Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5518 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5518 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8101/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e
difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, n.q. di amministratore di sostegno di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, n.q. di eredi di NOME COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, n.q. di eredi di COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME;
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, n.q. di erede di NOME COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1974/2023, depositata il 10 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 10 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti convennero davanti al Tribunale di Roma, nel 2016, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.
Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche senza percepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo RAGIONE_SOCIALE italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992.
Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione e la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, in via alternativa a titolo di risarcimento.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 1350/2018, dichiarato il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE convenutE, rigettò tutte le domande accogliendo per tutti l’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.
Pronunciando, previa riunione, sui gravami separatamente interposti dai medici, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1974/2023, resa pubblica il 10 ottobre 2023, li ha rigettati condannando gli appellanti alle spese del grado, liquidate in euro 144.412.20 per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, a tale importo giungendo sulla base di calcoli così esplicitata in motivazione: « scaglione di valore euro 52.000260.000 in relazione alla domanda di importo maggiore (euro 55.515,00 domandati in via principale per il corso di specializzazione RAGIONE_SOCIALEa durata di cinque anni); compenso per le prime due fasi processuali, anteriori alla riunione, per ciascuno dei quattro procedimenti, secondo i parametri tariffari medi (euro 4.665,00), con aumento di un terzo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 co. 8 DM cit. (euro 6.061,00) e aumento del 470% nella misura prevista dall’art. 4 comma 2
DM.55/2014, per la sola causa RG. 3760/2018 (223 appellanti), per un totale di 28.489,05; quadruplicazione di tale importo essendo quattro i procedimenti poi riuniti (euro 113.956,20); valore tariffario medio (euro 4.860,00) per la unica fase decisoria, successiva alla riunione, che, con i medesimi aumenti già indicati, diviene pari ad euro 30.456,00 ».
Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi, nell’ordine:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME difesi dall’AVV_NOTAIO, con sei motivi.
–NOME COGNOME e gli altri medici (tra i quali anche lo stesso NOME COGNOME già ricorrente con il primo ricorso) o loro eredi difesi dall’AVV_NOTAIO, con due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE depositano separati controricorsi per resistere al primo dei suindicati ricorsi. Le altre amministrazioni intimate restano tali e nessun controricorso risulta depositato in relazione al secondo ricorso.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti in data 4 dicembre 2025.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Rilievi preliminari.
I due ricorsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente; quello proposto successivamente al primo deve considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis , Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n.
26622 del 06/12/2005), dei quali possiede tutti i requisiti.
A tal fine occorre aver riguardo all’ordine cronologico di notifica e, solo in caso di notifiche in pari data, l’individuazione, tra essi, del ricorso principale e di quello incidentale, risultando impossibile in base al criterio RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa notifica, deve effettuarsi con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, considerandosi principale il ricorso depositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositato successivamente (v. Cass. n. 4088 del 14/06/1983).
Nella specie, pertanto, ricorso principale deve considerarsi quello proposto dai ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO che, notificato in data 9 aprile 2024, risulta depositato il successivo 11 aprile, prima dunque del ricorso patrocinato dall’AVV_NOTAIO che, notificato nella stessa data, risulta però depositato il 23 aprile.
Va, di conseguenza, rilevata l’inammissibilità del secondo ricorso (patrocinato dall’AVV_NOTAIO) in quanto proposto nell’interesse di NOME COGNOME, il quale risulta già tra i ricorrenti patrocinati, con il primo ricorso, dall’AVV_NOTAIO.
Il secondo ricorso è invero affidato a motivi in parte diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo. In un siffatto contesto deve ritenersi che la parte abbia già esaurito la facoltà di critica RAGIONE_SOCIALEa decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, tale possibilità potendo ammettersi solo allorquando il secondo ricorso intenda sostituirsi alla prima impugnazione perché per qualche ragione invalida o inammissibile o improcedibile, sempre che la stessa non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge (cfr. Cass. Sez. 1 n. 8552 del 06/05/2020, Rv. 657901; v. anche Cass. Sez. 1 n. 25437 del 11/11/2020, Rv. 659658).
Ancora in via preliminare va rilevata l’inammissibilità anche del controricorso depositato nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata depositata la procura speciale che si dice per esso conferita, in violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 365 e 370 c.p.c. In particolare, nell’intestazione del ricorso si evoca una procura in calce all’atto, ma di essa non v’è traccia. Inammissibile, in conseguenza è la memoria depositata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Ricorso di NOME COGNOME e altri (difesi dall’AVV_NOTAIO) .
Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
Lamentano che la Corte d’appello non abbia applicato la legge, ma si sia basata su un’interpretazione giurisprudenziale non pacifica.
Ciò per avere ritenuto la prescrizione del diritto aderendo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813 del 2011 e successivamente nella sentenza n. 16452 del 2019, senza però considerare altri orientamenti giurisprudenziali, che avrebbero potuto portare a una conclusione diversa.
In tal modo ─ sostengono ─ la Corte di merito ha violato l’art. 101, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ. in relazione al dies a quo del termine prescrizionale, a torto, secondo i ricorrenti, individuato in sentenza nella data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), invece che in quella RAGIONE_SOCIALEa emanazione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 368 del 1999 e, segnatamente, del d.p.c.m. del 6 luglio 2007.
Rilevano che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies a quo per la prescrizione nella data di emanazione dei d.p.c.m. del 2007, ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno
acquisito la certezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano « violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 Cost. e 14 CEDU », sul rilievo che la soluzione adottata determina una discriminazione tra specializzandi ante e post 1991, in contrasto con il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 11 e 117 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, art. 132 c.p.c. e art. 267 del Trattato sul Funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (TFUE) », in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, asseritamente non supportata da una motivazione adeguata.
Rilevano che tale rinvio era stato sollecitato per chiarire se, alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che siano definiti la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, il soggetto legittimato passivamente e la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda e insistono per un positivo esame di tale richiesta in questa sede.
Con il quinto motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’artt. 91 e 92 secondo comma cod. proc. civ. in relazione all’art 360 primo comma n 3 cod. proc. civ. », si deduce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese senza compensazione, nonostante la novità e complessità RAGIONE_SOCIALEa questione.
Vengono infine reiterati i motivi di gravame rimasti assorbiti.
Ricorso di NOME COGNOME e altri (difesi dall’AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché RAGIONE_SOCIALE
artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘Art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 » (così testualmente nella rubrica).
Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di decorrenza del termine di prescrizione.
La Corte d’appello avrebbe quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sovranazionale.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE art. 91 e 97 c.p.c. e Artt. 1, 4 e 11 D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. » per avere la Corte d’appello liquidato alle Amministrazioni statali euro 144.412,20 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., facendo applicazione dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 in modo ritenuto distonico rispetto al dettato normativo.
I criteri che si assumono malamente applicati in sentenza sono
due e sono quelli dettati rispettivamente dal comma 2 e dal comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del citato decreto ministeriale.
2.1. Lamentano, infatti, i ricorrenti, in primo luogo, che l’aumento per la pluralità di parti ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 sia stato calcolato assumendo a riferimento il numero RAGIONE_SOCIALE appellanti (oltre duecento), in contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15014 del 2022 e n. 3284 del 2023), secondo cui l’aumento per il numero RAGIONE_SOCIALEe parti va rapportato esclusivamente alle parti effettivamente difese dal medesimo avvocato cui spetta il compenso e non ai litisconsorti RAGIONE_SOCIALEa controparte. Nella specie, pertanto, l’aumento massimo applicabile, in presenza di quattro amministrazioni difese, sarebbe stato del 90% (fascia 3 -10 parti) e non del 470% previsto per ipotesi di assistenza a oltre trenta parti.
2.2. Contestano, inoltre, il metodo di calcolo seguito dalla Corte bolognese, evidenziando che l’aumento del 470% è stato computato sul compenso già aumentato di un terzo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 8 (euro 6.061,00), sicché la maggiorazione per la pluralità di parti ha finito per cumulare in modo moltiplicativo gli incrementi previsti dai commi 2 e 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, che avrebbero invece dovuto essere applicati sulla base del compenso ‘puro’.
Viene quindi proposto un ricalcolo, effettuato sulla base RAGIONE_SOCIALE stessi parametri scelti dalla Corte d’appello (scaglione di valore, fasi considerate e riunione dei procedimenti), ma:
A) calcolando un compenso teorico per una sola parte secondo parametri medi RAGIONE_SOCIALEo scaglione di valore euro 52.000-260.000 in relazione alla domanda di importo maggiore (euro 55.515,00 domandati in via principale per il corso di specializzazione RAGIONE_SOCIALEa durata di cinque anni);
B) applicando sul compenso base così calcolato per le prime due fasi dei quattro giudizi di appello anteriormente alla loro riunione,
separatamente:
l’aumento del solo 90% per il numero RAGIONE_SOCIALEe parti assistite dall’Avvocatura (quattro);
l’incremento di un terzo per la ‘manifesta fondatezza’ sulle sole voci base;
quindi sommando tali aumenti, isolatamente considerati, tra di loro e con il compenso base;
quadruplicando l’importo così ottenuto dei compensi spettanti per le prime due fasi (per un risultato, dunque, di euro 41.674,00);
calcolando il compenso, sempre secondo parametri medi, spettante per l’unitaria fase di trattazione successiva alla riunione ed applicando alla stessa gli aumenti suindicati secondo i criteri predetti (giungendo quindi, per tale fase, ad un importo di euro 10.854,00);
sommando l’importo di cui sopra alla lettera E a quello di cui alla lettera D, per giungere dunque ad un compenso complessivo, ritenuto corretto, di euro 52.528,00, ben inferiore evidentemente a quello liquidato dalla Corte d’appello di euro 144.412,00.
Scrutinio dei motivi: A) Censure sulla regola applicata in tema di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Occorre procedere, secondo l’ordine logico RAGIONE_SOCIALEe questioni, all’esame -congiunto- dei motivi dedotti, sia pur con la prospettazione di diversi argomenti di censura, in punto di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e dunque: del primo motivo del ricorso patrocinato dall’AVV_NOTAIO; dei motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso proposto a ministero RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Tali motivi, da esaminarsi dunque congiuntamente, sono inammissibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
1.1. La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo [cfr. Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.
20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da più di seicento successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti: Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. n. 13758 del 2018; n. 16452 del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n. 2201 del 2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 18684 del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022; n. 32960 del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del 2023; n. 4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089 del 2023; n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023; n. 14618 del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076 del 2024; n. 29334 del 2024; n. NUMERO_DOCUMENTO del 2025; n. 10782 del 2025; n. 11318 del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938 del 2025; n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025; n. 33662 del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026].
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale « a seguito RAGIONE_SOCIALEa tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALEa domanda, se solo lo RAGIONE_SOCIALE o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALEa stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di
prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALEa stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella
quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALEa quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa « adeguata remunerazione », per altro verso non affronta il tema qui discusso RAGIONE_SOCIALEa decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs.
n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non vi è alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che
l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).
1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano.
Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo del proprio ricorso, i medici specializzati difesi dall’AVV_NOTAIO hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: « se alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ».
Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata.
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo RAGIONE_SOCIALE), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del g iudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale
errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
1.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, nel primo ricorso, alla ordinanza RAGIONE_SOCIALEa (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa materia, sul rilievo che « le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale ».
Quella espressa in tale ordinanza interinale è infatti valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.
Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.
1.4. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base RAGIONE_SOCIALEe medesime considerazioni sopra espresse, alla luce RAGIONE_SOCIALEe quali -ha soggiunto -« si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale RAGIONE_SOCIALEa Sesta sezione .
« Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità,
trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento » (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022) .
1.5. È stato in quella occasione anche affermato ─ e va anche qui ribadito trattandosi di argomento ricorrente anche nei ricorsi in esame -che « può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili .
« Non è pensabile, invero, che l’art. 360bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione -e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame – si debbano considerare rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso ‘successo’ univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato ‘resistenze’ nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. RAGIONE_SOCIALEo stare decisis , si pone – senza argomenti – in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582) » (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022;
n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 RAGIONE_SOCIALE’11/05/2023; n. 3284 del 02/02/2023).
1.6. Mette conto peraltro rimarcare che le stesse citate sentenze capofila (Cass. nn. 10813-10816 del 2011) si erano assai chiaramente e con ampia motivazione espresse in tal senso -in particolare nei paragrafi 4.4, 4.5 e poi 10.2 (cui si rimanda) -evidenziando come ogni dubbio di compatibilità, con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia U.E., RAGIONE_SOCIALEa soluzione data alla questione del termine di prescrizione e RAGIONE_SOCIALEa relativa decorrenza non avesse ragione di sussistere alla luce RAGIONE_SOCIALEe indicazioni traibili dalle pronunce successive alla sentenza COGNOME e segnatamente dalla sentenza COGNOME .
Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto a configurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare -con il primo motivo del ricorso patrocinato dall’AVV_NOTAIO la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 Cost. per il solo fatto di avere, il giudice a quo , deciso conformemente alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C.: uniformandosi al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza la Corte d’appello ha, infatti, per ciò stesso reso una pronuncia conforme alla legge, quale costantemente interpretata dalla RAGIONE_SOCIALE
La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini di stare decisis ma quale cornice nomofilattica all’ermeneutica legale positiva.
In ogni caso il motivo è inammissibile perché in sostanza si risolve in una pura tautologia: vi si sostiene, infatti, che la Corte d’appello avrebbe violato la legge perché ne ha adottata una interpretazione scorretta, e ne avrebbe adottata una interpretazione scorretta perché ha violato la legge.
(Segue): B) Scrutinio dei restanti motivi.
Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi con riferimento al quinto motivo del primo ricorso (AVV_NOTAIO), con il
quale ci si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Costituisce invero jus receptum nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALEa opportunità RAGIONE_SOCIALEa compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa -ipotesi nella specie non ricorrente -o nel caso di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi).
Non è poi un vero motivo di ricorso quanto dedotto alla fine del primo ricorso, ivi non prospettandosi alcuna censura ma solo facendosi generico rimando alle questioni rimaste assorbite nella decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello e che, come tali, avrebbero dovuto essere riproposte al giudice di rinvio in caso di accoglimento del presente ricorso, evenienza evidentemente non verificatasi.
Né peraltro è censurata in sé la statuizione di assorbimento, peraltro pienamente corretta stante la portata definitoria RAGIONE_SOCIALEa rilevata prescrizione dei crediti azionati.
È invece fondato il secondo motivo del ricorso a patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nei limiti di seguito precisati.
3.1. Esso investe, come detto, con una duplice censura, la statuizione di condanna alle spese adottata dalla Corte territoriale, deducendosi, per un verso, l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, e, per altro verso, la violazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 8, del medesimo decreto, avendo il giudice di appello applicato il secondo aumento sul risultato già lievitato per effetto del primo.
3.2. Muovendo dalla prima RAGIONE_SOCIALEe due doglianze, il Collegio ritiene di doverla disattendere.
La sentenza impugnata ha, infatti, fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 nel testo vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, correttamente valorizzando, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘aumento per pluralità di parti, il numero dei soggetti risultati soccombenti e non quello RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni difese dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
In tale parte il ragionamento seguito dai giudici capitolini è corretto, in quanto conforme all’esegesi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 invalsa nella giurisprudenza di questa Corte successivamente alle pronunce richiamate in ricorso, con orientamento inaugurato da Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024 (v. anche, ex multis , Cass. Sez. 3, ord. n. 10367 del 17/04/2024; Cass. Sez. 3, ord. n. 24144 del 09/09/2024).
In tale arresto si è, infatti, evidenziato come il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione, là dove nell’ultimo periodo ricollega la maggiorazione al caso in cui « l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti », individui l’elemento rilevante sul versante RAGIONE_SOCIALEa ‘opposizione processuale’, sicché il parametro non è dato dal numero RAGIONE_SOCIALEe parti patrocinate dal difensore vittorioso, ma dalla pluralità dei soggetti che gli si contrappongono in giudizio con identica posizione processuale.
L’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa norma, letta alla luce RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALE‘istituto che è quella di evitare la moltiplicazione meramente aritmetica dei compensi per la parte assistita dal medesimo difensore, assicurando al contempo una remunerazione proporzionata all’aggravio difensivo derivante dal moltiplicarsi RAGIONE_SOCIALEe posizioni antagoniste -conferma che, in un caso quale quello in esame, la misura RAGIONE_SOCIALE‘aumento deve seguire il numero RAGIONE_SOCIALEe parti soccombenti, che sono quelle rispetto alle quali si è reso necessario l’impegno professionale aggiuntivo.
Ne discende, come puntualizzato dalla richiamata ordinanza, che sarebbe contrario alla logica del sistema ancorare l’aumento al numero RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali assistite dall’Avvocatura le quali, peraltro, nel giudizio risarcitorio per inadempimento statale, si atteggiano comunque ad articolazioni del medesimo centro di imputazione, lo RAGIONE_SOCIALE, e dunque a ben vedere rappresentano in realtà « un solo soggetto », proprio come previsto dal menzionato inciso RAGIONE_SOCIALEa disposizione ─ e non invece al numero dei soggetti che hanno agito o resistito in giudizio e che risultano soccombenti.
La Corte territoriale si è, dunque, per tale parte del ragionamento, correttamente allineata al più recente indirizzo di legittimità, che il Collegio intende ribadire, reputandosi ormai superato -per effetto di un contrasto solo diacronico -il diverso orientamento richiamato nel ricorso, secondo cui l’aument o avrebbe dovuto essere parametrato al numero RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Diversa valutazione merita, invece, la seconda articolazione del motivo, che investe la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere incrementato di un terzo il compenso base ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 8, d.m. n. 55 del 2014, ha applicato l’aumento percentuale di cui all’art. 4, comma 2 sul risultato così accresciuto, e non già sull’importo originario.
In tale passaggio il ragionamento liquidatorio è in effetti erroneo. La lettura coordinata dei commi 2 e 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 d.m. n. 55 del 2014 impone, al contrario, di ricostruire il rapporto tra i due aumenti nel senso che essi, pur potendo coesistere quando ne ricorrano i rispettivi presupposti (pluralità di parti e manifesta fondatezza RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa), debbano entrambi essere calcolati sul medesimo compenso base, e solo successivamente sommati tra loro e a quest’ultimo.
Una interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in esame, che individuano separatamente, con autonome previsioni, l’incremento
per pluralità di parti e quello per complessità o pregio RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva, senza mai evocare un meccanismo di ‘capitalizzazione’ del primo aumento ai fini del secondo, non consente, infatti, di ritenere legittima la costruzione di una progressione esponenziale mediante l’applicazione del secondo incremento sul risultato del primo.
Chiaro in tal senso, del resto, anche l’uso del sostantivo singolare « soccombente » nella strutturazione logica RAGIONE_SOCIALEa norma di cui al comma 8 (« Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo …») che non si spiegherebbe ove si ritenesse tale aumento applicabile anche nel caso di cui all’ultimo periodo del comma 2, che riguarda il caso «… in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti ».
La lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, avuto riguardo alla struttura modulare dei compensi per fasi e agli equilibri interni del sistema tariffario, conferma che il legislatore ha inteso prevedere una sommatoria di componenti tutte riferite al medesimo parametro originario (il compenso base liquidato per un solo soccombente) e non una successione di aumenti ciascuno calcolato sull’importo già accresciuto dal precedente.
VI. Conclusioni.
La ritenuta erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, regolando ex novo le spese del giudizio di appello (v. Cass. 09/09/2024, n. 24144, in motivazione, par. 5)
Prima di procedere alla liquidazione deve tuttavia tenersi conto del fatto che, come già detto, non vi è coincidenza soggettiva tra: a) coloro che proposero l’appello rimanendo soccombenti; b) coloro che hanno ammissibilmente impugnato per cassazione la sentenza d’appello nella parte relativa alla statuizione sulle spese.
La decisione nel merito RAGIONE_SOCIALEa causa potrà, dunque, essere
pronunciata, e spiegare i suoi effetti, nei soli confronti di quanti tale impugnazione hanno proposto (vale a dire nei soli confronti, per l’appunto, dei ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO, fatta eccezione per il AVV_NOTAIO, per le ragioni sopra spiegate).
Rispetto agli appellanti non ricorrenti per cassazione, ed ai ricorrenti per cassazione difesi dall’AVV_NOTAIO, che non hanno impugnato la statuizione sulle spese, si è invece formato il giudicato sulla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese come disposta dal giudice d ‘appello (v. Cass. n. 24144 del 2024, in motivazione, par. 5.1).
Alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello cui, dunque, nei descritti limiti soggettivi, occorre provvedere ex novo , in sede rescissoria una volta cassata quella operata dalla Corte d’appello, si procede dunque sulla base del seguente calcolo:
-il valore RAGIONE_SOCIALEa causa da prendere in considerazione è quello compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000: la domanda introduttiva di maggior valore era, infatti, quella proposta dai dottori COGNOME e COGNOME, ciascuno dei quali aveva frequentato corsi RAGIONE_SOCIALEa durata di cinque anni ultimati nel 1984; in primo grado essi avevano richiesto la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, in via principale, al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 11.103,80 per ciascun anno di corso oltre rivalutazione e interessi, i quali si sommano alla sorte capitale al fine RAGIONE_SOCIALEa determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa causa, giungendosi dunque ad un petitum di oltre 290.000 euro;
-valori tariffari medi per causa davanti alla Corte d’appello di valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000 per tutte le tre fasi del giudizio: euro 12.821,00;
-aumento di 1/3 ex art. 4, comma 8, per manifesta fondatezza RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura: euro 4.230,93;
-aumento del 470% ex art. 4, comma 2: Euro 60.258,70;
-totale: euro 77.310,63.
Il solo parziale accoglimento del ricorso incidentale giustifica
l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità tra i ricorrenti (difesi dall’AVV_NOTAIO) il cui ricorso è stato parzialmente accolto, da una parte, e le amministrazioni intimate, dall’altra.
Alla soccombenza segue invece la condanna dei ricorrenti principali, difesi dall’AVV_NOTAIO, in solido tra di essi, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (non anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, stante la rilevata inammissibilità del suo controricorso), RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.980,00 per compensi, sulla base dei seguenti criteri:
-euro 4.200 quale compenso base parametrato su importo minimo relativo a due fasi, per cause di valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000;
-aumento ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 per il numero dei ricorrenti soccombenti (quattro): euro 3.780,00;
-totale euro 7.980,00.
Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale vige il sistema RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
Per i ricorrenti interamente soccombenti va altresì dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE stessi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione e solo in quanto proposto dai ricorrenti diversi da NOME COGNOME; dichiara inammissibili il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito liquida l’importo complessivo dei compensi dovuti dagli appellanti odierni ricorrenti incidentali diversi da NOME COGNOME, in solido tra di essi, a titolo di rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni appellate, in euro 77.310,63; ferme le restanti statuizioni.
Compensa integralmente le spese tra i predetti ricorrenti incidentali, da un lato, e le amministrazioni intimate, dall’altro.
Condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.980,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME