Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34526 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.29743/2021 R.G. , proposto da
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, INDIRCOGNOME, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME ( ) e NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
nonché di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME; rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al ricorso
;
-ricorrenti incidentali- e di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
-intimati- nonché di
NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME ;
-intimati- nonché sul ricorso successivo ,
proposto da
COGNOME e NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRCOGNOME, presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO ( ), che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, INDIRCOGNOME, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
-controricorrente-
e sul ricorso successivo,
proposto da
NOME COGNOMECOGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME ; rappresentati e difesi
dall’AVV_NOTAIO
NOME
Tedeschi
(
ricorso
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, INDIRCOGNOME, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 5148/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il giorno 13 luglio 2021;
), in virtù di procura in calce al
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza 24 novembre 2016, n. 22119, rigettò la domanda proposta da numerosi medici specializzati, tra cui gli odierni intimati e ricorrenti incidentali e successivi, diretta ad ottenere la condanna della convenuta RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresi nel periodo 1983-1991.
Il Tribunale, precisamente, accolse per tutti, tranne che per il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME , l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall’amministrazione convenuta, sul rilievo che il termine decennale di prescrizione del diritto azionato, decorrente dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370/1999), era maturato senza che gli attori avessero deAVV_NOTAIOo o provato la sussistenza di atti interruttivi; invece, con specifico riferimento alla posizione di NOME COGNOME, il Tribunale ritenne che, pur non essendo maturata la prescrizione del diritto, tuttavia il corso di specializzazione da lui frequentato ( ‘ Tossicologia ‘ ) non rientrasse nell’elenco di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva n.75/362 CEE.
La sentenza di prime cure fu appellata con due separati atti di impugnazione.
Con il primo, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME, NOME
COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOMENOME COGNOME, NOME COGNOME sostennero che l’inadempienza dello Stato italiano all’obbligo di recepire le direttive europee in tema di medici specializzandi avesse carattere di illecito permanente, sicché il decorso del termine decennale di prescrizione avrebbe avuto inizio solo alla cessazione di esso, ovverosia alla data del 20 ottobre 2007.
Con la seconda impugnazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME sostennero che il dies a quo della prescrizione avrebbe invece dovuto essere individuato, non già nel giorno 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370/1999), bensì nel momento di entrata in vigore dei DPCM con cui il 7 marzo, il 6 luglio e il 2 novembre 2007 era stata data attuazione alla disciplina introAVV_NOTAIOa con il d.lgs. n.368 del 1999, sull’inquadramento economico e normativo dei medici specializzandi.
Quanto al AVV_NOTAIO. COGNOME, egli dedusse di aver conseguito, non già il diploma di specializzazione in ‘ Tossicologia ‘ , ma quello in ‘ Odontostomatologia ‘, riconosciuto, a differenza del primo, dalla disciplina comunitaria.
Riuniti i gravami, la Corte di appello di Roma, con sentenza 13 luglio 2021, n. 5148 ha riformato la sentenza di primo grado
unicamente con riguardo al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, condannando l’ amministrazione convenuta a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di Euro 33.311,46 per i tre anni di frequentazione del corso di specializzazione (parametrata a quella prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991: Euro 11.103,82 annui), oltre interessi legali dal 10 giugno 2008 (data della costituzione in mora), sul rilievo che la specializzazione conseguita (‘ Odontostomatologia ‘), fosse inclusa tra le dis cipline riconosciute dall’art. 7 della direttiva 75/362 /CEE.
Il giudice di appello ha invece confermato il rigetto delle domande degli altri medici per intervenuta prescrizione, reputando che il dies a quo del termine decennale dovesse essere fissato al giorno 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999, allorché il legislatore, procedendo ad un adempimento parziale dell’obbligo di recepimento della normativa comunitaria, aveva palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro che non erano ricompresi ne ll’orbita di operatività della norma.
Per la cassazione della sentenza di appello, limitatamente alla statuizione relativa al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi.
Risponde con controricorso NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME propongono ricorso incidentale, anche esso affidato a due motivi.
Altri due medici (NOME COGNOME e NOME COGNOME, già intimati dalla amministrazione ricorrente) propongono successivo ricorso,
anche questo sorretto da due motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE risponde con controricorso.
Infine, altri ventidue medici (NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME, appartenenti al gruppo dei primi appellanti, ma solo in parte già intimati dalla amministrazione ricorrente) propongono ulteriore successivo ricorso, anche questo sorretto da due motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE risponde con distinto controricorso.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal AVV_NOTAIO Ministero né memorie dalle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dei ricorsi, autonomamente proposti, successivamente a quello dell’Avvocatura, da COGNOME e NOME COGNOME e da NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Il ricorso proposto da COGNOME e NOME COGNOME risulta notificato a mezzo PEC in data 31 gennaio 2022; quello proposto da NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME risulta notificato a mezzo ufficiale giudiziario nelle date 11 e 14 febbraio 2022, con richiesta del precedente 10 febbraio.
Poiché il ricorso principale è stato notificato a mezzo PEC il 26 novembre 2021, i detti adempimenti si collocano oltre il termine previsto dagli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (nella specie, scaduto il 5 gennaio 2022), che il ricorso successivo deve rispettare, anche se proposto in via autonoma, in virtù del principio di unità dell’impugnazione, perché ne sia possibile la necessaria conversione in ricorso incidentale.
Va infatti ribadito che « il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest ‘ ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.,
indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi; tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione » (giurisprudenza costante: v. Cass., Sez. Un., n. 7074 del 20/03/2017; Cass. n. 36057 del 23/11/2021; Cass. n. 30775 del 26/11/2019; Cass. n. 28520 del 08/11/2018; Cass. n. 2516 del 09/02/2016; Cass. n. 5695 del 20/03/2015; in precedenza, ex multis , v. Cass., Sez. Un., n. 9232 del 25/06/2002; Cass. n. 25662 del 04/12/2014; Cass. n. 16501 del 18/07/2014; Cass. n. 25054 del 07/11/2013; Cass. n. 27898 del 21/12/2011; Cass. n. 27887 del 30/12/2009; Cass. n. 20593 del 22/10/2004; Cass. n. 15199 del 06/08/2004).
II.1. Con il primo motivo del ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., « violazione delle Direttive europee n.75/362 CEE (art.7 comma 2) e n. 78/686/CEE e 78/687/CEE ».
La sentenza di appello è censurata per avere accolto la domanda del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, omettendo di considerare che il corso di specializzazione in ‘ Odontostomatologia ‘, da lui frequentato, era stato espunto dall’elenco delle specializzazioni di cui all’art. 7, comma 2, della direttiva n. 362/75/CEE ad opera delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE, le quali avevano imposto la separazione della specializzazione in odontoiatria dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Pertanto, poiché alla data dell ‘ immatricolazione del AVV_NOTAIO. COGNOME il corso in ‘ Odontostomatologia ‘ non era più ricompreso
nell’elenco delle specializzazioni comuni a più Stati membri, non sarebbe sussistito il diritto all’adeguata remunerazione per la sua frequentazione.
II.1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato -e al principio va data continuità -che, in tema di ristoro del pregiudizio da inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari, compete il diritto al risarcimento del danno ai medici che abbiano frequentato senza adeguata remunerazione scuole di specializzazione post lauream in ‘ Odontostomatologia ‘ sulla base di iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.14 del 2003, atteso che solo a seguito delle modifiche, apportate dall ‘ art.13 di detta legge, all ‘ art.1 della legge n. 405 del 1985, è stato interdetto l ‘ esercizio della professione di dentista ai laureati in medicina, richiedendosi il conseguimento della laurea in odontoiatria, e considerato che l ‘ ordinamento comunitario (con le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) aveva riconosciuto il diritto all ‘ ‘ adeguata remunerazione ‘ a tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione in ‘ Stomatologia ‘ , materia che in Italia, per espressa previsione della richiamata direttiva CEE 75/362, equivaleva alla ‘ Odontostomatologia ‘ (Cass.23/02/2021, n. 4784).
Il primo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE va, pertanto, rigettato.
II.2. Con il secondo motivo del ricorso principale, viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.lgs. n. 257/1991 e 11 legge n. 370/1999, nonché dell’art. 1226 cod. civ. ».
La sentenza di appello è censurata per avere quantificato l’indennizzo in favore di NOME COGNOME nella somma di Euro
11.103,82 per ciascun anno di frequenza, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (non applicabile alla fattispecie, avendo il AVV_NOTAIO. COGNOME frequentato il corso di specializzazione in epoca anteriore), anziché nella minor somma di Euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza , come stabilito dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999.
II.2.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all’importo della borsa di studio così come introAVV_NOTAIOa e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.
L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. Essa ha, piuttosto, natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.
Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.
Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all’ini doneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.
il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova -nella fattispecie mancante -di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente deAVV_NOTAIOe in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie ( ex multis , cfr., solo tra le più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901).
Il secondo motivo del ricorso principale va dunque accolto.
III.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., « violazione delle direttive europee n. 75/362/CEE -n. 75/363/CEE -82/76/CEE -Legge 370/1999 del 27 ottobre 1999 ».
I ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per avere, in accoglimento dell’eccezione preliminare di merito sollevata dalla
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, rigettato la domanda per intervenuta prescrizione del diritto da loro azionato.
Essi sostengono, precisamente, che il giudice del merito (tanto di primo grado che di appello) sarebbe incorso in errore nell’indicare , quale dies a quo per la decorrenza del termine decennale di prescrizione, la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 1999, dal momento che il ravvedimento operoso attuato dallo Stato non si sarebbe affatto concluso con il menzionato decreto legislativo ma soltanto con i D.P.C.M. del 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007, ovverosia con l’emanazione di quei prov vedimenti che avrebbero conferito sostanza alle enunciazioni di principio contenute nella disciplina del 1999.
Pertanto, soltanto alla data del 2 novembre 2007 lo Stato avrebbe dato piena e corretta attuazione alle Direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, con la conseguenza che solo da quella data avrebbe potuto farsi decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto azionato.
III.1.1. Il motivo è inammissibile a norma dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
III.1.1.a. È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (cfr. già Cass.
09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente, ex multis , Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass. 19/07/2019, n. 16452; Cass. 24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020, n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n. 39421; Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez. Un., 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. Un., 09/06/2022, n. 18640; Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959; Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771).
III.1.1.b. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale, «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata
in vigore del menzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del 2012) .
III.1.1.c. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (tra le più recenti, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) – sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia sopra richiamata.
Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della prescrizione, quale riconosciuta, fa sì che la predetta individuazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.
Quanto alla legittimazione passiva -premesso che è dello Stato in persona della RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei
confronti della sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) -va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell ‘autonomia universitaria.
III.1.1.d. Con riferimento alla remunerazione, deve porsi in evidenza che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16 (cfr., ancora, tra le più recenti, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
III.1.1.e. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 è applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accade mico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla regolazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16 non ha introAVV_NOTAIOo alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in
tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
III.1.1.f. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione aAVV_NOTAIOata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani concernente la tutela del diritto di accesso ad un tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti Umani; da questa giurisprudenza, infatti, si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c. Francia, 4.12.1995; COGNOME c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c. Francia, cit.; COGNOME c. Portogallo, 10.4.2003; COGNOME c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); è pertanto necessario, alla stregua dell’orientamento della Corte di Strasburgo, che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (COGNOME ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell’art. 6 della Convenzione, se solo si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell’azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla conAVV_NOTAIOa dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit. ).
III.1.1.g. Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizione relativa ai medici specializzandi, essa -come già si è osservato in precedenti arresti -ha evidenziato l’insussistenza di un potenziale contrasto tra la soluzione aAVV_NOTAIOata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, apparendo la soluzione sopra illustrata di certo rispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» ed idonea a garantire l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azione giurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma – deve aggiungersi – nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza in ordine all’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediante lo strumento del regolamento di
giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022).
III.1.1.h. Il giudice di appello, respingendo il gravame dei ricorrenti e confermando la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda da loro formulata per avvenuta prescrizione del diritto azionato, si è conformato, in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa Corte ed assurti a situazione di ‘diritto vivente’.
Non sono dunque ipotizzabili gli errores in iudicando prospettati con il primo motivo del ricorso incidentale che va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.360 -bis , n.1, cod. proc. civ..
III.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., « violazione della normativa europea -Corsi di specializzazione esclusi dalla direttiva europea n.82/76 ».
Viene contestata la deduzione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE nei gradi di merito, con cui era stata eccepita l’insussistenza del diritto all’indennizzo dei AVV_NOTAIOori COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME in ragione del mancato inserimento dei corsi di specializzazione da loro frequentati nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie.
III.2.1. Il motivo è inammissibile poiché non censura la ratio decidendi della pronuncia impugnata, ma contesta un’eccezione di controparte che non è stata posta a fondamento del dictum della sentenza di merito, la quale ha invece legittimamente ritenuto maturata la prescrizione del diritto azionato.
IV. In definitiva:
con riguardo al ricorso principale proposto della RAGIONE_SOCIALE, va rigettato il primo motivo e va accolto il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e -non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto -la causa può essere decisa nel merito, con condanna della RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME la somma complessiva di Euro 20.141,82 (Euro 6.713,94 per ciascuno dei tre anni di frequentazione del corso), in luogo della maggior somma di Euro 33.311.46, oltre interessi legali dal 10 giugno 2008;
il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME RAGIONE_SOCIALE, NOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME va dichiarato inammissibile;
il ricorso, autonomamente proposto, successivamente a quello dell’Avvocatura, da COGNOME e NOME COGNOME va dichiarato inammissibile;
il ricorso, autonomamente proposto, successivamente a quello dell’Avvocatura, da NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME va dichiarato inammissibile.
Con riguardo alle spese va disposto quanto segue.
Quelle del rapporto processuale tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME possono essere integralmente
compensate tra le parti in relazione a tutti i gradi del giudizio, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia .
b) Le spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale tra i ricorrenti incidentali NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; alla condanna dei ricorrenti incidentali soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore della controparte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, successivamente al 4 luglio 2009), il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. I ricorrenti incidentali, nel proporre un’impugnazione sorretta da due motivi palesemente inammissibili, l’uno per manifesta infondatezza , l’altro per mancato confronto con la ratio della decisione impugnata (i quali, a fronte di un orientamento nomofilattico consolidato da molto tempo, non hanno adAVV_NOTAIOo alcuna ragione idonea ad indurne una rimeditazione, indebitamente indugiando, invece, su argomenti definitivamente superati dalla giurisprudenza di questa Corte), hanno tenuto una conAVV_NOTAIOa processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela
giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose; tale conAVV_NOTAIOa si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
c) Le spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale tra i ricorrenti successivi COGNOME e NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Anche la conAVV_NOTAIOa processuale di questi ricorrenti si presta ad essere sanzionata ai sensi dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., avuto riguardo alle ragioni dell’impugnazione, pur inammissibilmente, proposte; essi vanno dunque solidamente condannati al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, di una somma equitativamente determinata pari alla metà delle spese processuali, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
d) Le spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale tra i ricorrenti successivi NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Anche la conAVV_NOTAIOa processuale di questi ricorrenti si presta ad essere sanzionata ai sensi dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., avuto riguardo alle ragioni dell’impugnazione, pur inammissibilmente, proposte; essi vanno dunque solidamente condannati al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, di una somma equitativamente determinata pari alla metà delle spese processuali, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali e successivi, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo motivo del ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME la somma complessiva di Euro 20.141,82 oltre interessi legali dal 10 giugno 2008;
dichiara inammissibili gli altri ricorsi;
compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio concernenti rapporto processuale tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME;
condanna i ricorrenti incidentali NOME, NOME COGNOME, NOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME
COGNOME, in solido tra loro, a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito; li condanna altresì, in solido, al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma equitativamente determinata di Euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
condanna i ricorrenti COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito; li condanna altresì, in solido, al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma equitativamente determinata di Euro 2.050,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
-condanna i ricorrenti NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME, in solido tra loro, a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito; li condanna altresì, in solido, al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, della somma equitativamente determinata di Euro 4.000,00,
oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, dei ricorrenti successivi COGNOME e NOME COGNOME e dei ricorrenti successivi NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione