Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4508 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4508 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
Oggetto: procedimento di mediazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15049/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
, – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e. NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 965/2021, depositata il 9 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Roma, depositata il 9 febbraio 2021, che, in riforma della ordinanza del locale Tribunale, ha dichiarato improcedibili le domande di accertamento della nullità, invalidità e inefficacia delle clausole del contratto di conto corrente concluso con la Banca San NOME IMI s.p.a. aventi a oggetto la determinazione dei tassi di interesse, la capitalizzazione degli stessi, la commissione di massimo scoperto e il regime delle valute e di condanna della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, subentrata nel rapporto controverso, alla restituzione delle somme indebitamente versate;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e la determinazione della cosa oggetto della domanda medesima;
quindi, ha dichiarato l’improcedibilità dell e domande della ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all’art. 5, comma 1bis , d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, accogliendo la relativa eccezione formulata in primo grado dalla banca resistente;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
-quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1bis , d.lgs. n. 28 del 2010, per aver la Corte di appello dichiarato il difetto di procedibilità della domanda pur in assenza di una tempestiva rilevazione da parte del giudice di primo grado;
sostiene, in proposito, che in mancanza del tempestivo rilievo del giudice di primo grado (ossia nella prima udienza) e della conseguente fissazione di un termine perentorio per la richiesta del tentativo,
prevale l ‘ azione giudiziaria che deve seguire il suo corso, in osservanza del principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1 -bis , d.gs. n. 28 del 2010, in relazione al diverso profilo della mancata concessione da parte della Corte di appello, che ha rilevato l’omesso esperimento del procedimento di mediazione, del relativo termine;
con il terzo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione della medesima disposizione di legge nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto discendere la sanzione dell’improcedibilità dal mancato previo esperimento del procedimento di mediazione, pur in assenza di un ordine del giudice di dare avvio a un siffatto procedimento;
con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di tale disposizione di legge per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, nella prima udienza e che quest’ultimo, laddove avesse rilevato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, avrebbe dovuto concedere -obbligatoriamente e senza richiesta di parte -un termine per presentare l’istanza di mediazione ;
-con l’ultimo motivo critica la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 5, secondo comma, d.lgs. n. 28 del 2010 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’ omessa pronuncia sulla eccezione di non ricorrenza di alcuna ipotesi di improcedibilità sollevata dalla società ricorrente e all’ erronea interpretazione della richiesta della società ricorrente di sollecitazione del potere discrezionale del giudice dell’impugnazione;
-con riferimento all’impugnazione proposta può osservarsi quanto segue;
-ai sensi dell’art. 5, comma 1 -bis , d.lgs. n. 28 del 2010, l’esercizio in giudizio di un ‘ azione relativa a una controversia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è subordinato all’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto legislativo ovvero del procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero del procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128bis t.u.b.;
la richiamata disposizione legislativa prevede espressamente che l’ esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
pertanto, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l ‘ improcedibilità della domanda (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32797);
qualora, invece, il convenuto abbia eccepito tempestivamente l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice abbia erroneamente ritenuto che la mediazione non doveva essere esperita o, comunque, non abbia adottato i provvedimenti conseguenti alla rilevazione del difetto di procedibilità, la sentenza pronunciata è nulla e la nullità può essere fatta valere in sede di appello (cfr. Cass. 16 ottobre 2023, n. 28695; Cass. 13 maggio 2021, n. 12896);
in questo caso, la parte che ha rilevato l ‘ eccezione di improcedibilità è tenuta a dedurre tale vizio quale motivo d ‘ impugnazione e il giudice di appello, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di
procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale;
orbene, la società appellata non ha dedotto con impugnazione incidentale la nullità della sentenza di primo grado per non aver ordinato alle parti di avviare il procedimento di mediazione, per cui si è formato un giudicato interno, sia pure implicito, sul punto della procedibilità della domanda;
tale giudicato, assimilabile agli elementi normativi in quanto destinato a fissare la regola del caso concreto, è rilevabile d ‘ ufficio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., Sez. Un., 2 aprile 2003, n. 5015; Cass., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226);
ne consegue che poiché la Corte di appello ha disatteso il gravame in ragione del ritenuto difetto di procedibilità della domanda giudiziale, il cui esame le era precluso a seguito della formazione di un giudicato interno sul punto di segno contrario, la violazione del giudicato così consumatasi, rilevabile in questa sede indipendentemente dall’esistenza di una specifica censura della ricorrente (cfr. Cass. 22 gennaio 2007, n. 1284; Cass. 31 luglio 2002, n. 11367), vizia la sentenza impugnata e ne determina perciò la doverosa cassazione; – la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 novembre 2025.
Il Presidente