Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28549 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
sul ricorso 9461/2021 proposto da:
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; elettivamente domiciliati in Roma, presso l’AVV_NOTAIO dal quale sono rappres. e difesi, con procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
-contro-
PRESIDENZA del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEE
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappres. e difesi;
-controricorrenti-;
-nonché-
PRESIDENZA del RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappres. e difesi;
-ricorrenti incidentali-
-contro-
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; elettivamente domiciliati in Roma, presso l’AVV_NOTAIO dal quale sono rappres. e difesi, con procura in calce al ricorso;
-intimati- avverso la sentenza n. 4601/2020, d ella Corte d’appello di Roma, pubblicata l’1 /10/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘1.10 .2020, emessa ex art. 281 sexies , c.p.c., la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello propost o da vari medici
specializzandi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 2018 che aveva rigettato le loro domande aventi ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa differenza tra quanto percepito per la borsa di studi e il trattamento riconosciuto dal dpcm del 7.3.07 e del 6.7.07 a titolo di adeguata remunerazione, nonché l’indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio.
In particolare, nell’atto introduttivo del giudizio gli attori esponevano: di essersi iscritti a diversi corsi di RAGIONE_SOCIALE in varie discipline, conseguendo i rispettivi diplomi; che avevano dedicato a tale formazione la propria attività professionale per l’intera durata del corso, espletando le relative prestazioni mediche nelle strutture ospedaliere nelle quali erano inseriti a tempo pieno e in regime di esclusività; in base alle citate direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti, erano state prescritte a tutti gli Stati membri le modalità di svolgimento dei corsi di RAGIONE_SOCIALE, prevedendo un’adeguata remunerazione; con il d.lgs. n. 257/91 il legislatore RAGIONE_SOCIALE aveva attuato le suddette direttive introducendo, tra l’altro, un trattamento economico non retributivo di eur o 21.500,00 annuali, da rivalutarsi; in data 5.4.93 era stata approvata la direttiva 93/16/CEE che sostituiva le precedenti, attuata con il d.lgs. n. 368/99; l’art. 37 di tale decreto pre vedeva per gli specializzandi un contratto di formazione-lavoro e un trattamento economico annuo, a scadenze mensili; con successiva direttiva 05/36/CE, recepita con la l. n. 13/07 e con il d.lgs. n. 206/07, era stato stabilito che la formazione avvenisse a tempo pieno con adeguata retribuzione.
Ciò premesso, gli attori convennero innanzi al Tribunale i suddetti enti, rilevando la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie, con conseguente responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato per il periodo dal 1993 al 1999,
a carico RAGIONE_SOCIALEe Regioni e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che, non avendo implementato i contratti nel breve periodo di vigenza del d.lgs. n. 368/99, non avevano ottemperato agli obblighi di legge.
La Corte d’appello , nella sentenza impugnata, osservava che: era da ritenere valido parametro di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione- cui era commisurato il ritardo del recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva- la somma di lire 13.000.000 annui per gli specializzandi immatricolati fino all’anno accademico 1990-1991; non emergeva la inadeguatezza del trattamento economico dei medici specializzandi dovendosi escludere che il loro fosse un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; di conseguenza era da escludere l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato agli obblighi comunitari in ordine alla remunerazione adeguata, considerando che il trattamento economico di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368/99 s’applicava ai medici specializzandi solo a decorrere dall’anno 2006 -2007 e non anche a quelli iscritti prima ai quali spettava invece la borsa di studio non rivalutabile; tale diversità di trattamento non era irragionevole date la libertà del legislatore di differire gli effetti di una disciplina e la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione italiana rispetto a quella degli altri paesi europei.
I soggetti indicati in epigrafe ricorrono in cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello con due motivi. La RAGIONE_SOCIALE e i vari suddetti RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato a due motivi.
RITENUTO CHE
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37, 38, 39,
40, 41, 45, 46, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, in relazione all’art. 360, nn.3,4,5, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabi lità per la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, assumendo che il parametro di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del danno consisteva nel trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/99 con il quale lo Stato Italiano aveva discrezionalmente stabilito l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘importo di cui al d.lgs. n. 257/91.
I ricorrenti chiedono altresì di effettuare rinvio pregiudiziale alla CGUE tendente a chiarire se lo Stato abbia l’obbligo di remunerare e mantenerne nel tempo l’adeguatezza nel caso di svalutazione monetaria.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37,38, 39, 40, 41, 45,46, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, 7, c.5, prorogato fino al 31.12.05, 1, c. 33, l. n. 549/95, 22, l. n. 488/99, 36, l. n. 289/02, 1, c. 33, l. n. 549/95, 112 , c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3,4,5, c .p.c., per non aver la Corte d’appello riconosciuto la rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe somme spettanti agli attori a causa del blocco derivante da Corte Cost. n. 432/77, e da quello triennale collegato ai miglioramenti stipendiali dei medici del SSN.
Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 115, 167, 184, c.p.c., 3 d.lgs. n. 303/99, per aver la Corte d’appello implicitamente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, 2948, n.4, c.c., 252 disp. Trans. C.c., per aver la Corte territoriale rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dagli appellati in primo grado, e ribadita in appello.
Il primo e secondo motivo del ricorso principale, tra loro connessi, sono inammissibili.
Si è affermato che «la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica , per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative RAGIONE_SOCIALE solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza); la decisione impugnata è conforme a questa impostazione.
Va quindi ribadito che il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 -quest’ultimo ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua- e non in forza del nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.
Invero, quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 -che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti
direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioniha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione lavoro’ e successivamente ‘contratto di formazione specialistica’) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. T ale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.).
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economicosono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
Per gli iscritti -come gli odierni ricorrenti -alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici precedenti al 2006-2007, è stato
espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
L a previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991.
L ‘impor to RAGIONE_SOCIALEa predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa (Cass., 26/05/2001 n. 11565; 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’ind irizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti RAGIONE_SOCIALEa borsa alla svalutazione monetaria).
Il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo re cepimento e adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.).
L ‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; non vi è pertanto spazio per rinvii pregiudiziali; quanto esposto rende ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile, ai soggetti in parola, neppure lo status previdenziale connesso al regime retributivo configurato dal d.lgs. n. 369 del 1999 (art. 41); in questo quadro è stato chiarito che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento trie nnale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507).
Quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita; dalla aestimatio legislativa complessiva deriva cioè
un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari RAGIONE_SOCIALEa Commissione riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12 /2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno qualora provato, oltre che la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso.
Il ricorso – investendo questioni sulle quali vi è un indirizzo consolidato di questa Corte, al quale il giudice di appello si è attenuto (cfr., da ultimo, anche Cass. 6894/2023, Cass. 17936/2023; Cass. 17619/2023), senza che vengano dedotte ragioni idonee al superamento di tale orientamento -deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis c.p.c.
Il ricorso incidentale condizionato deve ritenersi assorbito dall’inammissibilità del principale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida nella somma di euro 12.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, la maggiorazione del 15%, iva ed accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.
Il Presidente