Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22479 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22479 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2146/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOMECOGNOME
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 2816/2020, depositata il 03/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 702 -bis cod. proc. civ., la società RAGIONE_SOCIALE chiedeva la condanna di NOME
Previtera al rilascio immediato degli immobili di proprietà della società attrice.
Costituitosi, il convenuto eccepiva, tra l’altro, l’ improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Il Tribunale di Milano, omettendo qualsiasi pronuncia in merito all’eccezione di improcedibilità ex art. 5, comma 1bis , d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con ordinanza condannava il convenuto al rilascio degli immobili e alle spese processuali.
Avverso tale ordinanza interponeva gravame il COGNOME.
Investita con specifico motivo di appello, dell’eccezione di improcedibilità, la Corte di Appello di Milano pur rilevando il mancato esperimento della mediazione in appello (disposta con ordinanza 5.10.2020), ha deciso nel merito rigettando l’impugnazione (confermando così l’accoglimento della domanda disposto in primo grado).
Il COGNOME propone ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo.
Resiste RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1bis e 5 comma 2, d.lgs. 28/2010 e ss. mm. , nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, nn 3, 4, 5, cod. proc. civ. Improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5, comma 1bis d.lgs. n. 28/2010 e ss. mm., omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente censura la Corte per non avere accolto l’eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 5, comma 1bis d.lgs. n. 28/2010 e ss. mm., proposta nel giudizio di primo grado e reiterata in appello. In particolare, il ricorrente evidenzia che la società
RAGIONE_SOCIALE non ha mai esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, pur essendovi obbligata in forza del citato art. 5. Il ricorrente, dunque, lamenta che la Corte d’Appello, pur avendo accertato l’assenza della procedura di mediazi one per la quale, nonostante la remissione in termini, il controricorrente nulla ha fatto per il suo espletamento , ha confermato l’ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale. Infine, evidenzia l’erroneo richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte utilizzata per legittimare l’ordinanza di rimessione in termini per l’esperibilità del procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto disciplina la diversa ipotesi in cui la improcedibilità della domanda giudiziale non sia stata eccepita dal convenuto, ovvero rilevata d’ufficio dal Giudice entro la prima udienza del giudizio di primo grado.
Il motivo è fondato.
E’ pacifico che l’eccezione di improcedibilità fu sollevata da COGNOME, allora convenuto, con comparsa di costituzione in primo grado e che, a fronte della mancata pronuncia del primo giudice, è stata riproposta con specifico motivo di appello.
Orbene, come già affermato da questa Corte, l’eccezione di improcedibilità può essere dedotta, dalla parte che l’ha rilevata, come nella fattispecie qui in esame, quale motivo d’impugnazione, e il giudice di appello deve allora disporre la mediazione obbligatoriamente: se essa non ha corso, come ne l caso che ci occupa, la Corte d’Appello deve dichiarare, in riforma della decisione di primo grado, l’improcedibilità del giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 Rv. 669192 -02; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12896 del 13.05.2021).
Nel caso de qua la Corte d’Appello di Milano doveva rimediare ad un error in procedendo presente già dal primo grado di giudizio: doveva assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della
domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità risultasse soddisfatta e, quindi, trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, la Corte con l’ordinanza 5 -10.2.2020 aveva rinviato per la mediazione, ma poi doveva prendere atto che la mancata attivazione del procedimento di mediazione a cura dell’originaria parte attrice (Cass. 27 luglio 2023, n. 22805, Rv. 668573 -01, che richiama anche Cass., sez. un, 18 settembre 2020, n. 19596; da ultimo: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33216 del 18/12/2024, Rv. 672993 -01) aveva cristallizzato definitivamente l’improcedibilità della domanda , ma non l’ha fatto .
L’errore procedurale è evidente e comporta la cassazione della sentenza ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 cpc. e va quindi dichiarata l’improcedibilità della domanda.
Le spese dell’intero giudizio vanno liquidate secondo la regola della soccombenza con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito dichiara l’improcedibilità della domanda ;
condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese dei precedenti gradi di giudizio, così liquidate: €. 4.000,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge, per il procedimento innanzi al Tribunale di Milano; €. 5.400,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge, per il procedimento innanzi alla Corte d’Appello di Milano ; €. 5.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e accessori di legge nella misura del 15% , per il giudizio di legittimità;
con distrazione di tutte le spese di lite in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025.