Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29299 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 592/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa unitamente dall’avvocato COGNOME NOME e dall’avvocato COGNOME NOME, presso l’indirizzo elettronico della quale è domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
avverso la sentenza n. 1730/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 1 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del l’ 1 ottobre 2019, accogliendo l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza del Tribunale di Modena del 12 luglio 2019 – che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale a favore di NOME COGNOME per il pagamento di canoni di locazione, per non avere l’opponente instaurato la procedura di mediazione nel termine che il Tribunale aveva assegnato dopo avere concesso la provvisoria esecutorietà del decreto e mutato il rito da ordinario a locatizio -, ha dichiarato improcedibile l’originaria domanda proposta in via monitoria dalla COGNOME e revocato il decreto ingiuntivo.
Ha proposto ricorso la COGNOME; l’intimato non si è difeso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato che:
1.1 Il ricorso presenta un unico motivo, assai ampiamente argomentato, che denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione del l’ articolo 5 d.lgs. 28/2010.
Prendendo le mosse dall’affermazione di essere a conoscenza della intervenuta rimessione degli atti al Primo Presidente di questa Suprema Corte per valutare l’opportunità di sottoporre la questione alle Sezioni Unite – rimessione effettuata con ordinanza n. 18741 dal 12 luglio 2019 -, la ricorrente afferma di non poter attendere per non incorrere in giudicato e pertanto dispiega, appunto con una pluralità di argomenti, le ragioni per cui a suo avviso ‘ l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve ricadere sulla parte che ha interesse al processo avendo il potere di promuoverlo, quindi sul solo opponente ‘.
1.2 Nelle more, in effetti, è sopravvenuto l’intervento nomofilattico di S.U. 18 settembre 2020 n. 19596, così massimat o: ‘ Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. ‘. Non sussistono nel ricorso ragioni atte a condurre alla non adesione a questo insegnamento e quindi a sottoporre nuovamente la questione alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto l’intimato non si è difeso.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p. r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME COGNOME