Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16065 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16065 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13534/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 312/2019 depositata il 17 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. i medici indicati in epigrafe, unitamente ad altri, adirono il Tribunale di Roma chiedendo la condanna della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri al pagamento di una «indennità risarcitoria» per il danno derivante dall’ aver frequentato la scuola di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione, in violazione delle direttive Europee nn. 362/75 e 363/75.
Costituendosi in giudizio l’ Amministrazione convenuta eccepì la prescrizione dell’avversa pretesa, contestandone nel merito la fondatezza.
Il Tribunale di Roma accolse solo alcune domande e rigettò le altre; in particolare, per quanto interessa in questa sede in relazione alla posizione degli odierni resistenti, accolse solo la domanda della AVV_NOTAIO COGNOME, mentre rigettò le domande degli altri per le ragioni qui di seguito sintetizzate sulla base di quanto al riguardo riferito in ricorso:
COGNOME NOME: specializzazione (Medicina del lavoro) non compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 Dir. 75/362/CEE;
COGNOME NOME: immatricolazione in data anteriore al 1° gennaio 1983;
NOME: specializzazione (Medicina dello sport) non compresa
negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 Dir. 75/362/CEE e immatricolazione in data anteriore al 1° gennaio 1983;
COGNOME NOME: immatricolazione in data anteriore al 1° gennaio 1983;
COGNOME NOME: immatricolazione in data anteriore al 1° gennaio 1983.
Tutti i medici oggi litisconsorti, con unico atto, interposero appello (la AVV_NOTAIOssa COGNOME dolendosi della quantificazione d ell’indennizzo e della indicata decorrenza degli interessi ).
Con sentenza n. 312/2019, resa pubblica il 17 gennaio 2019, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, con riferimento alla posizione dei soli dottori COGNOME e COGNOME, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di ciascuno, della somma di € 11.749,00, così liquidata rapportando l’indennizzo spettante, ex lege n. 370 del 1999, per ciascun anno (pari ad € 6.713,94) alla durata dei co rsi di specializzazione rispettivamente frequentati successivamente al 1° gennaio 1983 (pari per entrambi a un anno e nove mesi), oltre interessi legali dalla costituzione in mora.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono i dottori COGNOME e COGNOME depositando controricorso.
Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 16 della Dir. 82/76/Cee, ratione temporis vigenti, così come
interpretata alla luce delle sentt. “COGNOME“, “RAGIONE_SOCIALE” e “COGNOME” della Corte di giustizia di Lussemburgo ».
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello basato la decisione su di una interpretazione estensiva della sentenza della Corte di COGNOMEzia del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616 e C-617/16), sostenendo che tale ultima decisione non avesse limitato l’obbligo della adeguata remunerazione agli iscritti alle scuole di specializzazione medica a partire dal 1982, con corresponsione della remunerazione dal 1° gennaio 1983, ma lo avesse esteso anche ai medici iscrittisi precedentemente e che avevano concluso il corso dopo il 1° gennaio 1983 (c.d. specializzandi “a cavallo”).
Ad avviso della parte ricorrente, invece, secondo la giurisprudenza eurocomunitaria, avrebbero diritto all’indennizzo i medici iscrittisi dopo il 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore della direttiva de qua, ed a partire dal 1° gennaio 1983, data in cui lo Stato italiano avrebbe dovuto adempiere alla stessa.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. ci v.».
Lamenta che i giudici di secondo grado hanno omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale condizionato con il quale si reiterava l’eccezione di prescrizione della pretesa, denunciandosi l’erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile al caso di specie il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 4, coma 43, legge n. 183 del 2011.
Il primo motivo è infondato.
3.1. Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge -in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) -per i c.d. medici specializzandi «a
cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’hanno, invece, riconosciuto.
3.2. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, Cass. 10/07/2013, n. 17067, e Cass. 22/05/2015, n. 10612) aveva già dato luogo, una prima volta, alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581 (successiva alla sentenza qui impugnata che ha definito il giudizio di rinvio), hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
Alla luce, dunque, dell’interpretazione proveniente dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea, fu chiaro che coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’hanno terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18/07/2018, n. 19107, e 31/07/2018, n. 20348, interpretarono il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».
3.3. La successiva giurisprudenza di questa Corte interpretò restrittivamente tale principio (v., tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27471; 17/01/2019, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066; 26/02/2019, n. 5509; 05/07/2019, n. 18053; 23/07/2019, n. 19729 e n. 19731; 20/07/2019, n. 20410; 02/10/2019, n. 24625) escludendo che lo stesso potesse valere per coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76).
In numerose pronunce si affermò, infatti, la necessità di distinguere le posizioni dei medici specializzandi «a cavallo» in tre categorie:
quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;
b) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;
quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio
1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso.
Si osservò che ciò era coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno (cfr. punto 30 della citata sentenza della Corte di giustizia), oltre che con il generalissimo principio di ultrattività delle previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi.
E si evidenziò anche che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale fossero stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo era stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro – cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia – sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazíonale, anche nel corpo della motivazione, era univocamente concludente in tal senso).
Si rimarcò, infine, che la Corte di COGNOMEzia, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 1° gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttive e, quindi, adempiere l’obbligo da esse scaturente fin dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell’articolo 16 della direttiva stessa.
3.4. Sotto questo specifico profilo la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 821 del 2020, la quale ritenne non persuasiva l’interpretazione suesposta sul rilievo che «la questione che aveva generato l’esigenza di chiarimenti da parte della
CRAGIONE_SOCIALE. era relativa ad un giudizio in cui il corso frequentato dagli specializzandi si articolava proprio a cavallo tra il 1982 ed il 1983, ciò che rende il riferimento reiterato a tale ultima evenienza non indicativo con certezza della volontà di restringere nei sensi indicati la platea dei destinatari dell’obbligo risarcitorio, con commisurazione dello stesso all’importo successivamente previsto dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999».
È stato, dunque, ravvisato un persistente contrasto, «non pacificamente superato alla stregua della giurisprudenza di legittimità passata in rassegna, circa la ritenuta portata ultrattiva (più propriamente applicabilità alle fattispecie realizzatesi dopo l’entrata in vigore della Direttiva, ossia ai rapporti insorti successivamente) dello ius superveniens rappresentato dalla direttiva», ritenuta in detta ordinanza «espressione di un principio innegabilmente in contrasto con l’altro secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo».
3.5. Rimessa, dunque, la questione nuovamente alle Sezioni unite, queste hanno pronunciato ordinanza interlocutoria (n. 23901 del 29 ottobre 2020) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sul seguente quesito: «Se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che
si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso all’1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all’i gennaio 1983».
3.6. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE».
3.7. Alla luce di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad essa rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
3 .8. La Corte d’appello ha deciso la questione ad essa rimessa
applicando una regola di giudizio conforme a detto principio. La censura sul punto mossa dalla ricorrente deve essere pertanto rigettata.
Il secondo motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo
4.1. Anzitutto perché la ricorrente ha omesso di precisare se l’eccezione riproposta con l’appello venne mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Va al riguardo rammentato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare – a pena di inammissibilità – che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 5087 del 03/03/2010 e succ. conff., tra le quali, ex multis , Cass. n. 41205 del 2021; n. 18322 del 2022; n. 18326 del 2022; n. 9935 del 2023).
Si osserva, altresì, che la sentenza impugnata nell’intestazione non individua la posizione dell’Amministrazione in alcun modo e, dunque, non la qualifica come quella di ‘appellata’ o di ‘appellata e appellante incidentale’ e nella motivazione si limita a dire che essa ebbe a cost ituirsi chiedendo il rigetto dell’appello. Sicché, al fine di evidenziare l’effettività dell’omessa pronuncia sull’appello incidentale, sarebbe stato essenziale prendere posizione al riguardo dimostrando che quell’appello risultava comunque mantenuto in se de di precisazione delle conclusioni.
4.2. Sotto altro profilo l’inammissibilità andrebbe comunque affermata per la non decisività dell’ error in procedendo denunciato.
Va in proposito rammentato che, come costantemente affermato
nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all’art. 360bis n. 2 cod. proc. civ.: è necessario, cioè, che la censura di violazione della norma del procedimento venga evidenziata con caratteri tali da palesare che sono stati violati «i principi regolatori del giusto processo».
Tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti dell’art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poi specificati dal secondo comma e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l’inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell’art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell’introduzione dell’art. 360-bis n. 2 si esprimeva nell’essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2145 del 25/01/ 2022; n. 41230 del 22/12/2021; n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019).
Nella specie, l’errore dedotto, inerente alla violazione di una norma del procedimento è, per l’appunto, privo di decisività poiché non incidente sul contenuto della decisione e, dunque, non arrecante un effettivo pregiudizio alla parte.
Ciò in quanto la tesi a fondamento di quel motivo, applicabilità alla fattispecie del termine quinquennale di prescrizione ex lege n. 183 del 1984, è manifestamente infondata alla luce del principio, più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. In riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2012)» (Cass. n. 1917 del 09/02/2012 e plurime succ. conff.).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Avuto riguardo al contrasto registratosi nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione posta dal primo motivo del ricorso ─ risolto solo di recente, come sopra evidenziato, dalle Sezioni Unite di questa Corte, a seguito della risposta fornita dalla C .G.U.E. all’esito di rinvio pregiudiziale ─ si ravvisano i presupposti per l’integrale
compensazione delle spese tra le parti.
Non può trovare applicazione l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo i ricorrenti Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza