Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31209 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31209 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7418 – 2023 proposto da:
ECCELLENTE COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
e contro
DI PIETRO COGNOME nella qualità di titolare della RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza n. 3843/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 19/9/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal consigliere NOME COGNOME lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 12/4/99, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, NOME COGNOME chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui asseritamente causati al suo appartamento, posto al piano terzo dello stabile in Napoli, INDIRIZZO in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile posto al piano secondo.
NOME COGNOME chiese di chiamare in garanzia l’ appaltatore esecutore dei lavori, NOME COGNOME che, a sua volta, eccepì di aver stipulato il contratto di appalto non con NOME COGNOME ma con l’Istituto Apollo e NOME di NOME COGNOME.
Espletate le prove testimoniali e una c.t.u., il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8817/12, condannò NOME COGNOME al pagamento in favore dell’attrice dell’importo di Euro 25.000,00 oltre interessi legali, rigettò la domanda di quest’ultimo nei confronti di NOME COGNOME e lo condannò al rimborso delle spese di tutte le parti.
Nel 2013 NOME COGNOME propose appello; si costituirono nel giudizio di secondo grado NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi e figli di NOME COGNOME deceduta nelle more e NOME COGNOME.
2.1. Nel corso del giudizio, con ordinanza del 14/11/2019, la Corte d’Appello di Napoli, dispo se la mediazione delegata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, d. lg.s. 28/2010 nella formulazione applicabile ratione temporis .
Con sentenza n. 3843/22 , la Corte d’appello, in accoglimento dell’eccezione di NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarò improcedibile l’appello , compensando le spese del grado e condannando tutte le parti al pagamento di un importo pari al contributo unificato.
Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello prese atto che, dal verbale negativo sottoscritto dai presenti e dal mediatore, risultava l’assenza dell’appellante al primo incontro di mediazione e la presenza del suo difensore avv. NOME COGNOME sfornito di procura speciale, nonché l’assenza di NOME COGNOME e la presenza del solo appellato NOME COGNOME pure in mancanza di procura speciale della sorella e, infine, l’assenza dell’altro appellato COGNOME.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, a cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa; NOME COGNOME non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, NOME COGNOME ha denunciato, senza alcun riferimento ad una delle ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione del D.lgs. 28/2010 convertito nella l. 98/213 come modificato con particolar riferimento agli artt. 3 n.1; 4 n.1 e 3; 5 n.1, n.1bis; n. 2; n. 2bis; 8 n.1, n.2, n.3, n.4 bis, n.5».
In particolare e in sintesi, dopo aver riprodotto il verbale redatto dal mediatore, il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello non avrebbe considerato che la sua assenza al primo e unico incontro era stata giustificata e che comunque vi aveva partecipato il suo difensore,
in forza della procura alle liti, ma la mediazione aveva dato esito negativo perché in ogni caso il difensore di NOME COGNOME sentito sul punto, aveva esplicitamente negato la volontà di quest’ultimo di addivenire ad una conciliazione; ha sostenuto, pertanto, che la procedura di mediazione poteva dunque ritenersi espletata con esito negativo, imputabile a COGNOME.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la «violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e sgg., 1703 e s.gg; 2727 e s.gg. cod. civ.» per non avere la Corte d’appello interpretato correttamente la funzione di mero avvio della procedura dell’unico incontro tenutosi.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha infine prospettato la «violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e sgg.; 116; 348 bis cod. proc. civ.» per non avere la Corte d’appello considerato che la presenza dell’avvocato è richiesta dalla stessa legge di media zione e che in ogni caso la presenza della parte è richiesta soltanto nella fase di merito e non nell’incontro preliminare.
Tutti i tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati.
Innanzitutto alla fattispecie è applicabile, ratione temporis , l’art. 5 comma 2 del d.lgs n. 28/2010 nella formulazione introdotta dall’art. 84, comma 1, lettera b), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, operante decorsi trenta giorni dal 21/8/2013, giorno di entrata in vigore della legge di conversione n. 98/2013, fino alla sostituzione attuata dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con decorrenza dal 30 giugno 2023.
Secondo questo secondo comma dell’articolo, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, poteva disporre
l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione era condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Ciò precisato, secondo quanto statuito da questa Corte, la norma attribuiva al giudicante uno spazio di discrezionalità per inserire, anche in appello, sottraendola al potere dispositivo delle parti e limitandolo, la fase di mediazione quale soglia di procedibilità se reputava che le caratteristiche della controversia ne arrecassero l’opportunità; la norma era stata interpretata come «costruita in funzione deflattiva» e, pertanto, in funzione del l’attuazione del principio costituzionale del processo ragionevole ed efficiente.
2.1. Questa Corte, in materia di mediazione cosiddetta obbligatoria, ha puntualizzato che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
In particolare, è stato chiarito che per ritenere che il tentativo di mediazione obbligatoria sia utilmente concluso, ai fini di riscontrare come realizzata la condizione di procedibilità, è sufficiente che le parti compaiano, assistite dai loro avvocati, per il primo incontro davanti al mediatore, mentre non è necessario che si dia effettivo corso alla mediazione, nel senso che non è necessario che le parti provino quanto meno a discutere per trovare una soluzione, per poi poter dare atto a verbale della impossibilità di addivenire ad una soluzione positiva.
Questa interpretazione è stata fondata sia su ll’argomento letterale – il testo dell’art. 8 – che sull’argomento sistematico – la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela
giurisdizionale (Cass. Sez. 3 n. 8473 del 27/03/2019; Sez. 3, n. 18485 del 08/07/2024).
In tal senso, allora, l’onere di dar corso alla mediazione, proprio della parte che, intendendo agire o avendo agito in giudizio, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione o sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice, deve ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore; ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, questo primo incontro potrebbe essere anche l’unico e la procedura si arresterà con la presa d’atto dell’esito negativo della mediazione, se l’attore manifesta la volontà di non proseguire o se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione.
Questo principio, stabilito per la mediazione obbligatoria è allo stesso modo applicabile alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d’appello ex art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2010 (così Cass. Sez. 2, n. 13029 del 2022, non mass.) : l’interpretazione in tal senso è dovuta, proprio in considerazione della rilevata necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso l’accesso alla tutela giurisdizionale.
2.2. Ciò posto, nella fattispecie, come risulta dal verbale negativo del primo incontro preliminare, testualmente riportato in ricorso, la procedura di mediazione non è stata proseguita fino alla fase di merito per indisponibilità di uno di convenuti a prendervi parte.
Pertanto, la questione della regolarità della partecipazione all’incontro preliminare del difensore presente per la parte attrice, peraltro non riportata in verba le, non risulta rilevante ai fini dell’esito negativo della procedura e del conseguente avveramento della
condizione di procedibilità perché il fallimento della mediazione si è prodotto ancor prima, con la manifestazione di volontà contraria alla mediazione comunicata dal difensore del convenuto assente.
Resta, infine, estranea al presente giudizio ogni valutazione della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, in applicazione, ratione temporis , del comma 4 bis come introdotto dall’art. 84 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni, in legge n. 98/2013 e della condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pure prevista nello stesso comma.
Il ricorso è, perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio -restitutorio alla Corte d’appello di Napoli, per la trattazione del giudizio.
Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda