Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 869 Anno 2023
2022
3355
Civile Sent. Sez. L Num. 869 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 34511-2018 proposto da: da :
IRAGIONE_SOCIALE. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (quale successore ex lege dell’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO> di RAGIONE_SOCIALE Previdenza RAGIONE_SOCIALE ed Assistenza RAGIONE_SOCIALE dei Lavoratori RAGIONE_SOCIALE Spettacolo), in persona del SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del
NOME COGNOME
29, RAGIONE_SOCIALE
presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
Centrale
dell’Istituto, COGNOME rappresentato COGNOME e COGNOME difeso COGNOME dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende; studio la
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2521/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2018 R.G.N. 5227/2016; CORTE
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; nella il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME‘ visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 23 , n 137 , 18
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, dichiarativa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE diritto RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE alla riliquidazione della “quota B” del supplemento di RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE -senza applicazione del massimale retributivo di cui all’art. 12, comma 7, del DPR nr. 1420 del 1071 e successive modifiche – con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a pagamento delle conseguenziali differenze.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale, dopo avere ripercorso l’evoluzione della normativa di riferimento, ha argomentato che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applica alla sola determinazione della “quota A” del trattamento di quiescenza e non è più vigente per la “quota B”, regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
L’annullamento della pronuncia è domandato dall’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico e articolato motivo, cui ha resistito la pensionata con controricorso.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Il ricorrente RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore RAGIONE_SOCIALE e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.
Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997.
La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE tacita RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE “massimale pensionabile”, a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la “quota B” della RAGIONE_SOCIALE.
Il controricorrente, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità o, in alternativa, l’improcedibilità del ricorso.
Secondo la Corte d’appello di Roma, l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 non rimanda al comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che fa salvi i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti. Il richiamo è circoscritto al comma 1 del citato art. 12, che determina le aliquote di rendimento.
Contro tale affermazione, che rappresenterebbe una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la pronuncia della Corte di merito, il ricorrente non avrebbe formulato censure di sorta. Di qui la definitività della decisione impugnata, che renderebbe inammissibile o improcedibile il ricorso per cassazione.
L’eccezione non è fondata.
Con un’esposizione intelligibile ed esaustiva dei fatti di causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, il ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello in ordine all’abrogazione del “massimale pensionabile” per la “quota B”.
Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun “giudicato interno” può precluderne l’esame.
Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565).
Il ricorso, pertanto, può essere scrutinato nel merito e si rivela fondato.
Questa Corte è chiamata a pronunciarsi su una questione nuova, relativa ai trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggi corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALE. Tale RAGIONE_SOCIALE è stata istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE, che è subentrato all’RAGIONE_SOCIALE, in virtù dell’art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE interpella questa Corte sulla determinazione dei trattamenti che si compongono di una “quota A” e di una “quota B”.
La “quota A” corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della RAGIONE_SOCIALE secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n. 503 del 1992).
Al fine di quantificare l’importo annuo della RAGIONE_SOCIALE relativa a tale quota, per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applica il 2 per cento «al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data
della RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE iscrizione RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della RAGIONE_SOCIALE medesima» (art. 12, primo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971).
La retribuzione giornaliera pensionabile, assunta a parametro di riferimento, è costituita «dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa» (art. 12, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 1420 del 1971).
Le retribuzioni sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell’indice RAGIONE_SOCIALE del costo della vita, solo fino al quinto anno che precede la decorrenza della RAGIONE_SOCIALE (art. 12, cit., terzo comma).
La “quota B” corrisponde, invece, «all’importo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503 del 1992).
La retribuzione giornaliera pensionabile, per la quota in esame, è variamente modulata nei tre gruppi in cui i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultano oggi suddivisi.
Per il RAGIONE_SOCIALE, composto dai RAGIONE_SOCIALE che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 182 del 1997), la retribuzione giornaliera pensionabile «è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione» (art. 3, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 182 del 1997).
La media è calcolata su una quantità di retribuzioni giornaliere, che equivalgono a 1900 a decorrere dal 10 gennaio 1998 (tabella B, allegata al d.lgs. n. 182 del 1997), in
riferimento alle migliori tra quelle accreditate. Le retribuzioni sono rivalutate secondo meccanismi diversi, a seconda che riguardino periodi anteriori o posteriori al 10 gennaio 1993 (art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 182 del 1997, che richiama, rispettivamente, i criteri dell’art. 12, terzo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 e, per i periodi più recenti, l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 503 del 1992).
Identica è la disciplina della retribuzione giornaliera pensionabile per i RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE B e del RAGIONE_SOCIALE C (art. 2, comma 1, lettere b e c, del d.lgs. n. 182 del 1997): gli uni prestano attività artistica o tecnica a tempo determinato al di fuori delle ipotesi di diretta connessione con la produzione e la realizzazione di spettacoli, gli altri prestano attività a tempo indeterminato.
In ambedue i casi, «la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione» (art. 3, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 182 del 1997).
29. La RAGIONE_SOCIALE media è calcolata sulle ultime retribuzioni giornaliere, pari a 2600 per il RAGIONE_SOCIALE B, a decorrere dal 10 gennaio 2000, e a 3120 per il RAGIONE_SOCIALE C, a far tempo dal 1° gennaio 2002 (cfr. la già citata tabella B). Anche tali retribuzioni sono assoggettate a rivalutazione, nei termini tratteggiati dal predetto art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 182 del 1997.
30. Per effetto delle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 182 del 1997, l’assetto previdenziale dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è così congegnato.
A fronte di un’anzianità assicurativa e contributiva che, alla data del 31 dicembre 1995, ammonti ad almeno diciotto anni interi, la RAGIONE_SOCIALE è liquidata integralmente secondo il sistema retributivo (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 182 del 1997).
Quando l’anzianità assicurativa e contributiva sia inferiore a diciotto anni interi, «la RAGIONE_SOCIALE è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335» (art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 1997). La RAGIONE_SOCIALE è dunque determinata dalla somma: «a) della quota di RAGIONE_SOCIALE corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della RAGIONE_SOCIALE, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) dalla quota di RAGIONE_SOCIALE corrispondente al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».
Come riconosce il ricorrente nella memoria illustrativa, esula dal tema del decidere la disciplina applicabile ai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_SOCIALE dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a quella data (art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 182 del 1997): in virtù di tale disciplina, si applica in via RAGIONE_SOCIALE il sistema contributivo, retto da regole diverse, che commisurano la RAGIONE_SOCIALE ai contributi versati, rivalutati nel corso del tempo.
La Corte territoriale evidenzia che la materia del contendere non concerne la determinazione della “quota A”, correlata agli anni di anzianità contributiva antecedenti al 1° gennaio 1993.
Il giudizio vede sulla “quota B”, corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal 10 gennaio 1993.
In particolare, la disputa verte sul permanere, anche per la “quota B”, del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
37. Nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10,
del d.lgs. n. 182 del 1997, tale disposizione prevede che «i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000». Limite che, a decorrere dal 10 gennaio 1998, «è rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’RAGIONE_SOCIALE».
38. La sentenza impugnata, con argomentazioni riprese e sviluppate dal controricorrente, rileva che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opera per la sola “quota A”. Il limite in esame non sarebbe più in vigore per la “quota B” della RAGIONE_SOCIALE, «liquidata secondo il criterio del pro rata».
39. La Corte d’appello di Roma riconduce la fattispecie all’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, che regola il calcolo dei trattamenti con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e, in particolare, la determinazione della «quota di RAGIONE_SOCIALE relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992».
40. Il legislatore dispone che si applichi una aliquota di rendimento annuo del 2 per cento «sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diviso per 312» (art. 4, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 182 del 1997).
41. Quanto COGNOME alle RAGIONE_SOCIALE quote RAGIONE_SOCIALE di COGNOME retribuzione COGNOME giornaliera pensionabile che eccedono tale limite, esse «sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» (art. 4, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 182 del 1997).
42. Ad avviso del giudice d’appello, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182 del 1997 è «nuova ed autosufficiente» e non
reca alcun rinvio al tetto della retribuzione giornaliera pensionabile.
Come si è già evidenziato nell’esame dell’eccezione preliminare sollevata dal controricorrente, la Corte territoriale assume che l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, nel richiamare l’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, menzioni le sole aliquote di rendimento di cui al comma 1, senza fare parola dei limiti enunciati soltanto nel comma 2.
Gli argomenti, su cui s’incardina il ragionamento della sentenza impugnata, prestano il fianco alle censure del ricorrente.
Molteplici e concordanti sono gl’indici, di carattere tanto letterale quanto sistematico, che confermano la perdurante operatività del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile anche per la “quota B” della RAGIONE_SOCIALE.
In chiave ricostruttiva, occorre ponderare, in primo luogo, la mancanza di un’abrogazione espressa.
Il massimale di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 è rimasto inalterato nell’avvicendarsi delle riforme del sistema previdenziale, che hanno investito anche il settore dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale limite, che si correla in linea RAGIONE_SOCIALE a «una politica di contenimento della spesa pubblica» e alle esigenze di «risanamento delle gestioni previdenziali» (Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto), è l’espressione di una scelta discrezionale del legislatore e costituisce il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi.
Con riguardo alla disciplina dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte costituzionale ha riconosciuto che compete al legislatore la facoltà di individuare come base di calcolo della RAGIONE_SOCIALE una misura della retribuzione, inferiore a quella effettivamente percepita dal lavoratore (sentenza n. 202 del
2008).
50. Il d.lgs. n. 503 del 1992, nel tracciare quella linea di demarcazione tra la “quota A” e la “quota B” che è rilevante nel presente giudizio, non incide sul limite oggi contestato.
Neppure la legge n. 335 del 1995 abroga in maniera espressa il tetto della retribuzione giornaliera pensionabile.
Il legislatore, con l’art. 1, comma 22, ha conferito al Governo una delega per l’armonizzazione dei regimi RAGIONE_SOCIALEstici operanti presso l’RAGIONE_SOCIALE, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: «a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni RAGIONE_SOCIALEstiche COGNOME agli COGNOME oneri COGNOME contributivi COGNOME sostenuti COGNOME e COGNOME alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell’articolo 1; b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell’articolo 1; c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell’articolo 1; d) armonizzazione dell’insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati».
La legge n. 335 del 1995 ha demandato al Governo anche il compito di introdurre norme finalizzate a stabilire «requisiti di accesso ai trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici, nel rispetto del
principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei RAGIONE_SOCIALE medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività» (art. 2, comma 23, lettera a, della legge n. 335 del 1995).
Nessuna delle previsioni citate tocca quel massimale che la Corte d’appello ritiene implicitamente abrogato.
Per la determinazione della “quota B”, la legge n. 335 del 1995 non rinnega la specialità dell’assetto preesistente, che ha nel massimale della retribuzione giornaliera pensionabile uno snodo essenziale.
Neppure nel d.lgs. n. 182 del 1997 si rinviene traccia di un esplicito superamento di tale regime per la “quota B”. Su tale superamento non si sofferma neppure il dibattito parlamentare che accompagna l’esame RAGIONE_SOCIALE schema di decreto.
Il legislatore, nell’alveo delle indicazioni della legge n. 335 del 1995, ha introdotto gradualmente il nuovo sistema contributivo, con modificazioni che s’innestano sulla normativa previgente, senza alterarne le caratteristiche salienti con riguardo alla “quota B”.
È dunque significativo il silenzio che il legislatore serba su un punto di rilievo capitale.
Dal succedersi degl’interventi normativi, non si evince una scelta gravida d’implicazioni, come l’abolizione, per la “quota B”, del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
Né possono condurre a diverse conclusioni gli studi attuariali RAGIONE_SOCIALE elaborati RAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE invocati RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente: documenti meramente interni, che neppure la sentenza impugnata accredita di un valore probante, essi non
possono far luce sulla ratio legis.
La “intenzione del legislatore” (art. 12 delle preleggi) dev’essere individuata in chiave oggettiva sulla scorta del dato normativo in cui si estrinseca. Depositarie di tale intenzione non possono essere elaborazioni interne, eccentriche rispetto alla sede in cui la volontà del legislatore si forma e si manifesta.
La RAGIONE_SOCIALE pregnanza RAGIONE_SOCIALE significativa RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE mancanza RAGIONE_SOCIALE di un’abrogazione espressa si apprezza anche alla luce del modus procedendi del legislatore, che ha mostrato di privilegiare le innovazioni mirate della normativa antecedente.
Il d.lgs. n. 182 del 1997 ha provveduto ad abrogare in maniera esplicita la normativa pregressa quando l’ha reputato necessario: l’art. 1, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. n. 182 del 1997 abroga ex professo l’art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, relativo alla rivalsa delle imprese in materia di contributi.
Per il personale che sia iscritto al RAGIONE_SOCIALE dopo il 31 dicembre 1995 o che abbia optato per l’applicazione del sistema contributivo, il d.lgs. n. 182 del 1997 detta una disciplina puntuale, che ridefinisce la retribuzione giornaliera di riferimento, pari al «massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312» (art. 1, comma 11).
Con riguardo alla “quota B”, il legislatore non abroga in maniera espressa l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, né delinea una diversa disciplina, volta a regolare in maniera compiuta un elemento imprescindibile del regime previdenziale in esame.
Il legislatore ha scelto, al contrario, di rimodulare in termini RAGIONE_SOCIALE generali RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE limite RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE retribuzione RAGIONE_SOCIALE giornaliera
pensionabile (art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997), senza alcuna specificazione volta a circoscrivere alla “quota A” l’operatività delle innovazioni.
Rispetto a una tecnica normativa che predilige le modificazioni espresse, sarebbe distonica la scelta di abrogare in maniera tacita una disciplina basilare, senza mai esternare tale volontà né nel testo di legge né nel dibattito che prelude alla sua approvazione.
In contrasto con le esigenze di certezza, preminenti nella materia previdenziale, una innovazione di ragguardevole impatto RAGIONE_SOCIALE sarebbe RAGIONE_SOCIALE affidata RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE controvertibili RAGIONE_SOCIALE opzioni dell’interprete, chiamato a ravvisare, di volta in volta, i presupposti tipizzati dall’art. 15 delle preleggi.
La mancanza di «una dichiarazione espressa del legislatore», che abroghi una normativa dotata di primaria rilevanza, induce a valutare con rigore la configurabilità di un’abrogazione tacita.
A tal fine sono indispensabili la «incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti» o l’intervento di una nuova legge che regoli «l’intera materia già regolata dalla legge anteriore» (art. 15 delle preleggi).
Nessuno di tali presupposti si ravvisa nell’odierna fattispecie.
Quanto all’incompatibilità tra le nuove e le vecchie disposizioni di legge, questa Corte ha affermato che «si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra (Cass. n. 1429 del 2002; n. 10053 del 2002)» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29974).
Non milita a favore dell’incompatibilità tra nuova e
pregressa normativa il mero riferimento dell’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 all’applicazione dell’aliquota del 2 per cento «sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile in vigore tempo per tempo nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diviso per 312».
74. Tale riferimento ben si concilia, da un punto di vista logico e operativo, con il permanere del limite alla retribuzione giornaliera RAGIONE_SOCIALE pensionabile, stabilito COGNOME per i COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in termini generali, dalla legge preesistente.
75. L’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 modifica l’aliquota di rendimento per la determinazione del trattamento di quiescenza, senza dispensare dall’osservanza del tetto fissato dalla normativa previgente con riguardo al profilo specifico e autonomo della retribuzione giornaliera pensionabile.
76. Né giova obiettare che l’applicazione del “massimale pensionabile” anche alla “quota B” consenta d’impiegare solo in parte la tabella del citato art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992 e implichi l’irrilevanza della terza e della quarta aliquota di rendimento.
77. La tabella allegata al d.lgs. n. 503 del 1992 ha valenza RAGIONE_SOCIALE e non è calibrata in via esclusiva sul regime del personale appartenente al settore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Essa non può che operare nel rispetto dei limiti che tale regime contempla, in virtù della descritta disciplina RAGIONE_SOCIALE.
78. Il medesimo inconveniente è stato segnalato anche con riguardo all’art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente, tra l’altro, la determinazione della misura delle RAGIONE_SOCIALE a carico dell’RAGIONE_SOCIALE per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei RAGIONE_SOCIALE dipendenti, gestita dall’RAGIONE_SOCIALE (art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 70).
In forza della disposizione citata, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile RAGIONE_SOCIALE previsto per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in esame è computata secondo le aliquote decrescenti di cui alla tabella allegata. La quota aggiuntiva così calcolata diviene parte integrante della RAGIONE_SOCIALE.
Anche con riguardo a tale disciplina, strutturata in termini non dissimili rispetto a quella oggi rilevante, si è osservato che, per i RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_SOCIALE, essa riceve piena applicazione, laddove, per i dipendenti in regime RAGIONE_SOCIALE, le quote aggiuntive di RAGIONE_SOCIALE sono riconosciute soltanto fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile giornaliera rivalutato in base all’indice RAGIONE_SOCIALE (Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2008, punto 1 del Ritenuto in fatto).
Tale elemento, tuttavia, non è valso ad escludere la necessità di applicare la disciplina RAGIONE_SOCIALE dell’art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, nell’osservanza del limite specifico alla retribuzione giornaliera pensionabile posto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
Anche da questo punto di vista, pertanto, non si possono trarre inferenze decisive dal fatto che alcune aliquote, nel caso concreto, siano inapplicabili.
Né l’incompatibilità tra vecchia e nuova disciplina si può evincere dalla circostanza che la norma in esame richiami le sole aliquote di rendimento di cui al comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, senza rimandare ai «limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti» di cui al comma 2.
L’enfasi sull’omesso richiamo non considera che sono indissolubilmente connesse le previsioni dei commi 1 e 2, riguardanti le aliquote di rendimento e il modo in cui esse
operano, COGNOME entro RAGIONE_SOCIALE i RAGIONE_SOCIALE limiti RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE retribuzione RAGIONE_SOCIALE pensionabile specificamente ribaditi dal comma 2.
85. Quel che rileva è che il riferimento all’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992 comunque non investe il distinto e autonomo profilo del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito dalla normativa RAGIONE_SOCIALE del d.P.R. n. 1420 del 1971.
86. Alla luce delle considerazioni svolte, non sussiste, dunque, quella palese antinomia che sola consente di ravvisare i presupposti di un’abrogazione tacita, in mancanza di un’espressa volontà del legislatore.
87. L’abrogazione tacita non è suffragata neppure dall’art. 3 del d.lgs. n. 182 del 1997, che enuclea i criteri d’individuazione delle giornate rilevanti, senza dispiegare alcun effetto sul diverso profilo del limite imposto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
88. La disposizione citata, con precipuo riguardo alla retribuzione giornaliera pensionabile, richiama a più riprese il d.P.R. n. 1420 del 1971.
89. La retribuzione giornaliera pensionabile – dispone la previsione richiamata – è quella di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e l’art. 12 individua nel tetto di cui al settimo comma una caratteristica fondamentale della retribuzione di riferimento.
90. Anche in questa prospettiva, emerge che la normativa del 1971 e quella del 1997 non sono antitetiche, ma complementari, per quel che riguarda la determinazione della “quota B”.
91. La nozione di retribuzione giornaliera pensionabile mantiene intatto anche in tale ambito il suo ruolo di categoria ordinante ed è proprio la fonte più risalente (art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971), aggiornata per l’occasione, a definirla, anche alla stregua del limite invalicabile posto dal settimo comma.
Le RAGIONE_SOCIALE molteplici RAGIONE_SOCIALE correlazioni tra RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE due RAGIONE_SOCIALE discipline impediscono di configurare il d.lgs. n. 182 del 1997, quanto alla regolamentazione delle anzianità contributive posteriori al 31 dicembre 1992, come una normativa autosufficiente, avulsa da quella più antica e perciò destinata a regolare per intero la materia.
Per la quota di RAGIONE_SOCIALE relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, si deve escludere, di conseguenza, l’abrogazione tacita dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
Sono COGNOME le RAGIONE_SOCIALE stesse COGNOME argomentazioni COGNOME addotte COGNOME dal controricorrente a confutare quell’abrogazione tacita che costituisce il fulcro della decisione impugnata.
Lungi dall’avere abrogato, per la “quota B”, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, il legislatore l’avrebbe rimodulato. Il limite applicabile alla “quota B” sarebbe parametrato a quello di un milione di lire, che rappresenta l’importo della RAGIONE_SOCIALE retribuzione massima imponibile a fini contributivi. Su tali aspetti il controricorrente si sofferma con dovizia di dettagli nella memoria illustrativa.
Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile sarebbe così allineato all’importo della retribuzione imponibile a fini contributivi, in forza di una scelta legislativa implicita, sfornita, nondimeno, di ogni elemento testuale di conferma. Elemento tanto più necessario alla luce delle ripercussioni di una siffatta innovazione, che rimediterebbe la scelta compiuta dal legislatore soltanto nel 1991, con la legge n. 412, elevando il massimale contributivo e differenziandolo rispetto al limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile.
L’abrogazione RAGIONE_SOCIALE per COGNOME incompatibilità RAGIONE_SOCIALE dell’originaria disciplina condurrebbe, in difetto di ogni appiglio testuale, all’introduzione di una nuova disciplina, calibrata su un diverso
limite, meno restrittivo.
Anche da quest’angolo visuale, risaltano con plastica evidenza le asperità del percorso ermeneutico che approda al superamento RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE più RAGIONE_SOCIALE risalente, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE quanto inconciliabile con la nuova.
Tale considerazione introduce all’esame dei profili sistematici che corroborano la perdurante vigenza del limite di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 anche per la determinazione della “quota B” della RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE massimale RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE retribuzione RAGIONE_SOCIALE giornaliera pensionabile è un elemento indefettibile anche nella determinazione della “quota B”, come la stessa parte controricorrente non manca di riconoscere, pur ventilando correttivi che travalicano i confini dell’interpretazione del diritto vigente.
Il RAGIONE_SOCIALE regime RAGIONE_SOCIALE previdenziale RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – come conferma anche la sua evoluzione più recente – presuppone l’indicazione legislativa, univoca e vincolante, di un massimale della retribuzione pensionabile e di un massimale contributivo.
È proprio la particolarità del regime applicabile ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a indirizzare l’interprete e ad avvalorare la continuità, in ordine al massimale pensionabile, tra il regime della “quota A” e quello della “quota B”.
Uno dei tratti distintivi del regime applicabile ratione temporis risiede nella retribuzione massima imponibile a fini contributivi.
Il precedente sistema di contribuzione prevedeva l’obbligo per il lavoratore di versare l’aliquota del 14,70 per cento fino all’ammontare massimo di lire 315.000 di compenso giornaliero, RAGIONE_SOCIALE corrispondente RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE limite RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE retribuzione giornaliera pensionabile. Sull’eccedenza si applicava un
contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento.
105. L’importo della retribuzione imponibile a fini contributivi era dunque speculare a quello della retribuzione giornaliera pensionabile.
106. L’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel modificare l’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, «ha elevato l’aliquota percentuale al 26,97 per cento ed ha stabilito che essa si applichi ai compensi giornalieri fino alla concorrenza di lire un milione, innalzando nel contempo il contributo di solidarietà dal 3 al 5 per cento» (Corte costituzionale, ordinanza n. 369 del 1998).
107. Per i RAGIONE_SOCIALE, come il controricorrente, già iscritti al RAGIONE_SOCIALE alla data del 31 dicembre 1995, il massimale contributivo permane, nei termini definiti dall’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997: le aliquote contributive «si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000 l’aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l’allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore».
108. La retribuzione soggetta a prelievo contributivo è più elevata rispetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
109. Diversa è la disciplina per il personale che sia iscritto al RAGIONE_SOCIALE in data successiva al 31 dicembre 1995 o che eserciti l’opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 14, del d.lgs. n. 182 del 1997): si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, secondo le modalità stabilite, con valenza RAGIONE_SOCIALE, dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.
110. L’indiscriminata abolizione, per la “quota B”, di un limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile darebbe àdito a una situazione rovesciata rispetto a quella che la Corte costituzionale ha vagliato nella già menzionata sentenza n. 202 del 2008.
Oggetto di censure era, in quel frangente, il divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della RAGIONE_SOCIALE (lire 315.000).
La Corte costituzionale ha affermato che tale divario non è di per sé lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (sentenza n. 202 del 2008, punto 2 del Considerato in diritto).
La RAGIONE_SOCIALE Carta RAGIONE_SOCIALE fondamentale RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE richiede RAGIONE_SOCIALE una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate» (sentenza n. 202 del 2008, punto 2), in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (sentenza n. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto).
114. Né lo «squilibrio di notevole entità che esisterebbe
tra la misura del tetto pensionabile e quella, all’incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione» pregiudica quelle esigenze minime di protezione della persona, che s’impongono come nucleo intangibile anche alla discrezionalità del legislatore (sentenza n. 202 del 2008, il già richiamato punto 2 del Considerato in diritto), chiamato a tener conto delle risorse finanziarie disponibili.
Alla disarmonia denunciata non potrebbe comunque porre rimedio la Corte costituzionale, in quanto un intervento di tal fatta implicherebbe «valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore» (il citato punto 2 del Considerato in diritto).
Il sindacato di costituzionalità era stato sollecitato in giudizi riguardanti la liquidazione di RAGIONE_SOCIALE costituite da una “quota A” e da una “quota B”.
Nel giudizio promosso dal Tribunale di Sanremo, aveva agito un «dipendente a tempo indeterminato del Casinò municipale di Sanremo con la qualifica di impiegato, collocato a riposo in data 31 dicembre 1998 all’età di sessantaquattro anni, avendo maturato trentaquattro anni di anzianità di servizio, pari a complessive 10.620 giornate di contribuzione».
Il rimettente aveva esposto che la RAGIONE_SOCIALE erogata a decorrere dal 10 gennaio 1999 era stata calcolata – sia per la quota a) sia per la quota b) «assumendo come massimale di retribuzione giornaliera pensionabile una somma inferiore a quella realmente percepita, con la conseguenza che il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico globale è risultato inferiore rispetto a quello che il ricorrente avrebbe ottenuto ove il criterio di calcolo fosse stato quello della retribuzione effettiva» (punto 1 del Ritenuto in fatto).
Anche nel giudizio promosso dal Tribunale di Torino,
l’azione era stata intrapresa da «dipendenti a tempo indeterminato rispettivamente fino alle date del 31 agosto 2001 e del 30 giugno 2003» (punto 3 del Ritenuto in fatto), che potevano dunque vantare anzianità contributive in data successiva al 10 gennaio 1993.
120. La Corte costituzionale non considera erroneo il presupposto interpretativo da cui muovono entrambi i rimettenti, che fanno leva sulla perdurante applicabilità del limite di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, anche per la “quota B”. Limite che il Tribunale di Sanremo ritiene sia stato confermato proprio dal d.lgs. n. 503 del 1992.
121. Il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni, in ragione del carattere manifestamente manipolativo della pronuncia auspicata dai rimettenti. La correzione RAGIONE_SOCIALE squilibrio postula scelte squisitamente discrezionali, che esorbitano dai poteri della Corte costituzionale (art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
122. Quanto alla disparità di trattamento con il regime dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non sussiste l’adombrata lesione del principio di eguaglianza e le censure, pertanto, sono state dichiarate non fondate.
123. La pronuncia della Corte costituzionale non si arresta a un rilievo di mera inammissibilità e, nel dichiarare in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate, muove comunque dal presupposto che sussista lo squilibrio denunciato in termini generali, con riguardo a entrambe le quote di RAGIONE_SOCIALE, e che sia corretta la premessa interpretativa che fonda il dedotto contrasto con i parametri invocati.
124. Anche da questo punto di vista, trova conferma il fatto che, anche per la “quota B”, non cessi di trovare applicazione il limite di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
125. Nell’interpretazione avallata dal giudice d’appello e dalla parte controricorrente, si determinerebbe una diversa asimmetria rispetto a quella esaminata dal giudice delle leggi nella sentenza n. 202 del 2008.
126. Il sistema, che impone il pagamento della contribuzione in misura piena fino ad un certo importo (lire 1.000.000) e, per l’eccedenza, il versamento di un mero contributo di solidarietà, si combinerebbe con l’eliminazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
127. A una disciplina, che ancora fissa ratione temporis un limite alla retribuzione imponibile a fini contributivi, è coessenziale, per contro, la presenza di un limite alla retribuzione pensionabile.
128. Il permanere del primo limite, svincolato dal secondo, non può che generare criticità e sperequazioni, in contrasto con il disegno di armonizzazione e razionalizzazione perseguito dal legislatore con le riforme del 1995 e del 1997.
129. Invero, al lavoratore, che pure abbia pagato i contributi in misura piena solo entro la soglia del massimale di un milione delle vecchie lire, sarebbe corrisposta la RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’intera retribuzione percepita, senza limitazioni di sorta in ordine alla retribuzione giornaliera di riferimento.
130. Di tali incongruenze, che condurrebbero a creare un sistema d’inedito favore anche rispetto a quello vigente nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si mostra consapevole e si fa carico la stessa parte controricorrente, adombrando l’introduzione di un limite meno stringente, con una soluzione non scevra da incertezze e carente di un solido fondamento legislativo.
131. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale e si colloca in «un sistema ampiamente
favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_SOCIALE; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2008, punto 3 del Considerato in diritto).
132. Tale regime previdenziale, che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e dal settore di appartenenza dell’impresa, è contraddistinto dall’accredito di contributi d’ufficio, da un accesso alle RAGIONE_SOCIALE di vecchiaia, che è anticipato per talune figure rispetto ai regimi ordinari, dall’erogazione di uno specifico trattamento d’invalidità professionale.
133. La specialità, legata a un lavoro spesso discontinuo e precario, permea anche l’evoluzione normativa più recente, contrassegnata dall’esigenza di sovvenire alla crisi generata dall’emergenza da Covid-19 (art. 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) e di apprestare una riforma di più ampio respiro, prefigurata dalla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di RAGIONE_SOCIALE».
134. Il RAGIONE_SOCIALE Parlamento COGNOME ha COGNOME delegato COGNOME il RAGIONE_SOCIALE Governo all’introduzione di appropriate misure di sostegno, nel doveroso «riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (art. 2, comma 4, lettera a, della legge da ultimo citata).
135. L’indicata specialità, tuttavia, non si può tramutare
nell’introduzione di un regime d’incongruo favore o nella configurazione di un sistema previdenziale che, di questa specialità, riproduca solo gli aspetti più convenienti, disgiunti dal complessivo bilanciamento attuato dal legislatore al fine di garantire la sostenibilità del sistema globalmente inteso.
136. In questa prospettiva, si coglie la giustificazione del permanere del limite massimo della retribuzione pensionabile, con riferimento alla determinazione della “quota B” della RAGIONE_SOCIALE.
137. Tanto l’abolizione del limite quanto l’introduzione di un limite meno rigoroso determinerebbero irragionevoli disparità tra il calcolo delle due quote, caratterizzate da limiti sensibilmente diversi anche nell’interpretazione correttiva perorata dal controricorrente. Non si attuerebbe quel «bilanciamento tra i metodi di calcolo delle due quote», delineato nella sentenza impugnata.
138. Si deve poi rilevare che, per il calcolo della “quota B”, il legislatore, con il d.lgs. n. 503 del 1992, ha introdotto criteri più rigidi, in una prospettiva di contenimento della spesa previdenziale.
139. In antitesi con le linee ispiratrici degl’interventi di riforma, si dovrebbe ipotizzare che, per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la determinazione della “quota B” sia improntata a criteri più favorevoli, disancorati da ogni limite alla retribuzione giornaliera pensionabile o commisurati a un limite notevolmente meno severo rispetto alla “quota A”.
140. Inoltre, un sistema, che superi il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile e perpetui l’operatività di una retribuzione massima imponibile a fini contributivi, sarebbe disarmonico rispetto alla legge di delegazione, che non soltanto non racchiude indicazioni di sorta in ordine a tale superamento, ma vincola il legislatore a salvaguardare le esigenze di equilibrio
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delle gestioni previdenziali.
141. L’indiscriminato superamento del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile, a fronte del permanere di un massimale contributivo, porrebbe a repentaglio quelle esigenze di equilibrio che la legge di delegazione ha enunciato come criterio direttivo cogente, richiamato anche dalle conclusioni del Pubblico Ministero.
142. Tale criterio direttivo non può non orientare anche l’opera dell’interprete, chiamato ad assicurare la compatibilità del decreto legislativo con i principi e i criteri direttivi prescritti dal delegante e, di conseguenza, con la Carta fondamentale (art. 76 Cost.).
143. Proprio nell’esame del d.lgs. n. 182 del 1997, questa Corte, sia pure con riguardo alla diversa questione dell’incidenza RAGIONE_SOCIALE ius superveniens sulle RAGIONE_SOCIALE già liquidate, ha posto l’accento sulla necessità di un’interpretazione conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione, rimarcando che «quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione» (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4163).
144. Né si può ribattere che la gestione RAGIONE_SOCIALE, allorché è stata inglobata nell’RAGIONE_SOCIALE, non registrasse disavanzi di sorta.
145. Tale elemento, indicato dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa, non è dirimente per un duplice ordine di ragioni.
146. Insuperabile, anzitutto, è il dato testuale, che indica a chiare lettere l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio delle gestioni previdenziali, esigenza che s’impone anche come criterio interpretativo delle disposizioni adottate dal legislatore delegato.
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147. Per altro verso, occorre avere riguardo al momento in cui le innovazioni sono state adottate, prima con la legge n. 335 del 1995 e quindi con il d.lgs. n. 182 del 1997.
148. Il legislatore ha dovuto soppesare tali esigenze di equilibrio, tutt’altro che ipotetiche o remote in quell’arco di tempo.
149. Nell’esame in sede consultiva RAGIONE_SOCIALE schema di decreto legislativo, si è notato che «il sistema di finanziamento del RAGIONE_SOCIALE, realizzato tramite il prelievo contributivo sulle retribuzioni, si è da tempo rivelato insufficiente a garantirne l’equilibrio finanziario, anche a causa delle favorevoli condizioni di accesso ai trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici, che hanno determinato un notevole incremento dei fruitori di essi» (Undicesima RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sociale del Senato, Seduta del 23 gennaio 1997), determinando «un pesante passivo» (seduta del 6 febbraio 1997 della medesima RAGIONE_SOCIALE).
150. Anche l’allineamento tra massimale pensionabile e massimale contributivo con riguardo alla “quota B”, nei termini ipotizzati dal controricorrente, sarebbe dissonante rispetto all’obiettivo di garantire l’equilibrio delle gestioni previdenziali e alla necessità di razionalizzare la spesa previdenziale, necessità RAGIONE_SOCIALE (11 che ha ispirato tutti gl’interventi riformatori.
151. Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte territoriale, nel ritenere oramai superato, per la “quota B” della RAGIONE_SOCIALE, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, è incorsa nell’errore di diritto denunciato dal ricorrente.
152. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
153. A norma dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in
diversa composizione, che si uniformerà al seguente principio di diritto: «Nella determinazione della “quota B” della RAGIONE_SOCIALE, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997».
154. RAGIONE_SOCIALE Al giudice designato per la fase di rinvio è rimessa, inoltre, la liquidazione delle spese del presente giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio dell’11.10.2022.