Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28466 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28466 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORNOMENZA
sul ricorso iscritto al n. 5646/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
-ricorrenti- e da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
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INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 4008/2020 depositata il 25/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
I ricorrenti sono medici specializzandi che hanno frequentato le relative scuole nel periodo 1992/2006 e che hanno percepito la “borsa di studio” prevista dal D.lgs. n. 257 del 1991. Hanno citato lo Stato italiano reclamando il diritto ad una adeguata retribuzione e lamentando il mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie e la violazione art. 36 Cost. In particolare hanno dedotto la disparità di trattamento in relazione al quantum del trattamento economico che sarebbe loro spettante in forza della direttiva comunitaria 93/16/CE, attuata dallo Stato italiano solo con il D.lgs 368/1999, ove è previsto che il nuovo trattamento si applichi solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007.
Le domande dei ricorrenti sono state respinte dal Tribunale di Roma, (ad eccezione di un gruppo di medici per i quali il quale è stato riconosciuto dal tribunale la spettanza di una somma pari alla rideterminazione triennale delle borse di studio, senza però
quantificarla, statuizione non impugnata, oggetto poi di liquidazione in appello), con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Roma, la quale ha osservato che le direttive comunitarie lasciano discrezionalità negli Stati membri per la determinazione dell’ammontare della remunerazione dovuta al medico specializzando. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione, iscritti entrambi al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., i medici specializzandi di cui in epigrafe, affidandosi rispettivamente a quattro motivi (il primo gruppo difeso dall’AVV_NOTAIO) e a due motivi (il secondo gruppo difeso dall’AVV_NOTAIO) . L’Avvocatura dello Stato si è costituita con controricorso. I ricorrenti del secondo gruppo hanno depositato memoria.
La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 4 luglio 2023.
RITENUTO CHE
1.- I ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO con il primo motivo del ricorso lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 8/2 76 nonché dell’art. 3 della Costituzione e dell’art. 14 Cedu, nonché degli artt. 37,38 e 39 e del decreto legislativo n. 368 /99. Deducono che il mancato riconoscimento del diritto costituisce una erronea ricostruzione della discrezionalità in capo al legislatore di quantificare l’adeguata remunerazione, obbligo derivante direttamente dalla norma RAGIONE_SOCIALE e dalle direttive. Osservano che alla direttiva 93/16 CE è stata data concreta attuazione nel nostro ordinamento con i DPCM del 2007, ed è da tale momento che decorre il termine per la prescrizione del diritto azionato, che non decorre in caso di mancata -ovvero come nel caso di specie -inesatta ed incompleta trasposizione di direttiva comunitaria. Osserva inoltre che la direttiva è diretta a
regolamentare ed armonizzare l’attività di formazione, svolta poi da tutti i medici specializzanti in tutti gli Stati membri.
2.Gli stessi ricorrenti con il secondo motivo deducono la violazione dell’ art. 101 della Costituzione, nonché dell’ art. 6 del D.lgs. 257/1997. Deducono che nel respingere la domanda la Corte d’appello non ha applicato la legge, ma è rimasta ancorata a precedenti interpretazioni giurisprudenziali; applicando invece l’art.
101 Cost. sarebbe giunta ad altra conclusione perché l’articolo 6 del D.lgs. 257/1997 definisce i contenuti dell’adeguata remunerazione imposta a livello comunitario.
3.Con il terzo motivo i medesimi ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Costituzione e la violazione del diritto ad una adeguata retribuzione; deducono che alla fattispecie si applicano in quanto compatibili le norme relative al lavoro subordinato, perché si tratta di una prestazione lavorativa pur se diretta a conseguire i benefici della formazione.
4.- Con il quarto motivo del ricorso, i ricorrenti del primo gruppo lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., in ordine al termine decennale di prescrizione avendo la Corte d’appello ritenendo che il termine decennale di prescrizione debba decorrere dal 27 ottobre 1999; osserva che il dottor COGNOME nella precedente sentenza, di cui parte appellata ha chiesto conferma, aveva spiegato come il termine per il computo della prescrizione, coincidente con il 27 ottobre 1999, doveva ritenersi utile e necessario per i medici immatricolati negli anni antecedenti al 1991; viceversa per gli altri medici sarebbe valsa la prescrizione decennale in relazione a ciascun anno di frequenza; poiché parte appellante non ha contestato la prescrizione, non è dato intendere perché si sia pronunciata la Corte d’appello se non in ultra petizione.
Osservano che la Corte d’appello avrebbe dovuto rispondere alla domanda proposta da parte appellante, relativa alla diversa individuazione del dies a quo , ai fini del computo della prescrizione alla luce dell’illecito continuato.
5.- Per quanto riguarda il secondo gruppo di ricorrenti, difeso dall’AVV_NOTAIO, c on il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie n. 362 e 362 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993, n. 36 del 2005, nonché degli artt. 5, 189 del Trattato CEE, 10, Cost., 1, 10, 11, 12, preleggi, 6, D.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, da 37 a 41, 45, 46, Dl.gs. n. 368 del 1999,8, d.lgs. n. 517 del 1999, 1, legge n. 266 del 2005.
I ricorrenti deducono che -seppure è vero che più volte la Corte di giustizia dell’unione europea ha affermato che l’adeguata remunerazione è rimessa alla determinazione dei singoli Stati membri -tuttavia la stessa Corte ha chiarito che la funzione dell’adeguata remunerazione è quella di garantire ai medici in questione di dedicare tutta la propria attività alla formazione teorico pratica, ed è quindi evidente il collegamento funzionale tra la remunerazione e la possibilità di dedicarsi interamente alla specializzazione; i meccanismi di difesa del potere di acquisto erano parte essenziale della disciplina di recepimento della direttiva, e rappresentavano un limite alla discrezionalità del legislatore, laddove le borse di studio, nella specie, erano state esposte senza alcuna difesa all’inflazione perdendo fino oltre il 33% del loro potere di acquisto, e non avevano partecipato all’aumento di ricchezza del paese.
6.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c. l ‘omessa e contraddittoria motivazione e la
violazione dell’art . 112, 115 e 166 c.p.c. Si lamenta che per le dottoresse COGNOME e COGNOME l’appello sia stato dichiarato inammissibile, essendosi le stesse limitate a contestare il giudicato e la litispendenza, e a sollecitare genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza formulare alcuno specifico motivo di impugnazione; si osserva che la sentenza è incomprensibile alla luce delle conclusioni che le ricorrenti avevano presentato unitamente alle altre parti appellanti, conclusioni (trascritte in ricorso) dalle quali si evince che le parti avevano contestato la sussistenza di un giudicato, per mancanza di identità di parti di petitum e di causa petendi e che per tale ragione la Corte avrebbe dovuto, ritenendo insussistente il giudicato, pronunciare sul merito.
7.- I motivi primo, secondo e terzo, proposti dal primo gruppo di ricorrenti, nonché il primo motivo proposto dal secondo gruppo possono esaminarsi congiuntamente, in quanto propongono questioni connesse e in parte sovrapponibili e sono infondati.
Le medesime questioni oggi proposte sono già state più volte esaminate da questa Corte e disattese (si veda ex multis Cass. n. 17184 del 2023, nonché Cass. n. 9104 del 2021 e Cass. n. 14168 del 2019)
Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza d elle scuole di specializzazione -direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato -è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il D.lgs. n. 257 del 1991 -che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.lgs. n. 368 del 1999; tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamen te consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile
alle ipotesi di para-subordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli special izzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass. n. 27481/2008, Cass. n. 20403/2009, Cass. n. 18670/2017; Cass., n. 4449/2018); ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del D .lgs. n. 368 del 1999 le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico -sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 .
Il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi, in base al contratto di formazione specialistica, è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007, ed è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.
8.- I suddetti principi sono in particolare espressi nella sentenza n. 4449 del 2018, orientamento confermato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 14168/2019; Cass. 17995/2020; Cass. 9104/2021; Cass. 41076/2021; Cass. n. 31875/2022), secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al
finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.
Tale orientamento (v. anche Cass. n. 13572 del 2019, e Cass. nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020), è sintetizzabile nel principio secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi, iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005, non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2004/2005, né all’adeguamento triennale previsto dal D.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1. Altresì, è stato affermato che non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;
che non sussiste neppure disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università RAGIONE_SOCIALE e quelli iscritti in scuole di degli altri paesi europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perché la Direttiva 93/16/CE non ha previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; che la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica.
9.- Si deve osservare, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, che con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato
congelato soltanto fino al dicembre 1992. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996- 1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio, e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare -nel contesto storico di carenza di risorse finanziarie -la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell’Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018); si deve infatti ricordare che l’obbligo del rinvio pregiudiziale di cui all’art . 267 TFUE ha lo scopo specifico di evitare interpretazioni giurisprudenziali contrastanti all’interno della Unione Europea, ma non di spogliare il giudice RAGIONE_SOCIALE dalla funzione giurisdizionale che gli appartiene, vale a dire quella di individuare la norma giuridica applicabile alla fattispecie e di interpretare il diritto interno; come da giurisprudenza consolidata, non sussiste obbligo, quando la questione è considerata non pertinente o non rilevante dal giudice RAGIONE_SOCIALE, e la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione
sollevata (CGUE, 6/10/1982, Cilfit; Cass. sez. un. n. 20701/2013; Cass. n. 15041/2017; Cass. sez. un. n. 24107/2020; Cass., sez. un. n. 31311/2021)
Ed infatti, la direttiva n. 16 del 1993 (che riguarda essenzialmente la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro titoli) costituisce dichiaratamente un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, e non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione; sicché in conformità al costante orientamento di questa Corte, nonché della stessa CGUE, deve affermarsi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comun itari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del D.lgs. n. 257 del 1991 e che le ulteriori questioni qui proposte riguardano esclusivamente il diritto interno e il D.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore RAGIONE_SOCIALE (CGUE, 25/02/1999 causa C-131/97; CGUE 3/10/ 2000 CC-371/97; Cass. n. 3355/2018; Cass. n. 14168/2019; Cass. n. 17184/ 2023).
10.- L a previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato itali ano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991; l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla
svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. n. 11565/2001;Cass., n. 12346/2016; Cass., n. 18710/2016) ; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria; a maggior ragione pertanto deve escludersi che sussistano i presupposti per riconoscere il diritto al risarcimento del danno, che presuppone, necessariamente, un atto illecito e non soltanto un dedotto pregiudizio patrimoniale.
Da quanto sopra esposto consegue l’assorbimento del secondo motivo del ricorso proposto con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO.
11 . Infine può esaminarsi il quarto motivo del ricorso proposto con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO .
Il motivo è da respingere, poiché presenta profili di inammissibilità, avendo il giudice d’appello rilevato che restano esclusi dal beneficio della rideterminazione triennale i medici appellanti, non ricompresi nel dispositivo, che non hanno specificamente impugnato il capo della prescrizione, sicché non può dirsi che la Corte si sia pronunciata direttamente sulla prescrizione, né è chiarito in modo sufficiente la rilevanza della questione della diversa individuazione del dies a quo e per quali specializzandi. In ogni caso deve ricordarsi che giurisprudenza costante di questa Corte afferma che il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.lgs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass. n. 16452 del 19/06/2019)
Ne consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascun gruppo di ricorrenti, in euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ul teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/07/2023.