Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1186 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1186 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9428/2021 r.g., proposto da
NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1643/2020 pubblicata in data 02/10/2020, n.r.g. 1657/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 14/0845, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 27/02/2015, con cui gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 54.300,00 per la violazione (aver impiegato NOME NOME
OGGETTO:
collaboratore in
RAGIONE_SOCIALE
–
regolarizzazione conseguenze
–
mancata regime
sanzionatorio più
favorevole – condizioni
dall’01/01/2009 al 27/03/2010 senza alcuna annotazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE nelle scritture obbligatorie o in altra documentazione obbligatoria) risultante dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza, a seguito di accesso ispettivo del 27/03/2010. Deduceva di non aver avuto alcuna volontà di occultare il rapporto di RAGIONE_SOCIALE con il fratello NOME, dapprima assunto come dipendente e poi divenuto collaboratore RAGIONE_SOCIALE con atto AVV_NOTAIOile del novembre 2008. Allegava che solo in occasione dell’acces so ispettivo si era reso conto dell’omessa comunicazione di rito agli enti interessati circa la diversa qualifica, pur in presenza della prova dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regolarmente costituita. Invocava in ogni caso l’art. 3, co. 4, d.l. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002 (come modificato dalla legge n. 183/2010), che esclude l’applicazione della c.d. maxi sanzione nel caso in cui dagli adempimenti contributivi assolti si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto di RAGIONE_SOCIALE, anche se differentemente qualificato.
Pertanto adìva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’opposizione.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal NOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte RAGIONE_SOCIALE affermava:
è pacifico che al momento dell’accesso ispettivo della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza del 27/03/2010 il sig. NOME COGNOME lavorava presso la ditta intestata all’appellante;
è pacifico che le prescritte comunicazioni del nuovo rapporto in termini di collaboratore nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non siano state eseguite alla data dell’ispezione, né era stato annotato il predetto lavoratore nelle scritture o in altra documentazione obbligatoria, come prescritto dall’art. 3, co. 3, L. n. 73/2002 e dalla cui omissione scaturisce la c.d. maxi sanzione;
non è rilevante che sia stato il consulente del RAGIONE_SOCIALE a non aver ottemperato all’incarico affidatogli di provvedere alle prescritte comunicazioni agli enti e alle annotazioni nei libri obbligatori;
il versamento contributivo è stato eseguito successivamente all’ispezione, anche se con decorrenza retroattiva, sicché non è circostanza idonea a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di RAGIONE_SOCIALE;
la disciplina del 2010, comunque inapplicabile ratione temporis , esclude la responsabilità del datore di RAGIONE_SOCIALE per l’omessa iscrizione solo nel caso in cui il versamento contributivo sia stato precedentemente assolto;
dal verbale di accertamento redatto il 31/03/2010 dagli ispettori del RAGIONE_SOCIALE su segnalazione della Guardia di Finanza i predetti attestano di avere verificato con esito negativo l’iscrizione di COGNOME COGNOME quale RAGIONE_SOCIALE collaboratore presso l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, avendo solo accertato che con atto AVV_NOTAIOile del 15/11/2008 era stata costituita l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
la domanda di iscrizione retroattiva dall’01/01/2009 è stata presentata dall’appellante soltanto il 31/03/2010, come risulta dagli atti (risposta del 02/04/2010 data dall’RAGIONE_SOCIALE all’appellante);
ne consegue la legittimità della sanzione irrogata per l’occupazione ‘in nero’ del lavoratore COGNOME NOME;
va rigettata anche la richiesta riduzione, non essendo stati evidenziati profili di erroneità e rispondendo la quantificazione della sanzione ai criteri dettati dalla norma applicata.
4.- Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- A seguito di ordinanza con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione ed erronea applicazione’ dell’art. 1 L. n. 689/1981 e del principio di retroattività in mitius delle norme sanzionatorie amministrative, nonché dell’art. 3, co. 3 e 4, d.l. n. 12/2002, per avere la
Corte RAGIONE_SOCIALE ritenuto inapplicabile la modifica introdotta con la legge n. 183/2010 e comunque escluso la non volontà di occultare il rapporto di RAGIONE_SOCIALE, omettendo di considerare sia la denunzia all’INAIL dell’01/03/2010, quindi antecedente rispetto all’accesso ispettivo, sia l’avvenuto versamento del premio INAIL in data 16/02/2010 anche per COGNOME NOME, versamento che non era stato oggetto di contestazione e quindi da ritenersi pacifico ex art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta una motivazione solo apparente sul punto decisivo del giudizio, relativo al suo comportamento tenuto prima dell’accesso della Guardia di Finanza, univocamente significativo della non volontà di occultare il predetto rapporto di RAGIONE_SOCIALE.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione -sono fondati .
Sussiste in primo luogo apparenza di motivazione in ordine all’accertamento della volontà di occultare il rapporto di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME; nel ragionamento decisorio della Corte di merito, pur dandosi atto della precedente formalizzazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE come rapporto dipendente, viene del tutto pretermesso il riferimento all’adempimento dei relativi oneri comunicativi e contributivi. In tal modo la Corte di appello mostra di non ‘rispondere’ alla specifica censura articolata con primo il motivo di gravame dell’odierno ricorrente incentrato anche sulla mancata considerazione delle condotte tenute in epoca anteriore all’accesso ispettivo. La limitazione dell’accertamento ai soli comportamenti successivi all’accesso ispettivo presenta obiettivi profili di incongruità posto che la verifica della volontà di occultare il rapporto di RAGIONE_SOCIALE deve tenere necessariamente conto delle condotte tenute prima della ‘scoperta’ dell’esistenza del rapporto medesimo e non quando tale ‘scoperta’ sia già avvenuta in conseguenza dell’accesso ispettivo e il rapporto diventi già per questo solo fatto difficilmente occultabile. In questa prospettiva la Corte di merito non poteva pretermettere l’esame di quei documenti che l’odierno ricorrente , nel rispetto del principio di autosufficienza, ha spiegato e analiticamente e documentato di avere allegato e prodotto sia in primo grado che in appello (v. ricorso per cassazione, p. 13 ss.). La relativa valutazione andrà compiuta in sede di rinvio
specialmente alla luce delle circostanze di fatto per cui lo stesso lavoratore, fino a novembre 2018, era stato un dipendente formalmente risultante dalle scritture contabili e dai libri dell’RAGIONE_SOCIALE individuale dell’opponente e, a seguito della scrittura privata autenticata di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risalente al dicembre 2008 (autentica delle sottoscrizioni per AVV_NOTAIO, rep. n. 46758, registrata a Modica il 15/12/2008 al n. NUMERO_DOCUMENTO/Serie IT: v. ricorso per cassazione, p. 14), era di venuto un collaboratore nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In relazione poi al profilo di diritto investito con il primo motivo di ricorso, va in via di principio dichiarata applicabile retroattivamente la norma più favorevole introdotta nell’anno 2010 . Questa Corte, infatti, ha già affermato che la sanzione amministrativa per il c.d. RAGIONE_SOCIALE irregolare, prevista dall’art. 3, co. 3, del d.l. n. 12/2002, conv. con modif. nella l. n. 73/2002, in ragione della sua eccedenza rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall’autore dell’illecito, ha natura afflittiva e quindi “sostanzialmente penale”, con conseguente applicabilità del regime di retroattività della lex mitior (Cass. ord. n. 13182/2025).
In base alle considerazioni che precedono la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla medesima Corte di appello in diversa composizione per l’accertamento in concreto delle condizioni di applicabilità dell’art. 3, co. 4, d.l. n. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, alla luce dei documenti sopra indicati, da valutare nel contesto di ben precise circostanze di fatto anche anteriori (quali la sussistenza di un regolare rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato fino a novembre 2018 e la stipula di un contratto costitutivo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a dicembre 2018 mediante scrittura privata con firme autenticate dal notaio).
Il Giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, alla quale demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione RAGIONE_SOCIALE, in data 12/11/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME