Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34067 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34067 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.27280/2021 R.G., proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui è difesa per legge;
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME); COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
( controricorso;
), in virtù di procure in calce al
-controricorrenti – nonché di
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME ;
-intimati- e di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona del Ministro pro tempore ;
-intimato- nonché sul ricorso iscritto al n.27784/2021 R.G., proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
(
ricorso;
), in virtù di procure in calce al
-ricorrenti –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore ; domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui sono difesi per legge;
-controricorrenti-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2761/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il giorno 16 aprile 2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18
aprile 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione del 21 luglio 2011 i medici specialisti COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -premesso che, in qualità di laureati in medicina e chirurgia, avevano frequentato i corsi di specializzazione istituiti presso le RAGIONE_SOCIALE tra il 1982 e il 1991 -convennero dinanzi al Tribunale di Roma il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘adeguata r emunerazione o, in subordine, al risarcimento del danno da tardiva trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive europee in tema di medici specializzandi.
Costituitesi le amministrazioni convenute (che resisterono alla domanda, sollevando anche l’eccezione di prescrizione del diritto azionato), nel giudizio intervennero, ex art.105 cod. proc. civ., anche i medici COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, facendo proprie le conclusioni degli attori.
Nel corso del giudizio morì COGNOME NOME e si costituirono in prosecuzione i suoi eredi, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Il Tribunale di Roma accolse la domanda di alcuni medici e condannò la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in loro favore, RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 6.713,94 per ciascuno degli anni di corso da loro frequentato; rigettò la domanda di altri medici, in quanto iscrittisi al corso di specializzazione in data anteriore al 1° gennaio 1983 o in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute.
Con sentenza 16 aprile 2021, n.2761, la Corte di appello di Roma, per quanto ancora rileva, pronunciando sulle impugnazioni riunite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dei medici
soccombenti in primo grado, ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei medici NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per difetto di interesse ex art.100 cod. proc. civ., sul rilievo che la domanda di questi medici era stata respinta dal giudice di prime cure e che tale pronuncia era passata in giudicato per non avere essi proposto impugnazione; la Corte di merito non ha emesso analoga statuizione in relazione all’ impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, il quale pure non aveva impugnato la sentenza di primo grado, sul rilievo che questi dovesse invece reputarsi vittorioso, stante il non censurato contrasto tra la motivazione RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza (ove si era statuito circa l’avvenuta prescrizione del diritto da lui azionato) e il dispositivo (che invece riportava la condanna RAGIONE_SOCIALE ‘amministrazione convenuta al risarcimento del danno anche in suo favore).
La Corte territoriale, poi, in accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME (relativamente alla specializzazione in ‘ Chirurgia Generale ‘) , NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , nonché, per quanto di ragione, di quello proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE a pagare loro, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 3.962,65 per la frazione temporale RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1982/83 successiva al 31 dicembre 1982 frequentata a partire dal 1° gennaio 1983, nonché la somma di Euro 6.713,94 per ciascuno degli ulteriori anni di corso dagli stessi rispettivamente frequentati, oltre agli interessi legali.
La Corte di appello, infine, ha invece rigettato l’appello proposto, tra gli altri, da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (relativamente alle specializzazioni in ‘ Chirurgia Toracica ‘ e ‘ Chirurgia Vascolare ‘), confermando , per essi, la statuizione di prime cure in ordine alla prescrizione del diritto azionato.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte capitolina ha proposto il ricorso iscritto al n. 27280/2021 R.G., sorretto da due motivi, la RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, NOME COGNOME (relativamente alla specializzazione in ‘ Chirurgia Generale ‘), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (gli ultimi quattro in qualità di eredi di COGNOME NOME) hanno risposto con controricorso, successivamente illustrato da memoria.
Non hanno svolto difese gli altri medici intimati né il RAGIONE_SOCIALE.
Un successivo ricorso, contrassegnato con il n.NUMERO_DOCUMENTO R.G., sorretto da un unico motivo e successivamente illustrato da memoria, è stato proposto dai medici NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (relativamente alle specializzazioni in ‘ Chirurgia Toracica ‘ e ‘ Chirurgia Vascolare ‘) .
A questo ricorso hanno risposto con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, nonché il RAGIONE_SOCIALE, formulando altresì istanza di riunione del ricorso iscritto al n.
27784/2021 R.G. al precedente ricorso contrassegnato con il n. 27280/2021 R.G..
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, con separata ordinanza resa all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio , si è disposta la riunione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.335 cod. proc. civ., del ricorso contrassegnato con il n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., più recente, al ricorso più risalente, contrassegnato con il n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE è sorretto -come detto -da due motivi.
I.1 . Con il primo motivo, l ‘amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.100 cod. proc. civ. ».
Sostiene che anche l’appello proposto contro NOME COGNOME avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione, atteso che anche la domanda proposta da questo medico era stata definitivamente rigettata in seguito alla pronuncia di primo grado, che non era stata impugnata.
Osserva che, in ordine alla posizione del COGNOME, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non sussisteva alcun contrasto tra la motivazione e il dispositivo nella sentenza di primo grado, atteso che nella motivazione compariva la argomentata statuizione circa l’avvenuta prescrizione del diritto da lui azionato, mentre, nel dispositivo, per mero errore materiale, il COGNOME era stato indicato tra gli attori la cui domanda era stata accolta.
I.1.1. La censura è fondata.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di giudicato, l’esatto contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela la volontà del giudice, in modo da ritenere prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (da ultimo, Cass. 21/08/2023, n. 24867; in precedenza, Cass. 18/10/2017, n. 24600; Cass. 10/09/2015, n. 117910). Pertanto, sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una RAGIONE_SOCIALEe affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass. 17/10/2018, n. 26074; Cass.11/07/2014, n. 15990).
Nel caso di specie, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, riportando l ‘argomentata statuizione secondo la quale il diritto azionato da NOME COGNOME doveva ritenersi prescritto per avere egli avanzato domanda di pagamento alla Commissione RAGIONE_SOCIALEe Comunità Europee, priva di competenza al riguardo, rende adeguatamente conto del dictum giudiziale, diretto ad accogliere l’ eccezione preliminare di merito sollevata dalle amministrazioni convenute e a rigettare la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore; la chiarezza di tale statuizione, inoltre, non è messa in forse dall’indicazione del COGNOME tra i diversi attori di cui era stata accolta la domanda, che può essere ascritta ad un errore materiale di redazione.
In accoglimento del motivo in esame, la sentenza va cassata in relazione con possibilità, da parte di questa Corte (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto) di decidere del merito, dichiarando l’inammissibilità, p er difetto di interesse ad impugnare, RAGIONE_SOCIALE ‘ appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, dovendosi intendere la sentenza di primo grado, quanto alla sua posizione, nel senso emergente dalla motivazione.
I.2. Con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13, par.1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE, in combinato disposto con gli artt. 1173 e 1218 cod. civ., anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe sentenze ‘RAGIONE_SOCIALEEnvironnement Wallonie’, ‘Milev’ e ‘COGNOME‘ RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
La ricorrente sostiene che, in base alla citata giurisprudenza europea, dovrebbe negarsi l’esistenza di un diritto al la ‘remunerazione adeguata’, nonché al risarcimento del pregiudizio derivante dalla lesione di questo diritto, in favore dei medici che hanno iniziato la formazione negli anni accademici anteriori al 1982/1983, con conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, diretta ad estendere l’ambito RAGIONE_SOCIALEa tutela oltre il detto limite temporale.
I.2.1. Il motivo è infondato.
Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge -in particolare dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983 -1984 all’anno ac cademico 1990-1991) -per i c.d. medici specializzandi ‘ a cavallo ‘, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in
anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
I.2.2. La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava -come nel caso dei medici intimati con il ricorso in esame -a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa somma suindicata ed altre l’avevano, invece, riconosciuto.
Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione alle Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c ), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/363, come modificata dalla Direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici sp ecialisti iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il
corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’avessero terminato, a seconda RAGIONE_SOCIALEa durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi RAGIONE_SOCIALEa materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione RAGIONE_SOCIALEa direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».
I.2.3. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd. ‘a cavallo’, che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla
conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76 da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.
La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20).
Il giudice europeo ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) , l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/363/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla Direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata p rima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da
inadempimento RAGIONE_SOCIALEa Direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe Direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362/CEE.
I.2.4. In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento -da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 -correttamente è stato riconosciuto dal giudice del merito ai medici iscrittisi in anni anteriori al 1982, sebbene con diritto ad ottenere il pagamento con decorrenza dal 1° gennaio 1983.
La statuizione di condanna, emessa dall’impugnata sentenza in confronto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE anche in favore di tali medici, resiste, pertanto, al secondo motivo di ricorso per cassazione infondatamente proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, che va dunque rigettato.
II. Il ricorso successivo proposto dai medici NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (relativamente alle specializzazioni in ‘ Chirurgia Toracica ‘ e ‘ Chirurgia Vascolare ‘) è sorretto -come detto -da un unico motivo.
II.1. Con esso viene denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod . civ., nonché RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76 (con particolare riferimento agli artt. 13 e 16), dei principi di diritto
comunitario e RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 93/16 (con riguardo all’art.44) e 2005/36 (con riguardo all’art. 62) .
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha affermato che il diritto al risarcimento del danno sorto a favore dei soggetti che hanno seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1° gennaio 1983 al 1991, in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n.370 del 1999.
I ricorrenti sostengono che la Corte di appello sia incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c od. civ., atteso che la normativa interna di recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie non potrebbe essere individuata né nel d.lgs n. 257/1991, né nella legge n. 370/1999.
Pertanto, a tutto voler concedere, la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere soltanto dal 20 ottobre 2007, data RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione , ad opera RAGIONE_SOCIALEa direttiva n.2005/36 RAGIONE_SOCIALEa precedente direttiva n.93/16 (ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art .44 di tale fonte comunitaria), con conseguente cessazione, per lo S tato italiano, RAGIONE_SOCIALE‘ obbligo di adempiere tardivamente alle direttive n. 75/362, 75/363 e 82/76.
Inoltre, l a Corte di Appello di Roma, nell’applicare l’istituto RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, avrebbe anche violato, nel caso di specie, il principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ applicazione retroattiva e completa RAGIONE_SOCIALEe misure di attuazione RAGIONE_SOCIALEa norma comunitaria’ , contenuto in varie sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
II.2. Il motivo è inammissibile a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
II.2.1. È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive
n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art.11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 (cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente, ex multis , Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass. 19/07/2019, n. 16452; Cass. 24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020, n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n. 39421; Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez. Un., 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. Un., 09/06/2022, n. 18640; Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959; Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771).
II.2.2. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale, «a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del 2012) .
II.2.3. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (tra le più recenti, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) – sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALEa stabile nomofilachia sopra richiamata.
Giova ricordare, al riguardo, che la questione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, quale riconosciuta, fa sì che la predetta individuazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Quanto alla legittimazione passiva -premesso che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) -va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
II.2.4. Con riferimento alla remunerazione, deve porsi in evidenza che, a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, come ribadito anche dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16 (cfr., ancora, tra le più recenti, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
II.2.5. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 è applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accade mico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla regolazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo
ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
II.2.6. Va pure sottolineata la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Europea dei Diritti Umani concernente la tutela del diritto di accesso ad un tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti Umani; da questa giurisprudenza, infatti, si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c. Francia, 4.12.1995; COGNOME c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c. Francia, cit.; COGNOME c. Portogallo, 10.4.2003; COGNOME c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine RAGIONE_SOCIALEa presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia e in particolare il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); è pertanto necessario, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Strasburgo, che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (COGNOME ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, se solo si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando RAGIONE_SOCIALEa proposizione preventiva RAGIONE_SOCIALE‘azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit. ).
II.2.7. Quanto alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia che si è occupata del dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione relativa ai medici specializzandi, essa -come già si è osservato in precedenti arresti -ha evidenziato l’insussistenza di un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, apparendo la soluzione sopra illustrata di certo rispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» ed idonea a garantire l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azione giurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del
danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ma – deve aggiungersi – nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza in ordine all’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda non poteva ostare al decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022).
II.2.8. Il giudice di appello, rigettando il gravame proposto dai ricorrenti in ordine alla prescrizione del diritto da essi azionato e confermando la decisione di primo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, si è conformato, in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa Corte ed assurti a situazione di ‘diritto vivente’.
Pertanto, il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (relativamente alle specializzazioni in ‘ Chirurgia Toracica ‘ e ‘ Chirurgia Vascolare ‘) deve essere dichiarato inammissibile.
III. Le spese del giudizio di appello relative al rapporto processuale tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME possono essere compensate tra le parti, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale relativamente scusabile RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica; analoga pronuncia di compensazione si impone con riguardo alle spese del giudizio di legittimità concernenti il medesimo rapporto processuale.
Con riguardo agli altri rapporti processuali, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; pertanto, la RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE va condannata a rimborsare ai controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME (relativamente alla specializzazione in ‘ Chirurgia Generale ‘), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (gli ultimi quattro in qualità di eredi di COGNOME NOME), le spese del relativo rapporto processuale, nella misura indicata in dispositivo; analogamente, i ricorrenti successivi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (relativamente alle specializzazioni in ‘ Chirurgia Toracica ‘ e ‘ Chirurgia Vascolare ‘) devono essere condannati a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) le spese del relativo rapporto processuale, nella misura indicata in dispositivo.
IV. Alla condanna dei ricorrenti successivi nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell’anno 2011), il cui importo può essere quantificato nella metà RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, oltre interessi legali dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo.
Ciò, in ragione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la doglianza proposta -come si è veduto, inammissibile per manifesta infondatezza -, infrangendosi su un orientamento nomofilattico consolidato da molto tempo, si è tradotta in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare
oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti successivi , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito quanto al relativo rapporto processuale, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in confronto di NOME COGNOME;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e condanna quest’ultima a rimborsare ai controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (gli ultimi quattro in qualità di eredi di COGNOME NOME) le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie ed accessori, da distrarsi in favore del difensore, AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario;
condanna i ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 8.000,00, oltre le spese prenotate a debito;
condanna altresì i ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a pagare alle amministrazioni controricorrenti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) la somma di Euro 4000,00, oltre
interessi legali dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. ;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione