Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36602 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36602 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14857/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3987/2020
depositata il 24 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Alcuni medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Napoli la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 19 90/91.
Con sentenza n. 1909 del 2017 il Tribunale rigettò le domande, ritenendo prescritto il credito azionato.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3987/2020 depositata il 24 novembre 2020, ha rigettato l’appello, con integrale compensazione delle spese.
Avverso tale decisione NOME COGNOME e gli altri tre medici indicati in epigrafe propongono ricorso con unico motivo, cui resiste la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, depositando controricorso.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento
all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. , « violazione e falsa applicazione delle Dir. Com. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e s.m.i.; D.lgs.2 57/91, L. 370/99, D.lgs. 368/99, 6 D.lgs. 6/11/07 n. 296, DPCM 6-7 Marzo del 2007 e DPCM 2/11/07, DM 30/1/98, DM 31/10/91 e s.m.i.; artt. 5 e 189 Trattato del 1957, art. 117 Costituzione in relazione all’art. 112, 116 c.p.c., 2932 c.c. e ss., art. 1335 c.c.; Nullità della sentenza; Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi relativamente agli artt. 2934 e 2935 c.c., nonché dell’art. 11 L. 370 del 1999 e dell’art. 1218 c.c. ».
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
La Corte di merito ha deciso la questione in esame in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame degli argomenti di critica non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452
del 2019).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell’eccezione di prescrizione allora effettuato.
Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore dell ‘A mministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello RAGIONE_SOCIALE, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità: somma liquidata come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al
pagamento, in favore dell ‘A mministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.800, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna detto ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di Euro 1.400.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza