Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6298 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6298 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
R.G. 16557/2024
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/2/2026
C.C. 14/4/2022
sul ricorso iscritto al n. 16557/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall ‘RAGIONE_SOCIALE
-controricorrenti-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’a ppello di Roma n. 113/2024 depositata il 09/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente di Sezione NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici tra il 1980 e il 1990; ovvero, che le parti convenute fossero condannate al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione RAGIONE_SOCIALEe note direttive europee in tema di medici specializzandi.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.
Si costituirono in giudizio le parti convenute, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione e condannò gli attori al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2024, ha rigettato il
gravame, condannando gli appellanti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che ogni questione relativa all’individuazione del termine di prescrizione era da ritenere risolta in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori suindicati con unico atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie; degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione; RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C131/97) e del 3 ottobre 2000; RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe c.d. preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370 del 1999.
I ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio RAGIONE_SOCIALE prescrizione dal 27 ottobre 1999. La prescrizione, infatti, potrebbe decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Poiché, nella specie, una piena attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa europea ancora non avrebbe avuto luogo, tale termine ancora non ha avuto esordio, sicché il diritto dei ricorrenti non potrebbe considerarsi prescritto. Vi sarebbe stata, inoltre, incertezza nella
giurisprudenza fino almeno fino alla data del 17 maggio 2011, di deposito RAGIONE_SOCIALE nota sentenza di questa Corte n. 10813 del 2011. In subordine, i ricorrenti chiedono che venga rimessa la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1), del codice di procedura civile.
La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250).
Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le
quali hanno confermato che l’esordio RAGIONE_SOCIALE prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.
Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi. I ricorrenti, d’altra parte, non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione nel decennio che va dal 27 ottobre 1999 al 27 ottobre 2009, per cui correttamente la Corte di merito ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio fosse da considerare prescritto.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022. Data la pluralità dei ricorrenti, la relativa liquidazione viene compiuta secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603 (punto 11.1.).
Ritiene la Corte che, poiché il ricorso torna a porre questioni oggetto di un orientamento fermissimo, maturato in anni ben precedenti rispetto a quello di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, e insiste nel sostenere tesi da tempo costantemente smentite, i ricorrenti debbano essere condannati anche al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; alla quale segue, per legge, la condanna al pagamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (art. 96, quarto comma, cit.).
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe parti resistenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 14.000, oltre spese
eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di euro 7.000 di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, il 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME