Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17462 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12147/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3999/2021 pubblicata il 11/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3999/2021 pubblicata il 11/11/2021, ha solo in parte accolto il gravame proposto dall’INPS nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti di liquidazione dell’importo dei supplementi di pensione, ex art.13 d.lgs. n.503/1992, corrisposti con decorrenza 1°/02/2004, 1°/06/2010 e 1°/12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della Quota B della pensione ex art. 4 comma 8 d.lgs. n.181/1997 (media delle retribuzioni ridotta al limite di lire 315.000 e rivalutata a decorrere dallo 01/01/1998 anno per anno sulla base dell’indi ce ISTAT).
Il Tribunale di Roma rigettava le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall’INPS, e accoglieva la domanda, escludendo la previsione di alcun tetto nel calcolo della Quota B.
La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, ha accolto l’eccezione di decadenza con riferimento a lle differenze maturate prima del 3/11/2013.
Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo unico il ricorrente lamenta violazione dell ‘ art.12 del d.P.R. n. 1420 /1971 e dell’art.4 del d.lgs. n.182/1997 , con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1°/01/1999 non trovi applicazione il limite massimo di
retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.
Con il motivo di ricorso incidentale la controricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/1970, come modificato dall’art. 38 comma 4 del d.l. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.111/2011, e dell’art.252 disp. att. cod. civ., con riferimento all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.
Con riferimento al ricorso proposto in via principale deve in primo luogo disattendersi l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale è stato accertato, in ordine alla quota A della pensione ed alla quota B della pensione e dei supplementi di pensione, che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.
Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass. 28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi), il motivo di ricorso contesta, in radice, le argomentazioni della Corte d’Appello in ordine all’abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che la quantificazione della pensione rappresenta un tema ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l’esame. 5. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato».
In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (cfr. le pronunce sopra richiamate).
7. Tanto premesso, la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della ‘quota B’, corrispondendo la ‘quota A’ «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la ‘quota B’ «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla ‘quota B’ vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.
8. Sulla questione si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass. 28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi) ed in particolare al principio di diritto secondo il quale nella determinazione della ‘quota B’ non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite -si è spiegato -non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale
alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps.
9. Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, non adducendo il controricorso argomenti giuridici tali da infirmare il citato orientamento. Tanto vale anche riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata sempre in controricorso, secondo cui l’interpretazione adottata da questa Corte d ell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95). Vanno ripresi, anche sul punto, i rilievi a confutazione addotti in varie pronunce di questa Corte (ad es. Cass.n.10852/2023, Cass.n.21010/2023, Cass.n.35132/2024), ovvero che C. Cost. n.202/08, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto); inoltre la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto)» (Cass.1/04/2025 n.8589).
10. È invece infondato il controricorso incidentale. Sul punto il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto statuiti da Cass. 31/03/2025 n. 8487 e Cass. 31/03/2025 n. 8406 (e precedenti conformi ivi richiamati) che si hanno qui integralmente richiamati.
11. Per questi motivi il ricorso principale deve essere accolto, con il rigetto del ricorso incidentale, e la sentenza impugnata deve essere cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025.