Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20170 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20170 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8197/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZOE, PAL. E/F/G, ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4984/2019, depositata il 18/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unica questione controversa sintetizza in ricorso e in memoria la ricorrente (la società RAGIONE_SOCIALE) -riguarda la soccombenza virtuale a seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere e la conseguente regolazione delle spese di lite.
Nel giugno 2016 la società ricorrente – condomina del Condominio di INDIRIZZO e pal. RAGIONE_SOCIALE, in Roma – aveva impugnato la delibera assembleare dell’11 marzo 2016, anzitutto contestando la violazione dell’art. 66 disp. att. per tardiva convocazione dell’assemblea. Alla prima udienza il Condominio aveva depositato il verbale della successiva assemblea del 17 novembre 2016, durante la quale erano stati riapprovati tutti i punti all’ordine del giorno della precedente e aveva chiesto al Tribunale adito di dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere. La società ricorrente non si è opposta alla pronuncia di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto, dato che l’invalidità era venuta meno in corso di causa, di condannare controparte alle spese di lite.
Con la sentenza n. 5516/2017 il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite, ravvisando la reciproca soccombenza virtuale delle parti, quella del Condominio per l’invalidità della delibera impugnata e quella della società a causa della improcedibilità della domanda, in quanto aveva sì ‘intrapreso la procedura’ di mediazione, ma poi ‘non ha inteso avvalersene e ciò equivalendo al mancato avvio della stessa’.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE sotto il profilo della compensazione delle spese di lite, contestando il riferimento alla soccombenza reciproca dato che la condizione di
procedibilità della domanda si era avverata e comunque l’improcedibilità non era stata eccepita o rilevata tempestivamente. Con la sentenza n. 4984/2019 la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso il Condominio di INDIRIZZO e pal.
E, F, G, in Roma.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in cinque motivi tra loro strettamente connessi:
il primo motivo denuncia ‘nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 5, comma 1 -bis , del d.lgs. 28/2010, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’, per omessa pronuncia sulla questione concernente il difetto di eccezione del convenuto e di rilievo d’ufficio entro la prima udienza dell’asserita improcedibilità della domanda;
il secondo motivo lamenta ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1 -bis , del d.lgs. 28/2010, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, riproponendo la precedente censura ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.;
il terzo motivo contesta ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1bis , 2bis , e 8, commi 1 e 4bis , del d.lgs. 28/2010, nonché dell’art. 5 e dei considerando 13 e 14 della direttiva 2008/52/CE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., profili di illegittimità costituzionale ex artt. 3, 24 e 117, comma 1 Cost., in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU’ per avere la Corte d’appello equiparato al mancato avveramento della condizione di procedibilità l’ipotesi in cui il primo incontro innanzi al mediatore si concluda senza l’accordo;
D) il quarto motivo fa valere ‘nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’, per avere escluso il carattere effettivo del primo incontro di mediazione nel caso in esame;
E) il quinto motivo contesta infine ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 9 del d.lgs. 28/2010, nonché dell’art. 3.5 del regolamento della procedura di mediazione civile dell’organismo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, che vietano al mediatore di verbalizzare le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di mediazione.
Il terzo e il quarto motivo sono fondati, con conseguente logico assorbimento dei restanti.
La Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva fondato la compensazione delle spese di lite sulla virtuale soccombenza reciproca delle parti, per mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010. È pacifico -osserva la Corte -che l’incontro di mediazione si concluse con esito negativo ‘in aperta violazione della finalità deflattiva del procedimento, posto che la ricorrente non consentì al Condominio di fare alcuna proposta transattiva per chiudere la lite e dichiarando apertis verbis di non volersi avvalere della procedura di mediazione’; l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione non può essere rimesso -prosegue la Corte -alla mera discrezionalità delle parti, con conseguente libertà di queste, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro di mediazione, di manifestare il proprio disinteresse nel procedere nel tentativo, ma costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Il ragionamento della Corte d’appello non è giuridicamente corretto. Nel caso in esame -come risulta dal verbale redatto dal mediatore -la ricorrente, che aveva proposto la domanda di mediazione, aveva partecipato al primo incontro della procedura
durante il quale il mediatore, come prescrive il comma 6 dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010, aveva informato le parti in ordine alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, le aveva ascoltate e, poi, rilevato che parte istante ‘non intende esperire la procedura di mediazione’, aveva dichiarato ‘il tentativo di conciliazione concluso con esito negativo’.
La ricorrente pertanto, a differenza di quanto afferma la Corte d’appello, non si era limitata a depositare la domanda di mediazione, ma aveva partecipato al primo incontro, che si era concluso con esito negativo. D’altro canto, come prescrive il comma 2bis dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, applicabile ratione temporis , ‘quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo’ (previsione ripresa dall’attuale comma 4 dell’art. 5). Al riguardo questa Corte – chiamata a stabilire quando il tentativo di mediazione obbligatoria possa dirsi utilmente concluso (ovvero, se sia sufficiente ‘comunicare al mediatore di non aver nessuna intenzione di procedere oltre e di provare a trovare una soluzione’, oppure se sia ‘necessario che la mediazione sia «effettiva»’, e cioè ‘che le parti provino quanto meno a discutere per trovare una soluzione, per poi poter dare atto a verbale della impossibilità di addivenire ad una soluzione positiva’) – ha affermato che sia l’argomento letterale (il testo dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010) che l’argomento sistematico (la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale) depongono nel senso che l’onere della parte che intenda agire in giudizio possa ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito
alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare ( rectius proseguire) la procedura di mediazione’ (così Cass. n. 8473/2019; in senso adesivo, da ultimo, cfr. Cass. n. 18485/2024).
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che , in diversa composizione,