Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15192 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
Oggetto: contratto di interest rate swap
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19406/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME, rappresentate e difese da ll’ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 169/2020, depositata il 20 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME propongono ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 20 gennaio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Como che aveva respinto le loro domande di condanna della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. alla restituzione delle somme versate dalla società in esecuzione di due contratti di interest rate swap ;
la Corte di appello ha dato atto che le domande attoree erano fondate sulla nullità e/o annullabilità e/o risoluzione di tali contratti per violazione dell’obbligo informativo gravante sulla banca al momento della conclusione dei contratti, per inadeguatezza dei prodotti sottoscritti al profilo di cliente della società, per assenza di causa e per indeterminabilità del mark to market ;
ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in particolare: la sussistenza del contestato requisito causale, avuto riguardo al fatto che i contratti erano funzionali alla riduzione del rischio per il cliente di un eccessivo rialzo dei tassi di interessi pattuiti in due contratti di mutuo precedentemente conclusi; la oggettiva determinabilità del mark to market , atteso che i dati necessari per la sua determinazione erano esplicitamente indicati nei contratti o, comunque, reperibili con applicativi pubbl icamente disponibili; l’assolvimento deg li obblighi informativi gravanti sulla banca, anche in relazione al ricorso a dati di mercato per la determinazione del mark to market , al valore iniziale negativo di tale elemento e alla comunicazione del superamento del mark to market del livello, in negativo per il cliente, del 10% del valore iniziale e all’adeguatezza dei prodotti sottoscritti;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, n. 3, 1418 e 1419 cod. civ., per aver la
sentenza impugnata escluso la nullità dei contratti in oggetto, dedotta sotto il profilo della mancanza dell’oggetto , benché gli stessi non recassero l’indicazione del valore del mark to market al momento della stipula;
con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1325, n. 3, e 1346 cod. civ., per aver la Corte di appello escluso tale nullità benché non fossero espressamente indicati i criteri di calcolo per determinare il valore del mark to market ;
evidenziano, sul punto, che non era sufficiente a ritenere sussistente il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto la circostanza che tale valore fosse ricavabile da elementi estranei al documento contrattuale;
i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
-come accennato in precedenza, la sentenza di appello, nell’esaminare la questione della validità dei contratti sotto il contestato profilo della indeterminatezza dell’oggetto per mancata indicazione del mark to market , ha accertato che «i dati necessari per la determinazione del mark to market sono esplicitamente indicati nei contratti o reperibili con gli applicativi pubblicamente disponibili»;
ha aggiunto che, in particolare, non erano indicato i cd. dati di mercato, ovvero la curva dei fattori di sconto impiegata per l’attualizzazione dei flussi monetari attesi e per il calcolo dei tassi forward , ma che tali dati erano pubblicamente disponibili per mezzo dell’applicativo Bloomberg e che il modello per effettuare la valutazione del mark to market era «standard», per cui non vi era bisogno di richiamarlo nei contratti;
parte ricorrente si limita a contestare una siffatta valutazione, che, tuttavia, è riservata al giudice di merito;
si osserva, inoltre, che, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, è possibile determinare l’oggetto del contratto mediante il rinvio ad elementi esterni individuabili aliunde , idonei a consentire in
modo inequivoco l’identificazione del bene oggetto della futura vendita (cfr. Cass. 10 maggio 2018, n. 11297; Cass. 1° febbraio 2013, n. 2473);
-con l’ultimo motivo si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità dei contratti per difetto di causa;
il motivo è infondato;
la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata la quale, sul punto, ha esaminato il relativo motivo di appello concludendo per la sua infondatezza in ragione della sussistenza del requisito causale, rivenuto nella funzione di copertura dei rischi assunti con la conclusione dei contratti di mutuo a tasso variabile;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024.