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Medici specializzandi e prescrizione: la Cassazione

Un gruppo di medici specializzandi ha citato in giudizio lo Stato per ottenere una remunerazione adeguata per i corsi seguiti tra il 1980 e il 1992, in base a direttive europee recepite in ritardo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sua giurisprudenza consolidata. Il tema centrale è la prescrizione del diritto al risarcimento, che secondo la Corte decorre dal 27 ottobre 1999. Poiché l’azione legale è stata avviata nel 2013, il diritto è stato ritenuto estinto.

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Pubblicato il 19 novembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Medici specializzandi e prescrizione: la Cassazione chiude la porta ai risarcimenti tardivi

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a trattare il tema della medici specializzandi prescrizione, confermando un orientamento ormai consolidato che limita temporalmente la possibilità di ottenere il risarcimento per la mancata remunerazione durante gli anni di specializzazione. La vicenda riguarda un gruppo di medici che, avendo frequentato le scuole di specializzazione tra il 1980 e il 1992, non avevano percepito alcun compenso a causa del ritardo con cui l’Italia ha recepito specifiche direttive europee. Questa decisione chiarisce definitivamente il termine ultimo per agire in giudizio, ponendo fine a numerose controversie.

I Fatti di Causa

Un nutrito gruppo di medici ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri ministeri competenti, chiedendo il riconoscimento del loro diritto a ricevere un’adeguata remunerazione per l’attività a tempo pieno svolta durante i corsi di specializzazione. La richiesta si fondava sul mancato adempimento dello Stato italiano agli obblighi derivanti da direttive comunitarie.

Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello hanno rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Secondo i giudici di merito, il diritto dei medici si era estinto per il decorso del tempo. Contro la sentenza d’appello, i medici hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo relativo all’errata individuazione del momento iniziale da cui far decorrere la prescrizione decennale.

La questione della prescrizione per i medici specializzandi

Il cuore della questione giuridica, come evidenziato dalla Suprema Corte, risiede nell’individuazione del dies a quo, ovvero del giorno a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione di dieci anni per l’azione risarcitoria. I ricorrenti sostenevano che tale termine non potesse essere fissato al 27 ottobre 1999.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la decisione impugnata era perfettamente conforme alla sua giurisprudenza costante e consolidata, anche avallata dalle Sezioni Unite. Secondo questo orientamento, il ritardo dello Stato nel recepire le direttive europee ha generato una situazione di inadempimento continuo. Tale situazione di incertezza è venuta meno con l’entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370. L’articolo 11 di questa legge, riconoscendo una borsa di studio solo a specifici beneficiari (quelli con sentenze amministrative passate in giudicato), ha reso palese e definitiva la volontà dello Stato di non adempiere ulteriormente alla normativa europea per tutti gli altri soggetti. Da quel momento, per tutti gli esclusi, è sorta la ‘ragionevole certezza’ dell’inadempimento, facendo così decorrere il termine per richiedere il risarcimento del danno.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha ribadito che la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della suddetta legge. Nel caso di specie, l’atto di citazione era stato notificato solo nel 2013, ben oltre la scadenza del decennio (27 ottobre 2009). Pertanto, il diritto azionato in giudizio era irrimediabilmente prescritto.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., norma che sanziona le impugnazioni proposte contro decisioni conformi alla giurisprudenza di legittimità, quando i motivi addotti non offrono elementi per mutare tale orientamento. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., per aver agito in giudizio con colpa grave, riproponendo una questione già ampiamente e ripetutamente decisa in senso sfavorevole.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame rappresenta un punto fermo nella lunga vicenda dei medici specializzandi e la prescrizione dei loro diritti. La decisione conferma che qualsiasi azione legale per il risarcimento del danno da mancata remunerazione per i corsi frequentati prima del 1992 doveva essere intrapresa entro e non oltre il 27 ottobre 2009. Le azioni successive a tale data sono destinate al rigetto per intervenuta prescrizione. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di esercitare i propri diritti entro i termini stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata, pena la loro definitiva estinzione.

Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento dei medici specializzandi per i corsi anteriori al 1992?
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999.

Perché il ricorso dei medici è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza della Corte d’Appello era conforme all’orientamento costante della Corte di Cassazione sulla questione della prescrizione, e i motivi del ricorso non presentavano argomenti nuovi tali da giustificare un cambiamento di tale orientamento.

Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo questa decisione?
I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento di un’ulteriore somma per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, per aver intentato una causa su una questione già definita dalla giurisprudenza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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