Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28430 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4636/2021 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in perosna del Presidente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3283/2020 depositata il 07/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
I ricorrenti sono medici specializzandi che hanno frequentato le relative scuole nel periodo 1992/2006 e che hanno percepito la “borsa di studio” prevista dal D.lgs. n. 257 del 1991. Hanno citato lo Stato italiano reclamando il diritto ad una adeguata retribuzione e lamentando il mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie. In particolare hanno dedotto la disparità di trattamento in relazione al quantum del trattamento economico che sarebbe loro spettante in forza della direttiva comunitaria 93/16/CE, attuata dallo Stato italiano solo con il D.lgs 368/1999, ove è previsto che il nuovo trattamento si applichi solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007.
Le domande dei ricorrenti sono state respinte dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Roma, la quale ha osservato che le direttive comunitarie lasciano discrezionalità negli Stati membri per la determinazione dell’ammontare della remunerazione dovuta al medico specializzando. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i medici specializzandi di cui in epigrafe, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato si è costituita con
contro
ricorso avanzando domanda di risarcimento del danno da lite temeraria.
La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 4 luglio 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie n. 362 e 362 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993, n. 36 del 2005, nonché degli artt. 5, 189 del Trattato CEE, 10, Cost., 1, 10, 11, 12, preleggi, 6, D.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, da 37 a 41, 45, 46, Dl.gs. n. 368 del 1999,8, d.lgs. n. 517 del 1999, 1, legge n. 266 del 2005.
I ricorrenti deducono che seppure è vero che più volte la Corte di giustizia dell’unione europea ha affermato che l’adeguata remunerazione è rimessa alla determinazione dei singoli Stati membri, tuttavia ha chiarito che la funzione dell’adeguata remunerazione è quella di garantire ai medici in questione di dedicare tutta la propria attività alla formazione teorico pratica, ed è quindi evidente il collegamento funzionale tra la remunerazione e la possibilità di dedicarsi interamente alla specializzazione; i meccanismi di difesa del potere di acquisto erano parte essenziale della disciplina di recepimento della direttiva e rappresentavano un limite alla discrezionalità le borse di studio che invece nella specie erano state esposte senza alcuna difesa all’inflazione perdendo fino oltre il 33% del loro potere di acquisto e non avevano partecipato all’aumento di ricchezza del paese.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c. la violazione di legge e delle Direttive comunitarie sopra citate , nonché dell’art 112 c.p.c.
Si osserva che i ricorrenti avevano proposto la domanda di miglioramento stipendiale tabellare minimo, previsto dal contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE del servizio RAGIONE_SOCIALE, anche a titolo di risarcimento del danno, osservando che il trattamento economico di lire 21.500.000 annuali non è mai stato incrementato rispetto al tasso annuale di inflazione, né rideterminato ogni triennio con riferimento di miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore; il blocco disposto in via eccezionale, è divenuto la regola, e l’adeguamento – avvenuto una sola volta nel 92 è divenuto l’eccezione. Pertanto, una decisione costituzionalmente orientata dovrebbe tenere conto del fatto che il compenso in parola è destinato a sopperire alle esigenze materiali per l’impiego a tempo pieno richiesto ai medici. Si osserva che una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame impone di ritenere che i medici specializzandi abbiano mantenuto il meccanismo di salvaguardia correlato ai miglioramenti stipendiali dei medici del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e perciò debbano usufruire indirettamente dei benefici della contrattazione collettiva; diversamente il sistema sarebbe irragionevole poiché -diversamente da quanto è accaduto a tutte le altre categorie -non offrirebbe ai medici specializzandi alcuna difesa dall’aumento del costo della vita, compromettendo anche quella adeguatezza discrezionalmente determinata con il D.lgs. n. 257 del 1991.
3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. Le medesime questioni oggi proposte sono già state più volte esaminate da questa Corte e disattese (si veda ex multis Cass. n. 17184 del 2023, nonché Cass. n. 9104 del 2021 e Cass. n. 14168 del 2019)
Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza de lle scuole di specializzazione -direttive non applicabili direttamente
nell’ordinamento interno , in considerazione del loro carattere non dettagliato è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il D.lgs. n. 257 del 1991 -che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.lgs. n. 368 del 1999; tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai a mpiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di para-subordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass. n. 27481/2008, Cass. n. 20403/2009, Cass. n. 18670/2017; Cass., n. 4449/2018); ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del D.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico -sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 .
Il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi, in base al contratto di formazione specialistica, è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007, ed è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.
4.- L’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 4449 del 2018, con cui i ricorrenti si confrontano, è stato confermato dalla successiva giurisprudenza (v. Cass. 14168/2019; Cass. 17995/2020; Cass. 9104/2021; Cass. 41076/2021; Cass.
n. 31875NUMERO_DOCUMENTO) secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.
Tale orientamento (v. anche Cass. n. 13572 del 2019, e Cass. nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020), è sintetizzabile nel principio secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi, iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005, non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2004/2005, né all’adeguamento triennale previsto dal D.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1. Altresì, è stato affermato che non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;
che non sussiste neppure disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le RAGIONE_SOCIALE e quelli iscritti in scuole di specializzazione degli altri paesi europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perché la Direttiva 93/16/CE non ha previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; che la situazione dei medici neoassunti che lavorano
nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica.
5.- Si deve osservare, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, che con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996- 1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio, e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare -nel contesto storico di carenza di risorse finanziarie -la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell’Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018); si deve infatti ricordare che l’obbligo del rinvio pregiudiziale di cui all’art . 267 TFUE ha lo scopo specifico di evitare interpretazioni giurisprudenziali contrastanti all’interno della Unione Europea, ma non di spogliare il giudice RAGIONE_SOCIALE dalla funzione giurisdizionale
che gli appartiene, vale a dire quella di individuare la norma giuridica applicabile alla fattispecie e di interpretare il diritto interno; come da giurisprudenza consolidata, non sussiste obbligo quando la questione è considerata non pertinente o non rilevante dal giudice RAGIONE_SOCIALE, e la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (CGUE, 6/10/1982, Cilfit; Cass. sez. un. n. 20701/2013; Cass. n. 15041/2017; Cass. sez. un. n. 24107/2020; Cass., sez. un. n. 31311/2021)
Ed infatti, la direttiva n. 16 del 1993, (che riguarda essenzialmente la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro titoli) costituisce dichiaratamente un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, e non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione; sicché in conformità al costante orientamento di questa Corte, nonché della stessa CGUE, deve affermarsi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del D.lgs. n. 257 del 1991 e che le ulteriori questioni qui proposte riguardano esclusivamente il diritto interno, e il D.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore RAGIONE_SOCIALE (CGUE, 25/02/1999 causa C-131/97; CGUE 3/10/ 2000 CC-371/97; Cass. n. 3355/2018; Cass. n. 14168/2019; Cass. n. 17184/ 2023).
6.- L a previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato
italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991; l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. n. 11565/2001;Cass., n. 12346/2016; Cass., n. 18710/2016) ; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria; a maggior ragione pertanto deve escludersi che sussistano i presupposti per riconoscere il diritto al risarcimento del danno, che presuppone, necessariamente, un atto illecito e non soltanto un dedotto pregiudizio patrimoniale.
A questi principi si è attenuta la Corte di merito, decidendo le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata; le parti hanno contezza del contrasto del ricorso con la giurisprudenza di questa Corte, ma le censure, per le ragioni sopra esposte, non offrono elementi per mutare l’ormai consolidato orientamento, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile ex art 360 bis c.p.c.
7.- Ciò non comporta tuttavia automaticamente la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., richiesta dall’Avvocatura di Stato , sul rilievo che il ricorso propone tesi in contrasto con l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte. Non è ben chiaro se
l’Avvocatura intenda ri ferirsi alla fattispecie di cui all’art . 96 comma I c.p.c. ovvero alla ipotesi di cui al comma III, posto che non offre elementi concreti per liquidare il danno, se non un generico riferimento agli oneri organizzativi del sistema e alla cifra ‘prudenziale’ di euro 1.000,00 a persona, non meglio giustificat a. Ma in ogni caso, manca il comune presupposto di entrambe le ipotesi di responsabilità aggravata e cioè la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. sez. un., n.31030/2019)
Per applicare la norma in questione occorre individuare un quid pluris rispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l’azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda, ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); vale a dire che la parte non solo deve esser consapevole (o colpevolmente inconsapevole) del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme che governano la fattispecie, ma anche della infondatezza della lettura alternativa proposta ovvero della richiesta di applicare norme diverse. Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo,
argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. sez. un n.32001/2022)
L’interpretazione restrittiva si giustifica in quanto l’art . 96 c.p.c. introduce un limite alla libertà, costituzionalmente tutelata, adi agire (o resistere) in giudizio a difesa dei propri diritti e, quindi, ha carattere eccezionale, sicché una sua interpretazione lata, nonché ogni automatismo correlato alla sconfitta processuale, verrebbero a contrastare con i principi della Costituzione e segnatamente dell’ art. 24 ( Cass. n.19948/2023).
Nella fattispecie la parte è consapevole, come sopra detto, che il corrente orientamento di legittimità è a lei sfavorevole, nondimeno si avvale del suo diritto -indirettamente riconosciuto dallo stesso art.360 bis c.p.c. ma prima ancora tutelato dall’ art 24 Cost. -di esporre rilevi critici ad esso e di sollecitare un ripensamento della Corte, esponendo un ragionamento che, pur trascurando alcuni passaggi, tuttavia si sviluppa secondo un percorso razionale; sicché non si ravvisa nei ricorrenti alcun indice di consapevolezza (o di colpevole inconsapevolezza) della non idoneità delle loro tesi difensive a determinare l’auspicato mutamento giurisprudenziale. Respinta la domanda ex art 96 c.p.c., le spese del giudizio di legittimità seguono comunque la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso ex art 360 bis c.p.c.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/07/2023.