Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4324 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
sul ricorso 15293/2022 proposto da:
NOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA RAGIONE_SOCIALE; AMBASCIATA D’ITALIA; in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappres. e difesi;
-controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, n. 8393/2021, pubblicata il 21.12.2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME– premesso di aver contratto matrimonio in Marocco con NOME, in data 29.11.19- ha proposto innanzi al Tribunale di Roma, ricorso, ex artt. 702 bis , c.p.c. e 20 d.lgs. n. 150/2011, chiedendo che fosse ordinata all’Ambasciata d’Italia a Rabat il rilascio del visto per turismo, area Schengen, di breve durata, ai sensi del Reg. CE 539/2001, negato in precedenza con provvedimento dell’Ambasciata di dini ego del 16.1.2020 (cui era seguita istanza di riesame in autotutela senza esito).
Con ordinanza del 22.7.21, il Tribunale rigettava il ricorso, osservando che il matrimonio contratto in Marocco era stato finalizzato all’esclusivo scopo di consentire alla moglie di entrare e soggiornare nel territorio dello stato italiano, come desumibil e: dal significativo divario d’età tra i coniugi (oltre trenta anni); dalla circostanza che il ricorrente aveva ammesso la falsità del suo rapporto di lavoro in Italia -indicato nella denuncia all’RAGIONE_SOCIALE -e che l’attestato dell’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -come gli altri documenti esibiti all’Ambasciata -gli erano stati consegnati da un non meglio generalizzato cittadino marocchino dimorante in Italia; la circostanza non contestata dal ricorrente circa il fatto che i due coniugi non avevano una ‘ lingua comune ‘ .
Con sentenza del 21.12.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello del COGNOME, osservando che: (preliminarmente) l’improprio richiamo normativo fatto da l Tribunale all’art. 29, c. 9, d.lgs. n. 286/98 -norma dettata per disciplinare le condizioni del ricongiungimento di un familiare allo straniero, già legittimamente soggiornante in Italia -nell’affermare la fittizietà del matrimonio non invalidava la correttezza RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata; l’art. 35 direttiva 2004/38/CE, attuata con d.lgs. n. 30/07 -che disciplina il diritto dei cittadini dell’UE , e dei loro familiari, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio RAGIONE_SOCIALE
stati membri -da applicarsi alla fattispecie, del pari riserva a quest’ultimi il potere di ‘adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio’; era condivisibile quanto motivato dal Tribunale -che si era pronunciato sull’espressa motivazione contenuta nel provvedimento di diniego -secondo il quale sussistevano plurimi e significativi elementi fattuali tali da far presumere con probabilità la fittizietà del dichiarato rapporto matrimoniale (quali: l’elevato divario di età, la mancanza di ‘ lingua comune ‘ tra i coniugi; il contenuto RAGIONE_SOCIALE denunzia presentata dall’Ambasciata d’Italia a Rabat alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Matera a carico del ricorrente, relativo alla falsità di due prospetti riassuntivi dell’RAGIONE_SOCIALE Foggia, circa un asserito rapporto di lavoro presso la ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, inesistente sulla base delle dichiarazioni dello stesso ricorrente).
NOME COGNOME ricorre in cassazione con tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 20, par. 1, Trattato UE, 8, c.1, Cedu. 2, 3, 29, Cost., 2, 5, 23 D.lgs. n. 30/07, 28, c.2, d.lgs. 286/98, per aver la Corte d’appello , con la pronuncia impugnata, confermato la lesione dei diritti fondamentali alla vita familiare e privata del ricorrente, non potendosi contestare l’idoneità del matrimonio a produrre effetti in mancanza di una pronuncia sulla relativa nullità.
Il secondo motivo, lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 24 Cost., 35, 31 Direttiva 2004/38/CE, 111 Cost. 2697 c.c., 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello pronunciato sulla base di indici presuntivi RAGIONE_SOCIALE fittizietà del
matrimonio del tutto estranei alla motivazione del diniego, e per aver addossato sul ricorrente l’onere di dimostrare l’insussistenza del la suddetta fittizietà.
Il terzo motivo deduce omesso ed erroneo esame di fatti decisivi in ordine allo status di cittadino EU del ricorrente e del suo diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALE vita familiare, in ordine alla richiesta di visto a favore RAGIONE_SOCIALE moglie.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte d’appello abbia ritenuto che il matrimonio in questione fosse stato finalizzato all’esclusivo scopo di consentire alla moglie, di nazionalità marocchina, di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato italiano.
In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine un sicuro rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso dei diritti comunitari, e il “manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE elementi che fanno presumere tale abuso (Cass., n. 6747/21).
Il requisito RAGIONE_SOCIALE convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all’art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs n. 286 del 1998,
essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l’accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato (Cass., n. 5378/20).
Nel caso di specie, l’autorità amministrava ha negato il rilascio del visto d’ingresso alla moglie -di nazionalità marocchina -del ricorrente, sulla base delle dichiarazioni contraddittorie e lacunose rese dalla coppia sull’effettiva relazione matrimoniale, come si evince dal modulo prestampato su cui si è fondato il provvedimento contestato.
Al riguardo, il ricorso avverso il suddetto provvedimento di diniego del visto, è diretto al riesame dei fatti, ovvero a sindacare la determinazione espressa RAGIONE_SOCIALE Pubblica Autorità sul carattere fittizio del matrimonio in questione.
Invero, il ricorso richiama pletoricamente la normativa in materia, ma sulla specificità RAGIONE_SOCIALE fattispecie si limita a lamentare genericamente che manca una pronuncia sulla nullità del matrimonio, sussistendo invece un accertamento amministrativo, ai sensi dell’art. 30, comma 1bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, sindacato dal giudice ordinario il quale ha convenuto, sulla base di una pluralità di dati fattuali, sulla fittizietà del matrimonio in questione, in quanto contratto allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di far soggiornare ‘la coniuge’, non aventi altrimenti titolo, nel territorio dello Stato.
Né può obiettarsi che nella fattispecie non sia stato rispettato il principio RAGIONE_SOCIALE distribuzione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, poiché, come detto, il Tribunale ha deciso l’opposizione avverso il provvedimento dell’Autorità amministrativa, che aveva negato il visto d’ingresso alla ‘ moglie ‘ del ricorrente sulla base delle dichiarazioni contraddittorie e lacunose rese dalla coppia circa l’effettività RAGIONE_SOCIALE relazione matrimoniale, sulla base dei motivi d’impugnativa afferenti alla
fittizietà dello stesso matrimonio, che aveva costituito l’oggetto del procedimento amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.