Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7192 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7192 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12176-2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro
Oggetto
Medici specializzandi Risarcimento danni
R.G.N. 12176/2024 Cron. Rep. Ud. 04/02/2026 CC
tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1292/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29/11/2023 R.G.N. 22/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1292/2023, ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva rigettato le domande proposte dai dottori COGNOME NOME e COGNOME NOME dirette ad ottenere il riconoscimento del loro diritto ad essere inquadrati con contratto di formazione e lavoro nell’ambito RAGIONE_SOCIALE enti che si erano avvalsi del loro lavoro (durante l’attività di specializzazione medica svolta dal primo negli anni 1978/1979 e 1980/1981 e dal secondo negli anni 1978/1979 e 1982/1983) e con l’RAGIONE_SOCIALE, con conseguente pagamento del trattamento economico, normativo e previdenziale, oltre indicizzazione ed accessori di legge; in via subordinata, le domande erano volte alla condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano al risarcimento dei danni patiti per la mancata tempestiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 75/362/CE e 75/363/CE.
Per quello che interessa in questa sede la sentenza impugnata ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, non esaminata dal giudice di primo grado, sia con riferimento al termine quinquennale che decennale; ha specificato, infatti, che per gli specializzandi che avevano concluso il loro corso entro
l’anno accademico 1990 -1991, il termine prescrizionale decorreva dal 27.10.1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370/1999 e che, nel caso de quo , le lettere di diffida dei ricorrenti risalivano al 24.11.2015 (COGNOME) e al 26.11.2015 (COGNOME), per cui le pretese risarcitorie erano ormai prescritte così come quelle retributive (indennità borsa di studio) previste dal D.lgs. n. 257/91, il cui termine prescrizionale decorreva dalla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa (1.9.1991).
Avverso tale decisione NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Consigliera delegata ha, con atto del 22 gennaio 2025, formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c.
I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso e hanno depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 c .p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 346, 436 c.p.c. e la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2934, 2935 cod. civ., nonché la tardiva costituzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato oltre il termine di dieci giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza, per avere errato la Corte territoriale nell’accogliere l’eccezione di prescrizione
avanzata da parte RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, che si era costituita tardivamente, solo sette giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza fissata con decreto in data 11.5.2021; ciò non consentiva, quindi, di sollevare l’eccezione di prescrizione che, in quanto eccezione in senso stretto, andava riproposta nei termini di cui all’art. 436 c .p.c.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. , la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ.; si deduce che la prescrizione decorreva dall’emanazione dei DPCM del 7.3.2007, del 6 luglio 2007 e del 2 novembre 2007 e, per i ricorrenti, dal 7.3.2007 con la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato Italiano RAGIONE_SOCIALEe Direttive Comunitarie 827/76, 75/363 e 93/16 e in attuazione del D.lgs. n. 368/1999; si lamenta, altresì l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 43 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2011, in quanto applicabile a fatti verificatosi successivamente.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., perché, in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni per mancato recepimento di una direttiva comunitaria, il diritto di essi ricorrenti avrebbe potuto essere fatto valere solo a seguito RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione del 2016/2016 e RAGIONE_SOCIALEa CGUE del 2018, per cui il ricorso depositato in data 29.8.2019 era tempestivo.
Con il quarto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si addebita la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91 e 92 cpc per l’eccessiva condanna alle spese del processo considerato il mutamento giurisprudenziale e legislativo intervenuto in merito alla trasposizione RAGIONE_SOCIALEe Direttive Comunitarie 75/362 e 75/363.
Preliminarmente va precisato che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o
manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore del collegio investito RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti RAGIONE_SOCIALE artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Cass. S.U. n. 9611/2024).
Sempre in via preliminare deve ribadirsi che l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione – al pari RAGIONE_SOCIALEa memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr. per tutte, Cass. 30760/2018).
Ne consegue che di tutte le circostanze e documenti allegati alla memoria non se ne può tenere conto perché inammissibilmente prospettate o prodotti.
Ciò premesso, come correttamente rilevato nella proposta di definizione accelerata, il primo motivo è inammissibile perché la censura, con la quale si fa leva sulla tardività RAGIONE_SOCIALEa costituzione in appello RAGIONE_SOCIALE‘Avvvocatura, non è supportata nel ricorso dagli atti rilevanti (decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione ; memoria di costituzione
RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura) né vengono fornite specifiche indicazioni sulla loro localizzazione nel fascicolo processuale e, quindi, è resa impossibile, in questa sede, la possibilità di valutare, ex actis , la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza.
Nella proposta è stato condivisibilmente sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 22986/2024) hanno osservato che l’art. 366 n. 6 c .p.c., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, impone a pena di inammissibilità la ‘specifica indicazione per ciascuno dei motivi, RAGIONE_SOCIALE atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione de l contenuto rilevante RAGIONE_SOCIALE stessi’ e che una siffatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta norma, alla luce dei principi di cui alla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia), è compatibile con il principio di cui all’art. 6 par. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU laddove vengono ritenute comunque necessarie l’individuazione chiara del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘att o nonché la produzione e l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa esatta collocazione RAGIONE_SOCIALEo stesso nel fascicolo processuale. Ne consegue che la parte non è quindi dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti e gli atti processuali alla base RAGIONE_SOCIALE‘errore denuncia to, non essendo consentito il mero rinvio per relationem , in quanto la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve procedere solo ad una verifica RAGIONE_SOCIALE atti stessi e non già alla loro ricerca (Cass. Sez. Un. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019).
Il secondo ed il terzo motivo sono parimenti inammissibili, ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., perché la sentenza impugnata, quanto al dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, si è conformata all’orientamento consolidato espresso da questa Corte e recentemente ribadito da Cass. S.U. n. 17619/2022
(decorrenza 27.10.1999 data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370/1999).
Il quarto motivo è, infine, anche esso inammissibile sia perché, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione (Cass. n. 11329/2019), sia perché, quanto alla asserita violazione del d.m. n. 147/2022, la censura è generica perché non individua lo scaglione che doveva essere applicato dalla Corte di appello e non indica gli importi massimi liquidabili: ciò in contrasto con l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 18584/2021) che ha precisato che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, dei diritti di procuratore e RAGIONE_SOCIALE onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo nei soli confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto la
RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, non hanno svolto attività difensiva essendosi limitati a costituirsi ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza d i discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Poiché il giudizio è definito in conformità RAGIONE_SOCIALEa proposta, va disposta la condanna dei ricorrenti a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
Vale, infatti, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, i ricorrenti vanno condannati, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma equitativamente determinata di € 2.000,00, oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di € 1.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie
nella misura del 15% e accessori come per legge. Condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di €. 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE, e di una ulteriore somma di €. 1.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026
La Presidente NOME COGNOME