottoporre a contribuzione le mensilità aggiuntive non corrisposte.
5.3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto riguarderebbe l’insussistenza del diritto di percepire le mensilità aggiuntive, allorché tali voci non sono state corrisposte.
5.4. -Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società lamenta, infine, la violazione degli artt. 1362 e seguenti e 2697 cod. civ., dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997.
Quanto ai lavoratori che hanno aderito al piano di cui all’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e hanno firmato un accordo individuale di risoluzione in sede protetta, la sentenza impugnata non avrebbe
valutato la natura esaustiva del trattamento d’incentivo indicato nell’accordo, incompatibile con il diritto di percepire altre somme in riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il trattamento previsto dall’accordo quadro assorbirebbe gli altri emolumenti contemplati dal contratto e legati, come avviene per le mensilità aggiuntive, alla maturazione del diritto a pensione. Maturazione che, nel caso di specie, non si ravvisa.
6. -Il ricorso principale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
6.1. -Lungi dal violare le norme sull’onere della prova dell’esenzione dall’obbligo contributivo, la Corte di merito, all’esito di un meditato apprezzamento delle risultanze di causa e di un accertamento di fatto congruamente motivato, ha escluso l’obbligo in esame.
A tali conclusioni i giudici del gravame non sono giunti sulla scorta del mero titolo formale delle erogazioni, ma in virtù di un ragionamento più ampio, che ha valorizzato l’autentica finalità delle somme corrisposte alla luce di un’interpretazione organi ca e approfondita dell’accordo transattivo.
Invero, nella ricostruzione della Corte di merito, aderente al testo e alla ratio complessiva dell’intesa, tali somme riguardano proprio l’indennità di anzianità dovuta al 31 maggio 1982 e il trattamento di fine rapporto e sono perciò escluse dalla base imponibile per espressa previsione di legge.
Né, in tal modo, la decisione impugnata, incentrata sul vaglio in concreto delle peculiarità e della genuina funzione delle somme corrisposte, si pone in contrasto con il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’ente pubblico, richiamato nella memoria del Pubblico Ministero.
6.2. -Alla disamina della Corte d’appello di Roma, che peraltro collima con quella già compiuta dal giudice di prime cure e poggia sull’apprezzamento della reale natura delle somme erogate, l’Istituto
contrappone una diversa ricostruzione della volontà espressa dalle parti, senza additare anomalie logiche o giuridiche del percorso argomentativo della Corte territoriale.
A fronte dell’esegesi delineata nella sentenza d’appello, i rilievi dell’Istituto, dietro le sembianze della violazione dei canoni ermeneutici e della legge, non travalicano i confini dell’assertiva contrapposizione di un più appagante coordinamento delle clausole negoziali e di una diversa, più favorevole, valutazione dei fatti rilevanti.
7. -I motivi del ricorso incidentale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE possono essere esaminati congiuntamente, per l’intima connessione che li unisce.
Le censure, nella loro essenza, vertono sull’assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme previste a titolo di ‘mensilità aggiuntive’, nell’ambito di accordi conclusi in sede di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.
Le doglianze si rivelano inammissibili.
7.1. -Sebbene, in astratto, le somme corrisposte in esecuzione di una transazione debbano considerarsi estranee rispetto all’obbligo di contribuzione, in quanto dipendono da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, a diverse conclusioni si può pervenire, allorché si provi che l’accordo transattivo includa poste di sicura natura retributiva, collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 27 novembre 2017, n. 27933).
L’art. 12 della legge n. 153 del 1969, nel testo modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, ricomprende nella nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali tutte le erogazioni provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazione nel rapporto di lavoro.
Sono escluse le somme erogate per uno dei titoli tassativamente indicati nel capoverso del medesimo art. 12.
Si tratta, in particolare, delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, di quelle corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché di quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso.
7.2. -La sentenza impugnata si è uniformata a questi principi e ha ribadito la sussistenza dell’obbligazione contributiva per le somme legate al rapporto di lavoro da un nesso di dipendenza, e non di mera occasione, e ha affermato la natura eminentemente retributiva delle somme erogate ai lavoratori a titolo di ‘mensilità aggiuntive’.
È questa natura retributiva, affermata anche dal giudice di primo grado, che rappresenta il fulcro della decisione impugnata.
Tali somme, proprio per l’indicata natura retributiva, non possono essere dunque ricondotte alle tassative ipotesi di esclusione tipizzate dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969.
Nel ricostruire la disciplina contrattuale di riferimento e i requisiti di tali emolumenti, la Corte d’appello di Roma ha negato la finalità d’incentivo all’esodo, oggi propugnata nel ricorso incidentale al fine di conseguire l’esonero dall’obbligo contrib utivo.
Come si è ricordato nel ripercorrere gli antefatti processuali salienti (punto 2.2. delle Ragioni della decisione ), le conclusioni sulla natura retributiva dell’emolumento sono avvalorate dall’esame della genesi e dell’evoluzione diacronica della disciplina negoziale.
È tale esame, attento alla lettera e alla ratio delle intese, a corroborare una pluralità di funzioni e il carattere retributivo della voce di cui si discorre.
Non si riscontra, pertanto, in difetto di dati testuali probanti, un nesso evidente e indefettibile con la finalità di promuovere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, che sola può valere a esonerare il datore di lavoro dall’obbligo contributiv o, in forza di una norma che è pur sempre di stretta interpretazione.
La sentenza impugnata non solo si fa carico di soppesare la pluralità di funzioni insite nell’emolumento e il dato letterale, che l’inquadramento alternativo della società intende in senso riduttivo, ma analizza anche l’interpretazione successivamente forn ita dalle parti, per escluderne la valenza decisiva, con motivazione logica e circostanziata (pagine 8 e 9).
L’obbligo contributivo, insensibile all’inadempimento della sottostante obbligazione retributiva, permane, dunque, anche rispetto alle somme che non siano state concretamente corrisposte, pur nel ricorrere di tutti i presupposti per l’erogazione.
Tali presupposti sono stati riconosciuti in fatto dalla sentenza d’appello in ossequio alle norme sull’onere della prova e sulla base della documentazione versata in atti (cfr., su tale punto, pagina 10 della sentenza) e non risultano infirmati in modo persuasivo dai motivi di ricorso incidentale.
7.3. -Il giudizio formulato dai giudici del gravame è rispettoso dei principi regolatori della materia e involge, a ben considerare, valutazioni che costituiscono l’esito di un tipico accertamento di merito, incardinato sugli elementi testuali e sullo scrutinio delle finalità perseguite dai contraenti.
Nel caso di specie, tale accertamento rappresenta l’approdo dell’esegesi di plurime fonti negoziali e pondera anche l’incidenza delle sopravvenute previsioni dell’accordo invocato nel quarto mezzo , per escludere l’assorbimento delle mensilità aggiuntive ad opera delle misure incentivanti (pagina 11 della sentenza).
Tale accertamento non risulta efficacemente scalfito dai motivi di ricorso incidentale e dagli argomenti svolti nella memoria illustrativa.
7.4. -L’interpretazione degli atti di autonomia privata, governata da criteri giuridici cogenti e volta a ricostruire il significato di tali atti in conformità alla comune volontà delle parti, si configura come un tipico
accertamento di fatto, riservato al giudice di merito (fra le molte, Cass., sez. lav., 12 dicembre 2023, n. 34750, punto 14 del Considerato ).
Tale accertamento può esser censurato in sede di legittimità solo per la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, per le lacune della motivazione, allorché precludano il controllo del procedimento logico che ha condotto alla decisione, o per l’omesso esame d’un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti (Cass., sez. III, 24 novembre 2023, n. 32769, punto 3.1. delle Ragioni della decisione ).
Quanto alla violazione dei criteri legali, la parte ricorrente deve specificarli e deve chiarire per quali ragioni e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato (di recente, Cass., sez. II, 24 gennaio 2024, n. 2369, punto 7.2. delle Ragioni della decisione ).
Né l’interpretazione prescelta dal giudice di merito dev’essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass., sez. III, 19 gennaio 2024, n. 2113, punto 3.1.b.I. delle Ragioni della decisione ).
Pertanto, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, non è consentita alcuna censura in sede di legittimità per il solo fatto che sia stata privilegiata l’altra (di recente, Cass., sez. lav., 25 gennaio 2024, n. 2451).
Il sindacato di questa Corte, in ultima analisi, non può investire il risultato interpretativo in sé considerato e si palesa, pertanto, inammissibile ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito, che si sostanzi nella mera prospettazione di un inquadramento alternativo degli stessi elementi di fatto (Cass., sez. III, 19 gennaio 2024, n. 2112, punto 2.1.b.I. delle Ragioni della decisione ).
7.5. -Le censure della società non soddisfano i requisiti enucleati dal codice di rito, nell’interpretazione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte.
Le doglianze della società, nel far leva sul comportamento delle parti e sulla preminenza di altri elementi, adombrano una lettura alternativa delle acquisizioni di causa e si risolvono nella pura e semplice antitesi all’interpretazione che la sentenza d’a ppello ha prospettato, peraltro in consonanza con quella di primo grado, alla luce di tutti i dati di fatto rilevanti.
Le censure, così formulate, non valgono, tuttavia, a connotare come implausibile l’interpretazione contestata e si rivelano, pertanto, inammissibili.
Né a diverse conclusioni inducono i precedenti di legittimità richiamati dalla società, calibrati sulle specifiche ragioni che, in quel frangente, sorreggevano le statuizioni impugnate, in relazione alla causa petendi prospettata nei giudizi di merito e ai motivi di ricorso sottoposti allo scrutinio di questa Corte.
8. -In virtù dei rilievi svolti, tanto il ricorso principale quanto quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili.
-Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca.
-La declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di entrambi i ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni rispettivamente proposte, ove tale contributo sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il ricorso incidentale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente,
per la stessa impugnazione principale e per quella incidentale, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione